Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 del 05 marzo 2013
Certificazione della percentuale di Raccolta Differenziata (RD) dell'anno 2011 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica - L. R. n. 24 del 16.08.2002 e provvedimenti di Giunta regionale collegati.
Note per la trasparenza:
Viene approvata la percentuale di Raccolta Differenziata (RD) di ciascun Comune del Veneto da riconoscere ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal 1 gennaio 2012.
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
La legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 (commi dal 24 al 41) istituisce, dal 1° gennaio 1996, un "tributo speciale" per il conferimento dei rifiuti in discarica destinato a finanziare iniziative in campo ambientale.
Il tributo, corrisposto da ciascun conferitore sulla base dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, viene escusso dal gestore e versato in un apposito fondo regionale secondo modalità e tempistiche regolamentate dall'Amministrazione regionale con specifici provvedimenti.
In Veneto suddette modalità trovano apposita disciplina nell'art. 39 della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, che individua - tra l'altro - anche i criteri da adottare per la riduzione dell'ecotassa ai Comuni che hanno raggiunto determinate percentuali di raccolta differenziata.
In particolare, il comma 5 del richiamato art. 39, stabilisce che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da riconoscere ai diversi Comuni conferitori, deve essere certificato annualmente dall'ARPAV- Osservatorio Regionale Rifiuti sulla base di quanto dichiarato da ciascun Ente per l'annualità precedente.
Tali accertamenti vengono compiuti verificando il rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite dalla deliberazione n. 3918 del 30/12/2002 e dai successivi provvedimenti che l'hanno, nel tempo, integrata e/o parzialmente modificata.
Con nota prot. n. 140878 del 13/12/2012, ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per i dati 2011 per tutti i 581 Comuni della Regione.
Sulla base di quanto accertato da ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, le Amministrazioni comunali sono state suddivise in due liste: la prima che riporta i Comuni soggetti al pagamento del tributo nella misura del 65 percento e la seconda che elenca i Comuni soggetti al pagamento del tributo nella misura del 30 percento.
Va sottolineato che la tempistica per la trasmissione della documentazione, così come regolamentata dai provvedimenti di Giunta Regionale, non è stata rispettata da 12 Amministrazioni.
Al riguardo va ricordato che con deliberazione n. 330 del 17/02/2009 la Giunta regionale ha stabilito che il mancato rispetto della tempistica indicata per la presentazione dei dati di cui alla deliberazione n. 3918 del 2002 e della documentazione di cui alla deliberazione n. 1845 del 2005 legittima l'applicazione di un tributo in misura intera per tutta l'annualità corrispondente, fatte salve eventuali eccezioni che devono essere motivatamente documentate dagli Enti interessati.
Successivamente con deliberazione n. 1022 del 23/03/2010, nell'accogliere le motivate istanze presentate da alcuni Comuni inottemperanti, la Giunta regionale ha deciso di applicare, in deroga a quanto stabilito dal punto 5 della deliberazione n. 330 del 2009, il tributo nella misura piena limitatamente ai soli giorni di ritardo registrati nella presentazione della succitata documentazione.
Infine, con deliberazione n. 170 del 22 febbraio 2011 è stata disciplinata la modalità di pagamento del tributo per le Amministrazioni inadempienti prevedendone una penalizzazione, che consiste nel pagamento del tributo nella misura piena per i giorni di ritardo, tenuto conto del "quantitativo giornaliero medio" (QGM) così calcolato:
QRU
QGM = ________________
312
Ove:
QGM: Quantitativo medio giornaliero
QRU: Quantitativi di Rifiuti Urbani complessivamente smaltiti dal Comune in discarica durante l'anno di riferimento della certificazione
312: Giorni di conferimento in discarica convenzionalmente considerati
Sulla base di quanto notificato, risulta che tutti i Comuni del Veneto hanno diritto alle riduzioni del tributo avendo superato almeno il 35 percento di raccolta differenziata ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica (RDE), inoltre, la quasi totalità (572 Comuni) ha superato il 50 percento, che comporta un pagamento del tributo nella misura del 30 percento (7,75€/t) e solo 9 Comuni, aventi percentuali di RDE comprese tra 35 e 50 percento, risultano assoggettati al pagamento del tributo speciale nella misura del 65 percento (16,78 €/t).
A completamento di quanto detto, viene posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, l'Allegato A che riporta l'elenco delle sole Amministrazioni comunali assoggettate alla riduzione del tributo speciale nella misura del 65 percento (16,78 €/t).
Non essendoci più Comuni tenuti al pagamento del tributo in misura piena, va da sé che i restanti Comuni, che non compaiono in suddetto Allegato A, sono tenuti al pagamento del tributo speciale nella misura del 30 percento (7,75 €/t).
Vengono riportati nell'Allegato B l'elenco delle Amministrazioni comunali che non hanno assolto agli obblighi amministrativi stabiliti dalla regolamentazione regionale, trasmettendo la dichiarazione di veridicità oltre la scadenza del 29 febbraio 2012 o la documentazione ai sensi della deliberazione n. 1845 del 2005 oltre il 30 aprile 2012 e quindi sono tenuti al pagamento del tributo in misura piena, o nella misura del 65 percento, limitatamente ai soli giorni di ritardo.
Da ultimo si evidenzia che, in linea con quanto stabilito con la deliberazione n. 170 del 22 febbraio 2011, l'esame di eventuali istanze di revisione presentate da parte di Comuni inadempienti, verrà presa in considerazione nei successivi provvedimenti di Giunta regionale, e ciò, al fine di non causare ritardi nell'adozione della deliberazione stessa.
Infine si rammenta che la tempistica, per la trasmissione all'Osservatorio Regionale Rifiuti (via Santa Barbara, 5/A - 31100 TREVISO) della documentazione necessaria per usufruire delle agevolazioni relativa all'annualità 2012, è la seguente:
- Limitatamente a questa annualità, in considerazione delle problematiche riscontrate in sede di certificazione, la scadenza è fissata al 2 aprile 2013 per la presentazione dei dati di cui alla deliberazione n. 3918 del 2002 unitamente al report sintetico firmato dal legale rappresentante e alla fotocopia autenticata di un documento d'identità del dichiarante;
- Il 30 aprile 2013, per la presentazione della documentazione di cui alla deliberazione n. 1845 del 2005.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge 28 dicembre 1995 n. 549;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
VISTE la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;
VISTA la DGR n. 3918 del 30/12/2002 e succ. provvedimenti di integrazione e/o parzialmente modifica;
VISTA la DGR n. 330 del 17/02/2009 così come integrata con la DGR n. 1412 del 19/05/2009, la DGR n. n. 1022 della 23/03/2010 e DGR 170 del 22/02/2011;
VISTA la nota prot. n. 140878 del 13/12/2012 dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ARPA Veneto - Servizio Rifiuti e Compostaggio).
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A el'Allegato B che riportano rispettivamente l'elenco dei Comuni tenuti al pagamento del tributo speciale nella misura del 65 percento (16,78 €/t) e l'elenco dei Comuni che non hanno assolto agli obblighi amministrativi stabiliti dalla regolamentazione regionale e i relativi tributi speciali da applicare sulla base di quanto riferito in premessa;
2. di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito alla certificazione della percentuale di RD (annualità 2011) decorre dal 1 gennaio 2012;
3. di invitare tutte le Amministrazioni comunali al rispetto delle scadenze nella presentazione della documentazione prevista per la certificazione della futura percentuale di RD, al fine di consentire l'attività d'istituto in capo all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti. In particolare, per quanto attiene la dichiarazione di veridicità ai sensi della DGR n. 3918 del 2002 da inviare unitamente al report sintetico firmato dal legale rappresentante e alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, la scadenza da rispettare è il 2 aprile 2013, mentre per la dichiarazione prevista dalla DGR n. 1845 del 2005 il termine ultimo è il 30 aprile 2013. La trasmissione, da effettuarsi all'Osservatorio Regionale Rifiuti (via Santa Barbara, 5/A - 31100 TREVISO) potrà avvenire a mezzo raccomandata A/R, Posta Elettronica Certificata all'indirizzo daptv@pec.arpav.it o via telematica e dovrà essere riferita all'annualità 2012;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi, al Ministero Tutela Ambiente, all'ARPAV, all'ISPRA e alle Amministrazioni Provinciali del Veneto;
5. di demandare alla Direzione Tutela Ambiente la comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente provvedimento nonché i riferimenti del sito regionale da cui è possibile scaricare lo stesso ai seguenti destinatari: Sezione Regionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Consorzi Obbligatori ed all'Unioncamere, Ambiti Territoriali Ottimali (e laddove non ancora costituiti Enti responsabili di Bacino), Comuni del Veneto e Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani;
6. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B. U. R. della Regione del Veneto e sul sito Internet ufficiale della Regione del Veneto;
8. avverso la presente deliberazione, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
(seguono allegati)
Torna indietro