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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 12 marzo 2013


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 26 febbraio 2013

Disposizioni concernenti l'applicazione della direttiva 91/676/CEE, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola, a seguito dell'approvazione della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Note per la trasparenza:

L'avvenuta approvazione dei commi 7-ter e 7-quater dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, ha comportato la necessità, in ambito regionale, di garantire l'applicazione della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati, di cui alla direttiva 91/676/CEE, in concomitanza con gli studi attualmente in corso di svolgimento per la rideterminazione delle zone vulnerabili ai nitrati, in ottemperanza all'Accordo Stato-Regione del 5 maggio 2011.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Deve essere, in primo luogo, richiamato come in sede di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", con legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono stati introdotti all'art. 36 i commi 7-ter e 7-quater che cosi recitano:

"7-ter . Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7-quater . Nelle more della attuazione del comma 7 -ter , e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili."

In relazione all'approvazione di tali disposizioni legislative nazionali, la Commissione Europea ha immediatamente avviato una procedura EU PILOT, preliminare all'avvio di una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Infatti, nel mentre la revisione delle zone vulnerabili è una procedura prevista dalla Direttiva Nitrati 91/676/CEE, e pertanto sembra priva di rilievi in merito alla applicabilità della norma approvata dal Parlamento, risulta che le richieste di informazioni della Commissione Europea si appuntino in particolare sulla previsione del comma 7-quater, ovvero come detto sulla previsione che per un determinato periodo di tempo alle zone vulnerabili vengano applicate le più blande disposizioni delle zone non vulnerabili, possibilità che al contrario non risulta in alcun modo prevista dalla Direttiva citata.

Gli importanti dubbi della Commissione Europea sono stati sottolineati anche dalla nota del 16 gennaio scorso, a firma del Commissario all'Ambiente Poto¿nik, ed inviata al Ministro delle Politiche Agricole e al Ministro dell'Ambiente, con la quale si afferma esplicitamente che la normativa approvata infrange gli obblighi dell'Italia in merito alla politica ambientale ed agricola; una applicazione pedissequa da parte delle Regioni in questo stadio non farebbe che aggravare la posizione dello Stato, proprio nel momento in cui la Commissione UE, all'interno delle sua procedura EU PILOT, chiede precise informazioni sulla vigenza della norma in oggetto.

Infine, la DG Agricoltura della Commissione Europea ha già convocato il 31 gennaio le Autorità di gestione dei piani di sviluppo rurale, unitamente al Ministero delle Politiche Agricole, per discutere delle conseguenze sull'attuazione dei PSR dell'applicazione delle norme introdotte dalla legge n. 221/2012.

In aggiunta ai rischi per l'erario derivati da una possibile procedura di infrazione, che potranno essere chiariti solo al termine della procedura EU PILOT citata, si inserisce il concreto rischio che i premi della Politica Agricola Comunitaria (PAC) erogati alle imprese agricole che si avvalessero della possibilità prevista dalla norma citata debbano essere restituiti, nel caso venisse constatata l'inosservanza degli obblighi di condizionalità (tra i quali il rispetto della Direttiva Nitrati) a cui gli stessi agricoltori si impegnano all'atto delle domande di contributo.

Per quanto riguarda, al contrario, la previsione in merito alla riperimetrazione delle zone vulnerabili, si richiamano i contenuti dell'Accordo intervenuto il 5 maggio 2011 in sede di Conferenza Stato-Regioni, a dimostrazione dell'impegno e della volontà delle Regioni di affrontare concretamente, sulla base di dati tecnici e scientifici, questa possibilità offerta dalla Direttiva Nitrati. Lo slittamento della tempistica prevista dall'accordo citato è dipeso dalla necessità di formalizzare l'affidamento dell'incarico dal MIPAAF ad ISPRA, e successivamente dallo stesso ISPRA alle Regioni, ma ciò non ha demotivato le Regioni coinvolte rispetto all'obiettivo finale. In particolare la Regione del Veneto ha già provveduto a trasmettere ad ISPRA tutte le informazioni ed i dati relativi ai suoli, alle acque ed al clima, necessari alla realizzazione del geodatabase, indispensabile per la taratura del modello, con approccio isotopico, per la caratterizzazione dei corpi idrici nel bacino del Po e per la valutazione dell'impatto da nitrati di origine urbana, agricola o d'altro genere (ISONITRATE).

Si sottolinea come tali considerazioni e preoccupazioni hanno fatto oggetto di un'apposita nota inviata, in data 25 gennaio 2012, prot. n. M1.2013.0004934, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee, al Ministro delle Politiche Agricole ed al Ministro dell'Ambiente, da parte degli Assessori all'Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, della Regione Lombardia, della Regione Piemonte e della Regione del Veneto.

Sempre nella medesima nota le quattro Regioni del bacino del Po, nelle quali è concentrata la maggiore superficie classificata zona vulnerabile ai nitrati, così come il maggior patrimonio zootecnico nazionale, hanno formalmente comunicato l'intenzione:

a)      di non applicare quanto previsto dal comma 7-quater dell'art. 36 della legge n. 221/2012 , allo scopo di evitare concreti rischi di danno all'erario e a carico delle imprese agricole nonché un eventuale coinvolgimento diretto delle Regioni in sede di successiva rivalsa;

b)      di dare applicazione, non appena sarà disponibile, lo studio predisposto da ISPRA ai sensi del citato accordo Stato-Regioni del 5 maggio 2011, ed al quale saranno integrate le ricerche e le elaborazioni dei dati che in questi anni le Regioni hanno autonomamente prodotto su questi medesimi argomenti, alla revisione delle zone che sono state classificate vulnerabili ai nitrati, secondo quanto previsto dal comma 7 ter del citato art. 36, del decreto-legge 179/2012, convertito con legge n. 221/2012.

Per quanto riguarda nello specifico l'individuazione delle zone vulnerabili del Veneto, va osservato che sulla base dei dati del monitoraggio regionale fino ad oggi disponibili, non si evidenzia la necessità di proporre una nuova e diversa perimetrazione; è pertanto necessario confermare la designazione delle zone vulnerabili ai sensi della richiamata Direttiva così come stabilita dal Piano di Tutela delle Acque vigente (DCR n.107 del 5 novembre 2009).

Rimangono quindi designate, nella Regione Veneto, le seguenti zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola:

a) l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 "Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente", costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006;

b) il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;

c) le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;

d) l'intero territorio dei comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, individuati nell'Allegato D al Piano di Tutela delle Acque;

e) il territorio dei comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, individuati nell'Allegato D al Piano di Tutela delle Acque.

Con particolare riguardo al comma 7-quater, invece, corre l'obbligo di precisare che il primato del diritto comunitario si sostanzia nella prevalenza di quest'ultimo sulle norme interne con esso contrastanti, sia precedenti che successive e quale ne sia il rango.

Nel concreto, il comma 7-quater dell'art. 36 della legge n. 221/2012 poiché risulta in contrasto con la direttiva comunitaria 91/676/CEE deve essere disapplicato, con la conseguenza che la materia in ambito regionale resta disciplinata dalla direttiva comunitaria 91/676/CEE medesima e dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2011/721/UE, dalla direttiva 2000/60/CE nonché, a livello nazionale e regionale, dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150.

La giurisprudenza comunitaria, infatti, ha costantemente affermato che "il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria".

Il principio della preminenza del diritto comunitario impone non solo al giudice ma allo Stato membro nel suo insieme, dunque a tutte le sue articolazioni, ivi comprese le Amministrazioni regionali, di dare piena efficacia alla norma comunitaria e, in caso di conflitto di una norma nazionale con una norma comunitaria provvista di effetto diretto, di disapplicarla, conformemente anche a quanto previsto dall'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Sempre in relazione alla preminenza del diritto comunitario, nonché alle conseguenti implicazioni sanzionatorie in corso di definizione da parte dei competenti organi della Commissione UE, a seguito della nota trasmessa dal Commissario europeo all'Ambiente Janez Poto¿nik, la Rappresentanza Italiana presso l'Unione Europea, ha trasmesso allo Stato Membro il verbale del soprarichiamato incontro svoltosi in data 31 gennaio 2013 a Bruxelles (Allegato A), dal quale emergono le gravi conseguenze connesse alla disapplicazione della normativa comunitaria in materia di nitrati di origine agricola.

Nel contempo, il Capo del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso ai Ministeri competenti e alle Amministrazioni regionali la nota 1 febbraio 2013, n. 811 (Allegato B), con la quale è stata immediatamente convocata una riunione tra le Amministrazioni centrali e regionali interessate al fine di elaborare una risposta condivisa riguardo alla richiesta di informazioni pervenuta da parte della Commissione con riferimento al caso EU Pilot 4450/13/ENV1.

Da ultimo, si evidenzia che il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'ordine del Ministro, ha inviato al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 4 febbraio 2013, n. 9510 (Allegato C), una specifica circolare con la quale viene evidenziato che "l'unica strada percorribile per evitare una procedura di infrazione e le sue gravose immediate conseguenze è dunque che le Regioni si impegnino a confermare, nel più breve tempo possibile, le attuali designazioni. È essenziale che le Regioni, qualora non siano in condizioni di attuare tali designazioni, si impegnino a non avvalersi, nelle more della revisione delle aree vulnerabili, della previsione introdotta dal comma 7-quater. Ciò in considerazione del fatto che la direttiva nitrati ed i relativi programmi di azione sono misure di base dei piani di tutela delle acque approvati dalle Regioni e dei piani di gestione distrettuali, identificate come indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Le Regioni, infatti, come previsto dal comma 2 dell'articolo 77 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, sono responsabili della corretta attuazione della direttiva nitrati sul loro territorio in quanto disposizione necessaria per il raggiungimento e il mantenimento dei predetti obiettivi di qualità".

Pertanto, in considerazione della obbligatorietà da parte della Amministrazione regionale di disapplicare le norme statali in contrasto con le disposizioni comunitarie, ed al fine di ricostituire un quadro di certezza giuridica ed amministrativa, onde non penalizzare gravemente le imprese zootecniche e rischiare nel contempo gravi sanzioni a carico del bilancio regionale, risulta opportuno riconfermare le zone vulnerabili attualmente vigenti, riconfermare la normativa per le zone medesime come ora applicata, nonché formalizzare con un apposito provvedimento della Giunta Regionale la non applicazione in ambito regionale di quanto previsto dal comma 7-quater dell'art. 36 della legge 221/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale sull'utilizzazione degli effluenti di allevamento;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, "Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola";

VISTA la DCR 5 novembre 2009, n. 107, "Approvazione del Piano di tutela delle acque", con particolare riferimento all'articolo 13 delle "Norme di Piano";

VISTA la DGR 26 luglio 2011, n. 1150 "Adempimenti regionali obbligatori in attuazione della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Strategica Ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato", con la quale si è concluso il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e, contestualmente, è approvato il II Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto;

DATO ATTO di quanto previsto dall'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 maggio 2011, rep. N. 100/CSR, concernente la predisposizione dello studio finalizzato all'aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola;

VISTA la Decisione di esecuzione n. 2011/721/UE della Commissione Europea del 3 novembre 2011, "che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", notificata con il numero C(2011) 7770, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea serie L n. 287 in data 4 novembre 2011;

VISTO il decreto Dirigente della Direzione Agroambiente del 30 gennaio 2012, n. 10, "Direttiva 91/676/CEE, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. DGR 29 dicembre 2011, n. 2461. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione degli agricoltori alla deroga Nitrati di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE;

VISTA la legge 17 dicembre 2012, n. 221, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

RICHIAMATE, in particolare, le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 29 aprile 1999 C-224/97, 28 giugno 2001 C-118/00, 9 settembre 2003 C-198/01, che riconfermano che il principio della preminenza del diritto comunitario impone non solo alle giurisdizioni, ma a tutte le istanze dello Stato membro di dare pieno effetto alla norma comunitaria, per cui tale obbligo di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario incombe non solo al giudice nazionale, ma anche a tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative, includendo in esse anche gli enti territoriali;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota trasmessa dal Commissario europeo all'Ambiente Janez Poto¿nik al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, Corrado Clini, e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Mario Catania, in data 16 gennaio 2013 [Ref.Ares(2013) 52697], con la quale si comunica, tra l'altro, che "...questo sviluppo molto sorprendente pone l'Italia in palese violazione dei suoi obblighi legali in materia di politica sia ambientale che agricola";

VISTO il verbale della Rappresentanza Italiana a Bruxelles, 4 febbraio 2013, posizione G/021 di oggetto "Direttiva Nitrati - incontro presso la DG AGRI Bruxelles 31 gennaio 2013";

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione, 1 febbraio 2013, numero 811 di oggetto "Caso EU Pilot 4450/13/ENV1";

VISTA la nota del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 febbraio 2013, numero 95010-GAB;

delibera

1.       di approvare le premesse e di prendere atto degli Allegati A, B e C ivi richiamati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di riconfermare, sulla base delle considerazioni sopra esposte, le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola così come identificate dall'articolo 13 delle "Norme tecniche di attuazione" della DCR 5 novembre 2009, n. 107 - "Piano di tutela delle acque" del Veneto e richiamate nell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 - "II° Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

3.       di riconfermare le disposizioni recate dall'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 - "II° Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto", nonché dai successivi provvedimenti applicativi, con cui è data attuazione in ambito regionale alle norme comunitarie e nazionali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati nell'ambito delle Zone Vulnerabili di cui al precedente punto 2;

4.       di ribadire la necessità di proseguire l'azione di approfondimento conoscitivo, avviato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 maggio 2011, circa l'origine dei carichi inquinanti relativi ai diversi settori produttivi, e conseguentemente acquisire le informazioni necessarie per un eventuale aggiornamento delle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola;

5.       di richiedere al Governo italiano di porre in essere, così come sollecitato dalla Commissione europea, ogni azione tesa alla corretta ed omogenea attuazione della direttiva comunitaria 91/676/CEE, mettendo in atto misure che interessino tutto il territorio nazionale e tali da garantire la tutela delle acque anche nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, senza peraltro escludere una verifica dell'attualità della direttiva stessa, anche in termini di efficacia ambientale e di impatto sull'attività agricola;

6.       di disapplicare, per le motivazioni ampiamente richiamate nelle premesse, il comma 7-quater dell'art. 36 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, conversione con modifiche del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

7.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.       di incaricare la Direzione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

9.       di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(seguono allegati)

243_AllegatoA_246137.pdf
243_AllegatoB_246137.pdf
243_AllegatoC_246137.pdf

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