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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 20 del 26 febbraio 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 11 febbraio 2013

Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento intende sopperire ad un momentaneo vuoto normativo in relazione alla gestione delle terre e rocce in quantitativi movimentati fino a 6.000 mc.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Il Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato su G.U. n. 221 del 21 settembre 2012, ed entrato in vigore il 6 ottobre 2012, ha dato applicazione a quanto stabilito dall'ex art. 186 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per quanto concerne la gestione dei materiali costituiti da terra e rocce da scavo, per quantitativi da 6.000 a 150.000 mc e per oltre i 150.000 mc di volume di scavo.

L'entrata in vigore del citato DM, ha di fatto regolamentato la gestione delle terre e rocce da scavo, dettagliando quanto previsto al citato art. 186 del D.lgs. n. 152/2006, il quale articolo è conseguentemente abrogato per effetto della disposizione di cui all'art. 39, comma 4, del D.lgs. n. 205/2010

Per quanto riguarda la precedente regolamentazione emanata dalla Regione, nelle more dell'adozione dello specifico Decreto Ministeriale in questione, va rilevata la D.G.R.V. n. 2424/2008 (integrata dalla D.G.R.V. 31.03.2009, n. 794), con la quale è stata emanata apposita disciplina per la gestione delle terre e rocce che oggi, alla luce del DM 161/2012, oltre che per effetto dell'abrogazione dell'art. 186, è completamente superata.

Va, tuttavia, posto in evidenza che la regolamentazione attualmente in vigore relativa alle terre e rocce da scavo, ovvero il DM 161/2012, comprende un campo di applicazione per quantitativi di movimenti terra e rocce, superiori ai seimila metri cubi, in quanto, per la gestione per le cosiddette "piccole quantità", è previsto l'apposito regolamento ministeriale da adottarsi con le modalità del richiamato art. 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m .i.

In tal senso, l'art. 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, recita: Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relativa ai materiali, ivi comprese le terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

Considerato che, allo stato, il decreto di cui all'art. 266, comma 7, non sembra essere di prossima emanazione, si rilevano, da parte degli operatori del settore delle costruzioni e movimenti terra, segnalazioni circa la notevole difficoltà di inquadrare, nel rispetto della norma, la corretta gestione delle terre e rocce da scavo, provenienti, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, da cantieri di piccola dimensione.

Si tratta per lo più di movimenti terra di modeste entità provenienti da fondazioni di edifici, scavi per la posa di condotte e di infrastrutture di servizio, sistemazioni di alvei e di argini di corsi d'acqua ecc.

Si deve dar conto, inoltre, che la precedente D.G.R.V. 2424/2008, oggi non più applicabile, aveva dato soluzione sia ambientale che amministrativa, a tutte le fattispecie sopra menzionate, incontrando, tra gli operatori del settore, una sostanziale condivisione sulle procedure da adottarsi, le metodologie e i criteri gestionali delle terre e rocce, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ambiente,

Si propone pertanto, sentiti gli Enti deputati al controllo della gestione dei rifiuti sul territorio regionale (province e ARPAV) tenuto altresì conto di quanto rappresentato a riguardo dalle categorie imprenditoriali interessate e sulla scorta dell'esperienza positivamente maturata nel passato per mezzo della D.G.R.V. 2424/2008, di fornire indirizzi per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 266, comma 7, per quei quantitativi di materiale di risulta prodotto dagli scavi fino ad un massimo di seimila metri cubi per cantiere, con le modalità operative contenute nell'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Stante la rilevanza dell'argomento ed il coinvolgimento di ampie fasce di soggetti interessati dalla corretta applicazione della normativa vigente, con precedente deliberazione n. 9/CR del 21.01.2013, si è ritenuto opportuno partecipare gli indirizzi contenuti nella presente proposta di provvedimento alla Settima Commissione consiliare competente in materia ambientale per acquisirne il relativo parere che è stato formulato dalla Commissione Settima nella seduta del 29.01.2013, e trasmesso alla Segreteria della Giunta regionale con nota prot. CRV n. 2128 del 30.01.2013.

Nella citata nota si comunica il parere favorevole della Commissione con modifiche che si riportano integralmente:

1) La lettera a) del punto 1.1.3. Interventi sottoposti a denuncia di inizio attività (D.I.A.)è così riformulata: Il denunciante, all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, deve allegare al progetto relativo all'opera che determina lo scavo:

-       l'indagine ambientale del sito effettuata in conformità a quanto di seguito previsto;

-       una dichiarazione (vedi MOD 1) attestante:

•     che il sito non é contaminato. In luogo di: che il sito non é contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006);

•     i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale; (invariato)

2) Il terzo e quarto capoverso del paragrafo 4.1. Tabelle di riferimento sono così riformulati:

Terzo capoverso: Nel caso in cui le terre e rocce da scavo indagate abbiano una concentrazione di inquinanti che supera i limiti della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, devono essere attivate le procedure previste nel medesimo Titolo V (fatti salvi i casi in cui tale superamento sia determinato da fenomeni naturali). In luogo di: Nel caso in cui le terre e rocce da scavo indagate abbiano una concentrazione di inquinanti che supera i limiti della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, devono essere attivate le procedure previste nel medesimo Titolo V (fatti salvi i casi in cui tale superamento sia determinato da fenomeni naturali o dovuto alla presenza di inquinamento diffuso).

Quarto capoverso: Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti tabellari, è fatta salva la possibilità di dimostrare che il superamento dei citati limiti:

-         sia determinato da fenomeni naturali. In luogo di: Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti tabellari, è fatta salva la possibilità di dimostrare che il superamento dei citati limiti:

-         sia determinato da fenomeni naturali;

sia dovuto alla presenza di inquinamento diffuso, imputabile alla collettività indifferenziata e determinato da plurime fonti distribuite sul territorio.

Sulla base di quanto argomentato, preso atto del parere espresso dalla Settima Commissione e accolte le modifiche proposte:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione sull'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO Il D.lgs. 6.4.2006, n.152, come integrato dal D.lgs. 3.12.2010, n. 205; in particolare Parte IV, art. 266, comma 7;

VISTO il DM 10.08.2012, n. 161, Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

delibera

1.       Di approvare le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni, come indicato all'art. 266, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., contenute nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.       Di prendere atto che a seguito dell'entrata in vigore del DM 10 agosto 2012, n. 161, la D.G.R.V. n. 2424/2008 (integrata dalla D.G.R.V. 31.03.2009, n. 794), è revocata.

3.       Di prendere atto del parere favorevole con le modifiche elencate in premessa, espresso dalla Settima Commissione consiliare in data 29.01.2013, e trasmesso alla Segreteria della Giunta regionale con nota prot. CRV n. 2128 del 30.01.2013.

4.       Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5.       Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'eventuale pronunciamento sulla questione in argomento, nonché alle Province del Veneto e all'ARPAV - Direzione Generale agli uffici del Genio civile della Regione, ai Consorzi di bonifica ed alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

6.       Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo dell'Allegato A.

(seguono allegati)

179_AllegatoA_245840.pdf

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