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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 29 gennaio 2013


Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2855 del 28 dicembre 2012

Direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" riguardo le modalità di contabilizzazione, per l'anno 2012, di investimenti finanziati con particolari fonti di finanziamento. Interpretazioni dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono date direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013, ex art. 25 D.Lgs. 118, del CEPA IV 2012 e del Bilancio d'Esercizio 2012, riguardo le modalità di contabilizzazione di investimenti finanziati con particolari fonti di finanziamento. Si tratta, in particolare, di interpretazioni dell'art. 29 "Principi di valutazione specifici del sistema sanitario" del D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.".

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." al Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", ha introdotto, tra le varie novità, anche nuovi principi contabili specifici per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b) punto i) del sopra citato D.Lgs. 118/2011, ovvero nel caso della Regione del Veneto, le Aziende ULSS, Ospedaliere, l'I.R.C.C.S. "Istituto Oncologico Veneto" e la Gestione Sanitaria Accentrata.

Successivamente il D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 sulla "certificabilità dei bilanci" ha approvato, all'art. 1, dei documenti di casistica applicativa che riguardano anche l'applicazione dei principi di valutazione specifici di cui all'art. 29 del D.Lgs. 118/2011, tra cui il documento di casistica denominato "La sterilizzazione degli ammortamenti", integrando perciò le disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare dell'art. 29.

Il summenzionato documento di casistica ministeriale tratta, tra le varie casistiche, anche di particolari forme di finanziamento utilizzate per l'effettuazione degli investimenti, ed ha sicuramente permesso di chiarire alcuni dubbi ed in ogni caso ha permesso l'interpretazione di quei casi che la casistica ministeriale stessa non ha ancora chiarito ma che è possibile interpretare per analogia, in maniera semplice e sicuramente rispettosa della ratio dell'art. 29 del D.Lgs., 118/2011. Infatti vi sono ancora delle casistiche non chiarite che stanno creando problemi interpretativi ed in alcuni casi anche rallentando l'operatività del SSR.

E' noto comunque che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta predisponendo, anche su sollecitazione delle Regioni, nuove casistiche che dovrebbero chiarire i dubbi residui: l'approvazione di tale nuove casistiche, che sono ancora in fase di elaborazione, non avrà un iter breve in quanto prima di poter essere approvate tramite Decreto Ministeriale, dovranno essere definitivamente vagliate ed approvate dalla Conferenza Stato - Regioni.

Per quanto riguarda in particolare gli investimenti l'art. 29 del D.Lgs. 118/2011 "Principi di valutazione specifici del settore sanitario" al comma 1, lettera b) stabilisce che "..... I cespiti acquisiti utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. ...".

Il successivo articolo 30 "Destinazione del risultato positivo degli enti del SSN" stabilisce che "L'eventuale risultato positivo di esercizio .... è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero .... è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale." Per quanto riguarda la summenzionata riserva, nel caso di destinazione dell'utile d'esercizio ad investimenti, come previsto dal sopra citato documento di casistica ministeriale, si deve intendere la riserva denominata "Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti".

Tali principi vengono analizzati ed interpretati dal sopra citato documento di casistiche ministeriali che comunque lascia ancora delle "zone d'ombra" che richiedono quindi apposite interpretazioni da parte della Regione in attesa dell'uscita delle ulteriori casistiche ministeriali sul tema.

La nostra Regione, si trova pertanto, per quanto riguarda alcune fattispecie applicative riguardanti il predetto art. 29, comma 1, lettera b), nella necessità di adottare delle decisioni che permettano di dare direttive agli Enti sanitari del SSR riguardo l'interpretazione e le correlate modalità di applicazione.

La presente deliberazione quindi, in attesa della nuova casistica ministeriale dà, pro-tempore, alle Aziende, indicazioni riguardo le modalità di contabilizzazione degli investimenti acquisiti con particolari forme di finanziamento ed in particolare con l'utile d'esercizio, con mutui, tramite contratti di service e riguardo la contabilizzazione della protesica, finalizzate alla predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013, ex art. 25 D.Lgs. 118, del CEPA IV 2012 e del Bilancio d'Esercizio 2012

Di seguito si riportano le principali casistiche che riscontrano oggettive difficoltà di interpretazione ed applicazione, e le soluzioni individuate a livello regionale che vanno adottate da tutte le Aziende del SSR.

Sulle soluzioni prospettate ci si è confrontati positivamente ed approfonditamente, sia in sede regionale, che con le Aziende Sanitarie ed anche con eminenti rappresentanti del mondo delle professioni contabili e del mondo accademico.

Tali interpretazioni hanno l'obiettivo di agevolare gli investimenti, avendo ben chiara la finalità di mantenere l'alto livello tecnologico e di servizio che da sempre contraddistingue la sanità della nostra regione, rispettando le normative vigenti ed in particolare la necessità di dare l'adeguata copertura finanziaria a ciascun investimento, con una forte attenzione alle esigenze di equilibrio del sistema.

Le interpretazioni date per analogia sono in linea con la ratio della norma di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011 che vuole penalizzare l'acquisto di immobilizzazioni effettuate con contributi in conto esercizio, creando un effetto economico negativo pari all'esborso del contributo in conto esercizio stesso. Quindi, se l'esborso di contributi in corso esercizio sarà totale all'anno 1, l'effetto economico negativo nell'anno 1 dovrà essere pari all'esborso totale per acquisire il cespite, se invece l'esborso di contributi in conto esercizio sarà "rateizzato", ad esempio tramite un mutuo (che non abbia una contropartita di finanziamenti in conto capitale), l'effetto economico negativo nell'esercizio dovrà essere pari solo all'esborso effettivamente avvenuto che, nel caso di specie sarà pari al valore della quota in conto capitale della rata del mutuo rimborsata ogni anno.

CASISTICHE ED INTERPRETAZIONI REGIONALI.

1.    Procedura per la tracciabilita' delle forme di finanziamento.

In base al principio generale per cui tutti gli ammortamenti effettuati devono essere sterilizzati, anche per i casi descritti di seguito, in cui si tratta di investimenti non realizzati con contributi in conto capitale di qualsivoglia origine erogati "contestualmente" alla realizzazione dell'investimento, deve essere prevista la costituzione di un apposita riserva di patrimonio netto alimentata, in correlazione agli ammortamenti effettuati, da contributi in conto esercizio: tale riserva consentirà la sterilizzazione degli ammortamenti stessi.

Ciò in analogia a quanto descritto nella casistica ministeriale "La sterilizzazione degli ammortamenti", per quanto riguarda le immobilizzazioni acquisite con contributi in conto esercizio.

La tracciabilità delle forme di finanziamento è richiesta dalla necessità di implementare, anche in quest'area, efficaci procedure di controllo interno che, come previsto dalla sopra citata casistica ministeriale, andranno verificate anche dal Collegio Sindacale.

2.    Investimenti finanziati con l'utile d'esercizio.

Il sopra citato documento di casistica ministeriale riporta, in sintesi, che l'utile d'esercizio può essere utilizzato per l'effettuazione di investimenti previo accantonamento dello stesso in una riserva denominata "utile d'esercizio destinato a investimenti" ed altri adempimenti: tale riserva non può essere successivamente utilizzata per sterilizzare gli ammortamenti in quanto, ad investimento effettuato, va stornata al Fondo di Dotazione.

L'ammortamento del cespite deve avvenire nel rispetto del principio di competenza economica, applicando quindi le aliquote previste nell'allegato 3 del D.Lgs 118/2011: per quanto riguarda la procedura di sterilizzazione degli ammortamenti non si richiede l'applicazione della procedura prevista per le immobilizzazioni acquisite con contributi in conto esercizio che prevede, nell'esercizio di acquisizione del cespite, la costituzione della riserva di cui sopra stornando, come contropartita, contributi in conto esercizio per un valore pari a quello del cespite acquisito. Quindi ogni anno dovranno essere stornati contributi in conto esercizio per un valore pari unicamente alla quota di ammortamento, per alimentare l'apposita riserva da costituire che consentirà la sterilizzazione dell'ammortamento anno per anno.

Come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 118/2011, l'utile d'esercizio dovrebbe prioritariamente essere utilizzato per coprire le eventuali perdite pregresse: come noto la maggior parte delle perdite pregresse degli Enti del SSR è stata generata dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti. La nostra Regione ha concordato con il Tavolo di Monitoraggio Ministeriale, di erogare, per un certo lasso di tempo, un contributo annuale che andrà a coprire le perdite pregresse generate dalle Aziende per mancata sterilizzazione degli ammortamenti: l'eventuale utile d'esercizio dovrà quindi coprire prioritariamente solo le perdite pregresse eccedenti quelle generate dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti.

3.    Investimenti finanziati con l'utile di esercizi precedenti (ante 2011).

Gli utili conseguiti negli esercizi precedenti (ante 2011), accantonati a riserve o stornati ad incremento del fondo di dotazione, possono essere utilizzati per il finanziamento degli investimenti a condizione che l'azienda non abbia accumulato perdite di esercizi precedenti: per quanto riguarda gli ammortamenti va seguita la procedura descritta al punto precedente.

Quindi, man mano che si effettueranno gli ammortamenti, si storneranno perciò contributi in conto esercizio per un valore pari unicamente alla quota di ammortamento che alimenterà l'apposita riserva da costituire che consentirà la sterilizzazione dell'ammortamento anno per anno.

Non si richiede perciò l'applicazione della procedura prevista per le immobilizzazioni acquisite con contributi in conto esercizio che prevede, nell'esercizio di acquisizione del cespite, la costituzione della riserva di cui sopra stornando, come contropartita, contributi in conto esercizio per un valore pari a quello del cespite acquisito, in quanto, in questi casi infatti non si utilizza liquidità derivante da contributi in conto esercizio bensì liquidità generata da utili degli esercizi precedenti.

Si richiede comunque alle aziende che fossero nelle condizioni, sopracitate, e che intendessero utilizzare l'utile degli esercizi precedenti, di acquisire il parere del Collegio Sindacale.

Tale interpretazione risolve la problematica rappresentata dall'Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo che con nota 41735 del 4 dicembre u.s. ha chiesto indicazioni sulle modalità di finanziamento dell'acquisto autorizzato di un immobile sito a Conegliano V. (TV) in via Galvani, da destinare a sede del Distretto Socio Sanitario Sud. Si dispone pertanto che per il predetto acquisto l'Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo possa utilizzare una parte, peraltro non sostanziale, della propria liquidità, frutto di risultati d'esercizio sempre positivi nel corso della sua storia. Trattandosi di un acquisto che non è finanziato con contributi in conto esercizio bensì con utili degli esercizi precedenti, ante 2011, esso andrà trattato come sopra descritto.

4.    Investimenti finanziati con mutuo.

Nel caso di un mutuo erogato nei primi mesi del 2013, entro la data di chiusura del bilancio 2012, a fronte di investimenti realizzati nel 2012 (con tale precisazione possibilmente inserita nel bando di gara del mutuo), di cui è già stata autorizzata la contrazione da parte della Regione, gli investimenti correlati a questo mutuo non devono essere trattati alla stregua di investimenti realizzati con contributi c/esercizio nel bilancio 2012: quindi, man mano che si effettueranno gli ammortamenti, si storneranno perciò contributi in conto esercizio per un valore pari unicamente alla quota di ammortamento che alimenterà l'apposita riserva da costituire che consentirà la sterilizzazione dell'ammortamento anno per anno.

Nel caso di un mutuo che finanzia l'acquisto di un cespite con periodo di ammortamento inferiore rispetto alla durata del mutuo non devono essere effettuate rettifiche e si procede con la sterilizzazione degli ammortamenti con le stesse modalità previste sopra.

5.    Investimenti finanziati con mutuo non coperto da un contributo in conto capitale.

Il sopra citato documento di casistica ministeriale riporta che ....."l'ammortamento dei beni finanziati con mutuo non può essere sterilizzato, salvo naturalmente il caso in cui, a fronte di tale mutuo, l'azienda riceva un contributo in conto capitale (per esempio, a copertura delle quote capitale di rimborso del mutuo stesso)." Si evidenzia quindi chiaramente dalla lettura del testo che, nel caso il cespite venga acquistato con i fondi derivanti da mutuo, non finanziato con un contributo in conto capitale, non si deve procedere all'applicazione della procedura prevista nel caso di "Immobilizzazioni acquisite con contributi in conto esercizio" bensì si storneranno contributi in c/esercizio per un valore pari unicamente alla quota di ammortamento che alimenterà l'apposita riserva da costituire che consentirà la sterilizzazione dell'ammortamento anno per anno.

6.    Investimenti acquisiti tramite contratti di "service".

Come di seguito descritto, vi sono dei cespiti, principalmente lavori di adeguamento edile, impiantistica e manutenzioni straordinarie sia edili che impiantistiche, la cui acquisizione deriva indirettamente dalla stipula di contratti genericamente definibili come di "service", ai sensi dell'art. 3, comma 15-ter del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che prevedono l'erogazione di servizi quali, il calore, l'energia, l'informatica, la gestione della mensa ed altri ancora ed in linea di massima prevedono:

•     realizzazioni di lavori che determinano immobilizzazioni materiali e fornitura di cespiti da ammortizzare;

•     fornitura di cespiti;

•     erogazioni di prestazioni di manutenzione straordinaria;

•     erogazione di prestazioni di manutenzione ordinaria;

•     erogazioni di prestazioni di servizio;

•     erogazione di prestazione di conduzione degli impianti / macchinari forniti.

Questa tipologia di contratti, pur individuando il valore dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei vari servizi che vengono forniti, prevede comunque il pagamento di un canone mensile omnicomprensivo ed uniforme per tutta la durata del contratto. Prevede poi, in genere all'inizio del contratto, la fornitura di nuovi cespiti e lavori di adeguamento impianti: anno per anno poi prevede prestazioni di manutenzione straordinaria.

Questa tipologia contrattuale innovativa è di grande importanza al fine di consentire alle aziende di mantenere elevato il livello tecnologico e quindi il livello di servizio erogato, in quanto consente l'effettuazione di investimenti a costi pattuiti, la chiara ripartizione del rischio fra il soggetto pubblico e quello privato, la rateizzazione su periodi lunghi del costo dell'investimento e consente inoltre anche un'elevata semplicità gestionale.

Le rate del contratto di service vanno registrate a conto economico per ogni tipologia di importi previsti nel service. Viene suggerito, comunque, di segnalare i beni acquisiti tramite contratti di service nei conti d'ordine.

7.       Piano degli Investimenti.

Il comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 dispone che, "il bilancio preventivo economico annuale e' corredato ........ dal piano degli investimenti ....."

Il suddetto Piano triennale degli Investimenti va compilato seguendo, oltre alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011 e alla casistica sulla "Sterilizzazione degli ammortamenti" approvata con il D.M. del 17 settembre u.s., anche quanto previsto dalla presente deliberazione.

Si fa presente comunque che non appena sarà emanata la nuova casistica ministeriale che sarà integrata probabilmente con le casistiche riguardanti le sopracitate fattispecie, la Regione provvederà, ove ritenuto necessario, ad uscire con chiarimenti aggiornati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

 LA GIUNTA REGIONALE

-     Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-     Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

-     Visto il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

-     Visto il D.M. del 17 settembre 2012;

delibera

1.      di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.      di approvare le direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" riguardo le modalità di contabilizzazione, di investimenti finanziati con particolari fonti di finanziamento, denominate "Casistiche ed interpretazioni Regionali" e finalizzate alla predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013, ex art. 25 D.Lgs. 118, del CEPA IV 2012 e del Bilancio d'Esercizio 2012;

3.      di autorizzare l'Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo all'utilizzo di utili di esercizi precedenti (ante 2011) per finanziare l'acquisto di un immobile sito a Conegliano V. (TV) in via Galvani, da destinare a sede del Distretto Socio Sanitario Sud e di trattare contabilmente tale acquisto come previsto al punto 3 delle "Casistiche ed interpretazioni Regionali" riportate in premessa;

4.      di dar mandato al Segretario regionale per la Sanità di aggiornare, se necessario, le casistiche regionali oggetto della presente deliberazione, non appena sarà stata emanata la nuova casistica ministeriale;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nei modi e nei termini di rito.

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