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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 8 del 22 gennaio 2013


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2731 del 24 dicembre 2012

Applicazione del Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento CE n. 882/2004 - Riscossione delle tariffe previste dalla Sezione 6 per il periodo 1 gennaio 2009 - 30 giugno 2010 - Chiarimenti.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

La Comunità Europea ha successivamente emanato i regolamenti attuativi del Regolamento (CE) 178/2002 ed in particolare: il Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, il Regolamento (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, il Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo e il Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

L'art. 26 del Regolamento (CE) 882/2004 recita "gli Stati membri garantiscono che, per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali, siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale o stabilendo diritti o tasse".

L'art. 27 del Regolamento (CE) 882/2004 recita al primo comma che "gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali"; e, al secondo comma, "tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all'Allegato IV 'Attività e importi minimi delle tasse o degli oneri relativi ai controlli ufficiali concernenti gli stabilimenti comunitari', sezione A e all'Allegato V, 'Attività e importi minimi delle tasse o degli oneri relativi ai controlli ufficiali concernenti le merci e gli animali vivi introdotti nella comunità', sezione A, gli stati membri assicurano almeno gli importi minimi di tasse o oneri corrispondenti".

In attuazione a quanto disposto dal succitato Regolamento (CE) 882/2004 è stato emanato il Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione al Regolamento (CE) 882/2004".

Quest'ultimo prevede l'obbligo, da parte degli operatori del settore alimentare (OSA), del pagamento di una tariffa differenziata a seconda del settore interessato e ne stabilisce gli importi.

Le tariffe dovute per le attività previste dalle sezioni da 1 a 5 dell'Allegato A del suddetto decreto devono essere versate dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione.

Lo stesso decreto prevede che gli OSA, per le attività comprese nell'Allegato A, sezione 6, devono corrispondere un contributo nella misura forfetaria prevista dalla stessa sezione 6, in base alle tre classi di entità produttiva presunta per l'anno precedente a quello di riferimento (fascia, A, B, C). Tale contributo deve essere versato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Alle tariffe di cui sopra vanno applicate la maggiorazione del 20% prevista dall'art. 11 c. 1 e la maggiorazione dello 0,5% prevista dall'art. 11, c. 4 dello stesso decreto.

In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli, si applicano le procedure per la riscossione coattiva, in ottemperanza al disposto dell'art. 10, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 194/2008.

Ai sensi dell'art. 7, c. 1 lett. a), b), c), d), e) del decreto sopra menzionato, gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe sono ripartiti tra le varie autorità deputate ai controlli secondo le seguenti modalità: 90% alle Aziende Sanitarie, 3,5% alle Regioni e Province autonome, 3,5% agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, 1% ai Laboratori nazionali di riferimento, 2% allo Stato.

A seguito di difficoltà interpretative inerenti l'applicazione del suddetto decreto (copertura costo orario, modalità di recupero degli importi, tipologie di attività di cui all'Allegato A, sezione 6, individuazione degli operatori assoggettati al pagamento delle tariffe), il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, aveva provveduto, con circolare n. 11000-P- del 17 aprile 2009, ad emanare indicazioni applicative del D.Lgs. 194/2008. In occasione di tale circolare esplicativa il Ministero chiariva quale fosse il campo di applicazione del decreto de quo, affermando che "la produzione primaria deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione del decreto, come pure la produzione e la commercializzazione al dettaglio, i sottoprodotti di origine animale ed il settore mangimistico". La circolare poi provvedeva anche ad indicare le attività che ricadono nella produzione primaria, secondo le definizioni contenute nelle Linee guida applicative del Regolamento (CE) 852/2004 recepite nell'Accordo Stato-Regioni, Rep. n. 2470 del 9/02/2006.

Con la Legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge Comunitaria 2009) all'art. 48, comma 5, sono state introdotte delle modifiche al campo di applicazione del D.Lgs. 194/2008 con l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 1 del medesimo decreto dove è sancito che: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile".

Con la suddetta disposizione si è voluto chiarire che gli imprenditori agricoli, così come definiti dall'art. 2135 c.c., sono esentati dall'applicazione delle tariffe di cui al D.Lgs. 194/2008.

Per rispondere ai primi interrogativi relativi alla corretta applicazione di questa nuova disposizione e soprattutto sulla portata dell'esenzione introdotta dalla Legge Comunitaria, con nota prot. 316496 dell'8 giugno 2010 l'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare aveva chiarito che in mancanza di una espressa previsione di retroattività la stessa norma non poteva che valere solo per il futuro.

Pertanto, l'esenzione per gli imprenditori agricoli avrebbe avuto efficacia solo per il periodo successivo all'entrata in vigore della stessa legge comunitaria, per cui permaneva l'obbligo del versamento delle tariffe ancora dovute per l'anno 2009 e 2010, fatta salva la possibilità di un rimborso nel caso in cui fossero pervenute dal Ministero competente indicazioni operative diverse.

Tale posizione è stata confermata anche dalla Direzione Regionale Affari Legislativi, prot. n. 363840 del 2 luglio 2010, la quale ha peraltro ribadito che la materia disciplinata dal D.Lgs. 194/08 rientra nell'ambito della competenza statale, secondo quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione, per cui è esclusa la possibilità per una regione di modificare o non applicare quanto espressamente richiesto dalla normativa statale.

Con le successive note della Direzione Prevenzione prot. n. 637270 del 06/12/2010 e prot. n. 141681 del 23/03/2011, sono state fornite alle Aziende U.L.S.S. del Veneto indicazioni operative per l'applicazione dell'esonero del pagamento delle tariffe introdotto con l'articolo 48, comma 5 della Legge Comunitaria 2009. In particolare è stato rilevato che, in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali, l'esonero doveva ritenersi applicabile alle sole tariffe per le quali il Regolamento (CE) 882/2004 non fissa degli importi minimi.

Con il decreto 24 gennaio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2011, sono state predisposte le modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del D.Lgs. 194/2008, ma nulla è stato previsto per quanto riguarda l'eventuale applicazione retroattiva dell'esenzione introdotta dalla legge comunitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 e relative modifiche ed integrazioni;

VISTO i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004 e loro modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 194;

VISTA la Circolare del 17 aprile 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti;

VISTA la Legge 4 giugno 2010 n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009;

VISTA la nota prot. n. 316496 dell'8 giugno 2010 dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 24 gennaio 2011 recante "Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 194";

VISTE le note della Direzione Prevenzione prot. n. 637270 del 6 dicembre 2010 e prot. n. 141681 del 23 marzo 2011;

VISTA la nota della Direzione Regionale Affari Legislativi prot. n. 363840 del 2 luglio 2010;

delibera

1.         di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che nell'ambito delle sole attività di cui alla Sezione 6 dell'Allegato A del D.Lgs. n. 194/2008 sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al medesimo decreto gli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c. a partire dalla entrata in vigore della Legge Comunitaria 2009;

2.         di precisare che il comma 3-bis, all'art. 1, del D.Lgs. n. 194/2008, introdotto con la Legge 4 giugno 2010 n. 96, non ha efficacia retroattiva;

3.         di stabilire che i soggetti interessati che non hanno effettuato i pagamenti previsti debbano provvedere alla regolarizzazione degli importi dovuti per il periodo 1° gennaio 2009 - 30 giugno 2010;

4.         di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria all'esecuzione del presente provvedimento;

5.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6.         di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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