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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 5 del 15 gennaio 2013


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2729 del 24 dicembre 2012

Adozione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l'identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004". (Rep. Atti n.147/CSR del 25 luglio 2012).

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si adotta l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in merito ai criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l’identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n 33, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro - comprende, nell'area della Prevenzione collettiva, la tutela igienico sanitaria degli alimenti.

I regolamenti comunitari denominati nel loro insieme "pacchetto igiene" stabiliscono i principi e fissano regole precise sull'igiene degli alimenti in particolare:

-      il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

-      il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, dispone che gli Stati membri promuovano l'elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (Hazard Analysis and Critical Control Points, denominato HACCP), ed in particolare l'articolo 5, stabilisce che gli operatori del settore alimentare predispongono, attuino e mantengano una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema fissati dal medesimo articolo;

-      il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e gli obblighi degli operatori del settore alimentare, fissati dall'allegato II sezione II, definendo gli obiettivi delle procedure basate sui principi HACCP, che devono essere garantiti dai medesimi operatori sulla base dei requisiti generali di cui al richiamato articolo 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004;

-      il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, detta norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in particolare l'articolo 4, fissa i principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale e, al comma 3, lettera a), stabilisce che i controlli ufficiali comprendono, tra gli altri, audit di buone prassi igieniche e procedure basate su HACCP;

-      il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale ed in particolare l'articolo 10, comma 2, lettera d), prevede che i controlli ufficiali sui mangimi ed alimenti comprendono, tra gli altri, la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, buone prassi igieniche e HACCP.

Inoltre, con la raccomandazione della Commissione Europea - Food Veterinary Office - n. 2010 8502-7 viene richiesto allo Stato italiano di implementare le misure per garantire che i sistemi basati sull'HACCP nel settore carne e latte siano in linea con l'articolo 5 del Regolamento (CE) 852/2004;

Pertanto, in conformità a quanto sopra esposto, la Regione del Veneto ritiene necessario adottare con il presente provvedimento, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante: "Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l'identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004", riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, al fine di fornire indicazioni per la predisposizione dei Piani di autocontrollo agli operatori del settore alimentare e uno strumento per il miglioramento del controllo ufficiale alle Autorità Competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 6 della Legge 05.06.2003, n.131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 e relative modifiche ed integrazioni;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004 e loro modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 193 del 2007;

VISTA la DGR n.148 del 31.01.2012 di istituzione dell'Unità di Progetto Veterinaria;

delibera

1.       di adottare l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l'identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004" (Rep. Atti n.147/CSR del 25 luglio 2012), così come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

2.       di incaricare il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria all'esecuzione del presente provvedimento;

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2729_AllegatoA_244981.pdf

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