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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 08 gennaio 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2624 del 18 dicembre 2012

Rivisitazione dei limiti di costo individuati con DGR 715/2012, in applicazione del "Patto per la Salute" del 28 settembre 2006.

Note per la trasparenza: Il presente provvedimento aggiorna gli obiettivi di costo posti ai Direttori Generali delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dell'IRCCS "IOV", ai sensi dell'art. 52, c. 4, lettera d), della L. 289/2002, con l'obiettivo di mantenere l'equilibrio di bilancio per l'esercizio in corso, completando il processo di definizione dei limiti di costo - già rideterminati dalla DGR 1670/2012 in conseguenza del D.L: 95/2012 ("spending review") -, dopo in percorso di confronto e analisi tra la Segreteria regionale per la Sanità da una parte e le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l'IRCCS "IOV" dall'altra.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legislazione vigente, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera c) del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n. 405, l'art. 52, comma 4, lettera d), della L. 289 del 27 dicembre 2002, l'art. 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il punto 1.4 del Patto per la Salute del 28 settembre 2006, il Nuovo Patto per la Salute del 3 dicembre 2009, il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, impone alle Regioni, per un verso, di adottare iniziative finalizzate al perseguimento del pareggio di bilancio durante l'anno, vincolandone la verifica con riferimento ai conti economici trimestrali, e d'altra parte, ai fini dell'accesso all'incremento delle risorse finanziarie del SSR a carico del bilancio dello Stato, l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei Direttori Generali delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dell'IRCCS "IOV" (di seguito "Aziende del SSR").

Con deliberazione n. 715 del 2/5/2012 sono stati quindi definiti per l'anno 2012 gli obiettivi di costo per i Direttori Generali delle Aziende del SSR ai sensi del sopra citato art. 52 comma 4 lettera d) legge 27 dicembre 2002, n. 289, i quali rappresentano vincoli insuperabili e quindi, in quanto tali, strumenti volti al conseguimento dell'equilibrio di bilancio per l'esercizio 2012.

In applicazione a quanto previsto dal D.L. 95/2012, convertito in L. n. 135 del 7 agosto 2012, è stata quindi approvata la deliberazione regionale n. 1670 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto 'Prime determinazioni in merito alle iniziative da porre in atto per l'anno 2012 in relazione all'entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review) - Rideterminazione dei tetti di costo di cui alla DGR 715/2012".

In conseguenza della riduzione del 5% della spesa per l'acquisto di beni e servizi in ambito sanitario disposta dall'art. 15, comma 13, lettera a) del citato D.L. 6 luglio 2012, n. 95, e delle riduzioni previste dalla lettera b) dello stesso comma 13, il citato provvedimento regionale prevede di rideterminare i limiti di costo per l'anno 2012 per i Direttori Generali delle Aziende del SSR approvati con DGR 715/2012 con le modalità illustrate nell'Allegato A alla deliberazione medesima.

Si precisa che non tutti gli aggregati di conti previsti dalla citata DGR 715/2012 devono essere oggetto della riduzione dell'importo del 5% al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lettera a) e lettera f) del sopra citato D.L. 95/2012. Gli aggregati di conti che vengono esclusi dalla riduzione del 5% sono oggetto di altre misure di contenimento o sono esclusi dai tetti di spesa.

Si sottolinea che gli interventi già operati sono finalizzati anche a far fronte alla riduzione di € 900 milioni del livello del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e del correlato finanziamento, disposto dal comma 22 del citato art. 15 del D.L. 95/2012.

Con nota della Segreteria regionale per la Sanità in data 24/8/2012 - prot. n. 385543 - è stata trasmessa alle Aziende del SSR la DGR 1670/2012, sono state fornite le prime indicazioni operative per l'applicazione della stessa, ed è stato richiesto alle stesse Aziende del SSR di produrre entro il 30/9/2012 un piano - ed una connessa relazione esplicativa di dettaglio - che ponesse in evidenza le azioni previste per la riduzione della spesa per ciascun aggregato di conti e le conseguenti riduzioni di spesa attese per il 2012. Al fine di agevolare l'elaborazione di tale relazione e di ottenere informazioni omogenee e confrontabili, con nota in data 21 settembre 2012 è stato fornito alle Aziende del SSR uno specifico modello di compilazione.

Parallelamente, le strutture regionali hanno condotto autonome analisi e stime circa le riduzioni di costo conseguenti all'applicazione del sopra citato D.L. 95/2012, tra le quali si segnalano in particolare gli specifici materiali di analisi di benchmark regionale elaborati dal Servizio Controlli Investimenti Prezzi Acquisti della Direzione regionale Controlli e Governo SSR.

Durante il mese di ottobre, in coerenza con l'attività di monitoraggio dell'andamento dei costi del SSR già iniziata durante l'anno 2012, si è incontrata singolarmente ciascuna Azienda del SSR al fine di analizzare le proposte emerse dalle citate relazioni e di confrontarle con le riduzioni di costo richieste dall'applicazione del D.L. 95/2012.

L'applicazione dei criteri contenuti nell'Allegato A della citata DGR 1670/2012, integrata dalle analisi condotte dal Servizio Farmaceutico e dal Servizio Controllo Investimenti Prezzi Acquisti SSR e dall'analisi della proposta di riduzione formulata dalle Aziende del SSR e dalle risultanze degli incontri sopra citati hanno portato, in ottemperanza alle richieste della citata DGR 1670/2012, alla definizione dei nuovi tetti per l'anno 2012, anche tenendo conto del citato obiettivo di far fronte alla riduzione di € 900 milioni del livello del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e del correlato finanziamento, disposto dal comma 22 del citato art. 15 del D.L. 95/2012.

Con il presente provvedimento e con le iniziative aziendali conseguenti o, in parte, già in corso di applicazione, trova completamento il percorso di individuazione di limiti di costo coerenti con le disposizioni normative intervenute a livello nazionale ("spending review").

L'analisi delle dinamiche dei costi operata per la rideterminazione dei tetti di spesa relativi all'anno 2012, necessariamente effettuata partendo dalla spesa storica - criterio utilizzato per la determinazione iniziale dei tetti di spesa -, ha evidenziato la necessità per l'anno 2013 di superare tale metodologia e di utilizzare una nuova metodologia basata sui costi standard.

A questo scopo la metodologia dei costi standard è già stata determinata nel corso dell'anno 2012 per alcune figure professionali del personale, per la determinazione delle tariffe e delle quote di rilievo sanitario relative alla residenzialità extraospedaliera, per il costo dell'assistenza integrativa regionale e dell'assistenza protesica.

La nuova metodologia trova una prima concretizzazione non più limitata ad alcuni settori, ma di portata più comprensiva a partire dall'individuazione delle linee guida per formare il bilancio preventivo economico annuale per il 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Si precisa che i contenuti della DGR 715/2012 non vengono modificati se non nell'allegato A, i cui contenuti non sono più in vigore in quanto i nuovi limiti di costo l'anno 2012 per i Direttori Generali delle Aziende del SSR sono quelli contenuti nell'Allegato A alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera c), del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n. 405;

Visto l'art. 52, comma 4, lettera d), della L. 289/2002;

Visto l'articolo 25 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

Visti il punto 1.4 del Patto per la Salute del 28 settembre 2006 e le disposizioni del Nuovo Patto per la Salute del 3 dicembre 2009;

Viste le DD.GG.RR. n. 3140 del 14 dicembre 2010 e n. 2369 del 29 dicembre 2011, n. 715 del 2/5/2012 e n. 1670 del 7/8/2012;

Vista la nota della Segreteria regionale per la Sanità del 24 agosto 2012 (prot. n. 385543); 

delibera

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'Allegato A contenente i nuovi limiti di costo per l'anno 2012 per i Direttori Generali delle Aziende del SSR, e di disporre che non sono più in vigore i limiti di costo contenuti nell'Allegato A alla citata DGR 715/2012;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(seguono allegati)

2624_AllegatoA_244720.pdf

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