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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 107 del 24 dicembre 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2533 del 11 dicembre 2012

Attribuzione al Segretario Regionale per la Sanità del mandato di costituire l'elenco regionale dei direttori di struttura complessa del ruolo sanitario. Articolo 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012 , n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dà mandato al Segretario Regionale per la Sanità di costituire l'elenco regionale dei direttori di struttura complessa presenti nelle aziende del servizio sanitario regionale al fine di concorrere alla costituzione dell'elenco nazionale di tali direttori, dal quale dovranno essere sorteggiati i componenti delle commissioni esaminatrici relative alle selezioni per il conferimento dei relativi incarichi.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L' articolo 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189 ha, tra l'altro, inserito, all'interno dell'articolo 15, comma 7, del D.Lgs. 502/1992, il comma 7 bis, che dispone l'obbligo per le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, di disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa da parte delle aziende sanitarie, previo avviso cui le stesse aziende sono tenute a dare adeguata pubblicità, sulla base dei principi individuati alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma.

In particolare, alla lettera a) viene stabilito che la selezione deve essere effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale.

E' altresì disposto che, qualora siano sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del Presidente.

Al riguardo, si evidenzia che gli incarichi di struttura complessa cui fa riferimento la norma anzidetta sono esclusivamente quelli del ruolo sanitario (l'articolo 15 del D.Lgs. 502/1992 concerne la dirigenza medica e delle professioni sanitarie) e che, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 158/2012, le procedure per il conferimento degli stessi incarichi, erano compiutamente disciplinate dall'articolo 15 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 (i cui contenuti sono stati sostituiti dall'articolo 4, comma 1, lett. e) del D.L. 158/2012) e dall'articolo 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. Conseguentemente la materia non è mai stata oggetto di regolamentazione regionale.

Ciò premesso, al fine di consentire la costituzione dell'elenco nazionale dei direttori di struttura complessa del ruolo sanitario e nelle more della definizione da parte dell'amministrazione regionale dei criteri e delle procedure cui dovranno attenersi le aziende del servizio sanitario regionale per il conferimento dei relativi incarichi, si ravvisa la necessità di costituire l'elenco regionale di tali direttori.

Si ritiene, pertanto, di dare mandato al Segretario Regionale per la Sanità di costituire l'anzidetto elenco, che dovrà essere aggiornato periodicamente e reso pubblico anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali ed alla sicurezza informatica, di cui alla D.G.R n. 240 del 15 marzo 2011.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

·         UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

·         VISTO l'articolo, 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012 , n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189;

·         VISTO l'articolo 15 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

·         VISTO l'articolo 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484

·         VISTA la D.G.R. n. 240 del 15 marzo 2011.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di dare mandato al Segretario Regionale per la Sanità, per le ragioni espresse nelle premesse, di costituire l'elenco regionale dei direttori di struttura complessa del ruolo sanitario del Servizio Sanitario regionale;
  3. di stabilire l'obbligo di aggiornamento periodico dell'elenco di cui al punto 2;
  4. di disporre la pubblicazione dell'elenco di cui al punto 2) e dei relativi aggiornamenti anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali ed alla sicurezza informatica, di cui alla D.G.R. n. 240 del 15 marzo 2011;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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