Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 104 del 18 dicembre 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2459 del 04 dicembre 2012

DGR 1106/2011: presa d'atto scostamenti dai limiti di costo.

Note per la trasparenza:

Presa d'atto degli scostamenti dai limiti massimi di costo per i Direttori Generali per l'esercizio 2011, individuati con DGR n. 1106 del 26 luglio 2011 avente ad oggetto: "Servizio Sanitario Regionale Veneto - anno 2011. Azioni di riequilibrio economico in applicazione del "Patto per la Salute" del 28 settembre 2006, ai sensi del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Tra gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso all'incremento delle risorse finanziarie per l'SSR a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e al punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, riassunti nel "Documento degli Adempimenti anno 2011" elaborato dal Comitato Lea e dal MEF, rientra l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei Direttori Generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome (articolo 52, comma 4, lettera d) della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Con provvedimento di Giunta n. 1106 del 26 luglio 2011 avente ad oggetto: "Servizio Sanitario Regionale Veneto - Anno 2010. Azioni di riequilibrio economico in applicazione del "Patto per la Salute" del 28 settembre 2006, ai sensi del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono stati individuati, in applicazione della normativa suindicata, i limiti massimi di costo per i DirettoriGenerali per l'esercizio 2011, compatibili con il complesso di risorse a disposizione nonché sono state identificate le fattispecie di scostamenti ammissibili e i maggiori oneri riconoscibili.

La Giunta Regionale ha preso atto, con provvedimento n. 2268 del 13 novembre 2012, dei risultati d'esercizio delle aziende sanitarie del Veneto relativi ai bilanci d'esercizio 2011. Dai predetti emerge che l'Ulss 3 di Bassano, l'Ulss 4 di Thiene, l'Ulss 7 di Pieve di Soligo, l'Ulss 8 di Asolo, l'Ulss 9 di Treviso, l'Ulss 17 di Este, l'Ulss 22 di Bussolengo e l'Istituto Oncologico Veneto hanno conseguito l'equilibrio di bilancio avendo registrato un utile d'esercizio.

Sulla scorta dei dati di costo riportati nei bilanci d'esercizio per l'anno 2011 e dei maggiori oneri riconoscibili è stato redatto il prospetto Allegato A, che include anche le aziende sanitarie che hanno conseguito l'equilibrio di bilancio.

Ciò premesso, si ritiene di prendere atto dei valori esposti nel prospetto Allegato A che danno evidenza degli scostamenti rispetto ai limiti di costo individuati con la sopracitata DGR 1106/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          Visto l'articolo 119, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana;

-          Vista l'articolo 52, comma 4, lettera d) legge 27 dicembre 2002, n. 289;

-          Visto l'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

-          Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Atto rep. n. 2271 del 23 marzo 2005);

-          Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - Articolo 79, comma 1bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Atto rep. n. 243 del 3 dicembre 2009);

-          Vista la DGR 1106/2011;

-          Vista la DGR 2268/2012;

delibera

1.       di prendere atto, in conformità a quanto previsto dalla DGR 1106/2011, che le aziende in equilibrio di bilancio si considerano adempienti ai limiti di costo anche a fronte di eventuali scostamenti di valore negativo;

2.       gli scostamenti dai limiti di costo di valore negativo registrati dalle aziende sanitarie in utile d'esercizio, risultano sanati dal conseguimento dell'equilibrio di bilancio;

3.       di prendere atto, altresì, dei valori esposti nel prospetto Allegato A, che danno evidenza degli scostamenti rispetto ai limiti di costo individuati con la sopracitata DGR 1106/2011;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2459_AllegatoA_244368.pdf

Torna indietro