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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 20 novembre 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2205 del 06 novembre 2012

Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza, applicative delle disposizioni del d.lgs. n.150/2009 e della L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22. Approvazione definitiva della deliberazione/CR n. 90 del 4 settembre 2012 sulla base del parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare.

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento, adottato in attuazione della L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22, approva linee generali di indirizzo riguardanti la misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale e la trasparenza dell'attività amministrativa, volte a favorire un'applicazione omogenea da parte delle aziende ed enti dello stesso SSR delle disposizioni in materia contenute nel D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha recato ai titoli II e III una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazione pubbliche, prevedendo, tra l'altro, disposizioni concernenti la misurazione, valutazione e trasparenza della performance e la valorizzazione del merito dei dipendenti.

Le disposizioni introdotte dalla fonte legislativa sopra richiamata sono "volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri , trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento" (articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 150/2009).

Peraltro, gran parte delle norme contenute nei due citati titoli di legge non trovano diretta applicazione nei confronti degli enti territoriali e delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale.

In particolare, l'articolo 16, comma 2 e l'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 150/2009 individuano i principi adeguabili da parte delle Regioni, anche per quanto concerne gli enti del servizio sanitario nazionale.

Alla luce della predetta normativa il legislatore regionale ha approvato la L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22, che di seguito si riporta integralmente.

"Art. 1 - Disposizioni in materia di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

1. La valutazione del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale si attiene ai principi dei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", secondo le omogenee indicazioni allo scopo definite dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, in attuazione del comma 1 e previo confronto, da concludersi entro sessanta giorni dall'avvio dello stesso, con tutte le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle aree del comparto del servizio sanitario nazionale, finalizzato ad acquisire informazioni e nozioni utili alla determinazione dei principi regionali alla base della metodologia prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2009, definisce, sentito il parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso, linee omogenee di indirizzo per la realizzazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, valorizzando, anche per quanto attiene alle fasce di merito ed agli organismi di valutazione, la specificità del servizio sanitario regionale ed i modelli organizzativi esistenti in quanto compatibili con i principi del decreto legislativo n. 150 del 2009.

In attuazione delle disposizioni della legge regionale sopra riportata, gli uffici che fanno capo all'Assessorato regionale alla Sanità hanno sviluppato un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali regionali previsto dai vigenti protocolli d'intesa tra Regione Veneto e le stesse organizzazioni sindacali.

Al termine del confronto, la Segreteria regionale per la Sanità ha predisposto delle ipotesi di linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza.

Si evidenzia che le anzidette linee di indirizzo prevedono la costituzione presso ogni azienda dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), composto di tre membri, chiamato a misurare e valutare i risultati dei dirigenti e di tutti gli altri dipendenti operanti nelle singole unità operative autonome. Tale organismo, che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, deve essere costituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 14, comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

In proposito, si ritiene di determinare i compensi massimi dei componenti l'anzidetto collegio in rapporto al numero dei dipendenti a tempo determinato ed indeterminato presenti presso ciascuna azienda ed ente del SSR al 31 dicembre di ciascun anno. In particolare, gli importi attribuibili, al netto di oneri e IRAP/IVA a carico delle aziende, sono i seguenti:

-          fino a € 4.000 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso aziende fino a 2.300 dipendenti;

-          fino a € 5.000 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso aziende comprese tra 2301 e 3000 dipendenti;

-          fino a € 6.000 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso aziende con più di 3.000 dipendenti.

I predetti importi possono essere incrementati fino alla misura del 10% nei confronti dei presidenti degli OIV.

In conformità al disposto dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, ciascuna amministrazione per sostenere la relativa spesa dovrà utilizzare, come evidenziato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte - con delibera n.4/2011 del 26 gennaio 2011, le risorse eventualmente già destinate ai servizi di controllo interno, che vengono liberate per effetto della costituzione dei nuovi organismi, "nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente".

Al fine di assicurare il raccordo con il ciclo della programmazione economica e di bilancio, l'applicazione delle linee di indirizzo approvate con il presente atto dovrà decorrere dal 1 gennaio 2013.

La costituzione degli OIV dovrà essere disposta dai direttori generali delle aziende del SSR nominati dall'amministrazione regionale per il triennio 2013-2015 entro sessanta giorni dalla data di nomina.

Con delibera CR/90 del 4 settembre 2012, la Giunta regionale ha chiesto il parere della Quinta Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22.

La Quinta Commissione Consiliare ha espresso in merito parere n. 285 in data 11 ottobre 2012, con esito favorevole a maggioranza.

Si ritiene, pertanto, di proporre l'approvazione delle anzidette linee di indirizzo (Allegato A).

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

·         UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

·         VISTI gli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

·         VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009;

·         VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;

·         VISTA la delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte - n.4/2011 del 26 gennaio 2011

·         VISTA la L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22;

·         VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2 della predetta L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22;

·         VISTA la propria deliberazione/CR n. 90 del 4 settembre 2102;

·         VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare in data 11 ottobre 2012.

delibera

  1. di approvare le linee di indirizzo nei confronti delle aziende ed enti del SSR in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza, applicative delle disposizioni del D.lgs. n.150/2009 che, allegate al presente provvedimento (Allegato A), ne costituiscono parte integrante;
  2. di disporre che l'applicazione delle linee di indirizzo di cui al punto 1 decorra dal 1 gennaio 2013;
  3. di stabilire che la costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione sia disposta dai direttori generali delle aziende del SSR nominati dall'amministrazione regionale per il triennio 2013-2015 entro sessanta giorni dalla data di nomina;
  4. di determinare nei seguenti importi, al netto di oneri e IRAP/IVA a carico delle aziende, i compensi massimi attribuibili ai componenti degli OIV:

-          € 4.000 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso aziende fino a 2.300 dipendenti;

-          € 5.000 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso aziende comprese tra 2301 e 3000 dipendenti;

-          € 6.000 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso aziende con più di 3.000 dipendenti;

5.         di prevedere la possibilità che gli importi di cui al precedente punto 4 siano incrementabili fino alla misura del 10% nei confronti dei Presidenti degli OIV;

6.         di precisare che ogni azienda ed ente del SSR farà fronte alla spesa derivante dalla corresponsione dei compensi di cui ai precedenti punti 4 e 5 con le risorse eventualmente già destinate ai servizi di controllo interno, nonché con le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente;

7.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.         di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2205_AllegatoA_243684.pdf

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