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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 26 ottobre 2012


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2104 del 17 ottobre 2012

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia. Triennio 2013/2015. Art. 2, comma 2, lett. a) L. 84/2006.

Note per la trasparenza:

Approvazione della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia, per il triennio 2013 - 2015.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

L'attività professionale di tintolavanderia è stata disciplinata dalla legge n. 84/2006, che ha determinato, tra l'altro, i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia attribuendo alle Regioni la competenza in materia di definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché di individuazione dei diplomi di idoneità professionale inerenti l'attività, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Nel 2010 la legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" è stata modificata dall'art. 79 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (di attuazione della Direttiva Servizi) che ha introdotto alcune significative novità, tra cui la riduzione (da 1.200 a 450 ore) della durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale; la semplificazione procedurale con la previsione della dichiarazione di inizio attività (ora SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente; le modalità di svolgimento dell'attività nel periodo transitorio, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della legge n. 84/2006, con particolare riferimento alla designazione del responsabile tecnico dell' impresa.

Il 25 maggio 2011 la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha approvato le "Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia" (di seguito Linee Guida). Il documento disciplina, sulla base di elementi minimi condivisi dalle Regioni, l'organizzazione dei corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della L. 84/2006 finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia.

Va altresì richiamata la recentissima legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CC (legge regionale europea 2012)". La legge regionale, entrata in vigore il 28 luglio 2012, da attuazione all'art. 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 prevedendo che, in sede di prima applicazione, le imprese che già esercitassero attività di tintolavanderia alla data di entrata in vigore della legge regionale, debbano designare un responsabile tecnico, in possesso di almeno uno dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 84/2006 e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 28 luglio 2014, comunicandolo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente.

Sulla scorta del quadro sinteticamente sopra descritto, è stato attivato un tavolo tecnico, coordinato dalle Direzioni Formazione e Industria-Artigianato, che ha visto la partecipazione delle principali associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore e che ha provveduto a definire un'ipotesi condivisa di standard formativo regionale, nel rispetto degli elementi minimi condivisi a livello nazionale.

Va precisato che, ai sensi della vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, sussiste la possibilità di presentare all'esame della Giunta regionale percorsi formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio regionale. Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi in ogni caso soggetti al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento di un'idoneità professionale che ha la propria fonte nella normativa nazionale e, pertanto, sono soggette al controllo regionale.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono pertanto proposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti allegati:

-         Allegato A) Avviso pubblico

-         Allegato B) Direttiva per la presentazione di progetti formativi per responsabile tecnico di tintolavanderia - Triennio 2013/2015;

-         Allegato C) Adempimenti amministrativi per la realizzazione degli interventi formativi;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          Vista la L. 845/1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale";

-          Vista la L.R. n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"e successive modifiche ed integrazioni;

-          Vista la L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

-          Vista la DGR 359/2004, "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

-          Vista la L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione";

-            Vista la DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";

-            Vista la Legge 22 febbraio 2006, n. 84, "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia";

-            Visto l'art. 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 di approvazione della legge regionale europea 2012.

delibera

1.         di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.         di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi dei percorsi formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia. Triennio 2013 - 2015, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

3.         di approvare la Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia. Triennio 2013 - 2015, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.         di approvare gli Adempimenti per la gestione delle attività Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5.         di incaricare la Direzione Formazione dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

6.         la Direzione regionale Formazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

7.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.         di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto;

(seguono allegati)

2104_AllegatoA_243318.pdf
2104_AllegatoB_243318.pdf
2104_AllegatoC_243318.pdf

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