L.R. 16.8.2002 n. 22 (autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali). Accreditamento Istituzionale dell'Unità di Offerta Hospice extraospedaliero: "Centro Residenziale per Anziani di Cittadella", situato in via Casa di Ricovero n. 7, Cittadella (Pd).
L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
L'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio-sanitarie pubbliche e private e di altri erogatori è regolata dalla disciplina dell'Accreditamento istituzionale e dell'Accordo contrattuale, introdotta dal D.Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. e ii. e fondata sul criterio di regolazione dell'offerta, in attuazione della Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale.
Con la L. R. n. 22 del 16.8.2002 sono stati definiti i procedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nell'ambito del perseguimento del modello di qualità dei servizi socio-sanitari.
La Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. n. 22/2002 con D.G.R. n. 2473/2004 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio", D.G.R. n. 2501/2004 "Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Veneto, in attuazione della L.R. n. 22/2002" e D.G.R. n. 84/2007 "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali".
Con D.G.R. n. 3855/2004, la Giunta Regionale ha approvato una sperimentazione finalizzata a dare attuazione ai provvedimenti giuntali sopra richiamati.
Con D.G.R. n. 2067/2007 la Giunta Regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione della D.G.R. n. 84/2007 e ha introdotto modifiche a quanto già stabilito da precedenti provvedimenti applicativi della L.R. n. 22/2002.
La L.R. n. 22/2002, agli articoli 8 e 10 comma 3, ha assoggettato le strutture sanitarie e socio sanitarie già operanti nel sistema sanitario regionale al procedimento di conferma dell'Autorizzazione all'esercizio.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'Accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell'Autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura, o del soggetto accreditando, ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenuto conto dei flussi di accesso ai servizi.
Con D.G.R. n. 2304 del 24/7/2007 è stata disposta l'attivazione dell'Unità di offerta Hospice extraospedaliero "Centro Residenziale per Anziani di Cittadella", situato in via Casa di Ricovero n. 7, Cittadella (Pd).con una dotazione di 6 posti letto.
La suddetta struttura è stata autorizzata all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Sociosanitari n. 69 del 23/8/2007, con dotazione di 6 posti letto, nel rispetto della disciplina di cui alle DD.G.R. n. 447/2000, n. 2989/2000 e n. 751/2000 (Programmazione assistenziale e strutturale di settore).
Successivamente, con D.D.R. n. 56 del 15/5/2012 della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, alla Struttura sopra citata è stata confermata l'Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, ai sensi della L.R. n. 22/2002, per la durata di 5 anni, sempre per una dotazione di 6 p.l..
A seguito della nota prot. 853 del 16/5/2012 con la quale il Legale rappresentante p.t. della Struttura ha richiesto l'Accreditamento istituzionale dell'Hospice, sempre per una dotazione di 6 p.l, la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria con nota prot. 255094 del 1/6/2012 ha trasmesso l'istanza e la relativa documentazione all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), ai fini dell'avvio delle procedure previste dalla L.R. n. 22/2002 e successive attività conseguenti.
L'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), in data 18/7/2012 ha effettuato la prescritta visita per l'accertamento e la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 22/2002 ai fini dell'Accreditamento istituzionale e con nota prot. 0006158 del 24/8/2012 ha trasmesso alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria la relazione di rispondenza e il rapporto di verifica.
Dal suddetto rapporto, redatto dal GTM ARSS, risulta che la visita di verifica si è conclusa con un giudizio finale di 97,56/100.
La struttura non presenta nessun requisito con un punteggio pari allo 0% e pertanto non è stata posta nessuna prescrizione, mentre per i seguenti requisiti, che hanno ottenuto un punteggio pari al 60%, in quanto la struttura ha da poco avviato la propria attività di Hospice e deve avere necessariamente casistica sufficiente per poter avviare le attività richieste, è stato chiesto di avviare specifiche azioni di miglioramento:
· GENER02.AC.2.3
· GENER02.AC.2.4
· GENER02.AC.4.1
· GENER03.AC.2.3
· GENER03.AC.2.5
A conclusione del percorso avviato si tratta dunque con il presente provvedimento di rilasciare l'Accreditamento istituzionale a favore della struttura sopra menzionata, per l'Unità di Offerta Hospice extraospedaliero, per una capacità ricettiva di 6 p.l..
L'Accreditamento ha una durata (validità) di 3 anni dalla data di adozione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo, su richiesta della struttura interessata da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza, accertati preventivamente i requisiti previsti.
L'Accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o all'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 22/2002.
La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli Accordi Contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'Accreditamento.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e ss. mm. e ii.;
VISTA la L.R. 16 agosto 2002 n. 22;
VISTA la D.G.R. n. 447/2000;
VISTA la D.G.R. n. 751/2000;
VISTA la D.G.R. n. 2989/2000;
VISTA la D.G.R. n. 2473/2004;
VISTA la D.G.R. n. 2501/2004
VISTA la D.G.R. n. 3855/2004;
VISTA la D.G.R. n. 84/2007;
VISTA la D.G.R. n. 2067/2007;
VISTA la D.G.R. n. 2304/2007;
VISTI i DD.D.R. n.69/2007 e n. 56/2012;
delibera
1. di rilasciare, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto, l'Accreditamento istituzionale a favore dell'Unità di Offerta Hospice extraospedaliero: "Centro Residenziale per Anziani di Cittadella", situato in via Casa di Ricovero n. 7, Cittadella (Pd), per una dotazione di n. 6 p.l., per la durata di 3 anni dalla data di adozione del presente provvedimento;
2. di disporre che la struttura interessata comunichi tempestivamente alla Regione Veneto le avvenute azioni di miglioramento per i requisiti individuati in premessa;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'Accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento di Accreditamento Istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende e per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli Accordi Contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'Accreditamento;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
6. di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'attuazione del presente provvedimento;
7. di notificare il presente atto alla struttura extraospedaliera Hospice richiedente, all'Azienda Ulss n.15 e all'ARSS, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 84/2007;
8. di informare che avverso la presente deliberazione può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
9. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.