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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 16 ottobre 2012


Materia: Appalti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1923 del 25 settembre 2012

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 57, comma 2, lett. B), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura del farmaco colecalciferolo (Vitamina D) per le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione del Veneto.

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento consente l'avvio della procedura negoziata per l'approvvigionamento alle Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione del Veneto del farmaco Vitamina D.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Nell'ambito del Piano relativo alle procedure di gara centralizzate a livello regionale afferenti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS) per il biennio 2012/2013, di cui alla D.G.R.V. n. 1272 del 03.07.2012, è previsto, tra l'altro, l'avvio della procedura di gara per la fornitura del farmaco colecalciferolo (Vitamina D), in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto.

Il Dirigente del Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, con nota del 25.07.2012, agli atti presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, ha fornito le indicazioni e le specifiche tecniche per procedere all'espletamento della procedura di gara, dichiarando l'esclusività della produzione del farmaco in parola da parte della Ditta Abiogen Pharma S.p.A. di Ospedaletto (PI) e, pertanto, ricorrono i presupposti per il riscorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 e comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, che prevede testualmente: "Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle seguenti ipotesi, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: nei contratti pubblici relativi ai lavori, forniture e servizi la procedura è consentita: (omissis) lettera b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinente alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato; (omissis)".

La spesa presunta per la fornitura del farmaco colecalciferolo, che verrà somministrato in concomitanza con la campagna vaccinale antinfluenzale 2012-2013, ammonta ad €.223.779,00, IVA esclusa.

Il prosieguo dei lavori per l'espletamento della gara in disamina verrà svolto dal Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS), in ragione delle funzioni allo stesso attribuite con le DD.GG.RR. n. 4206 del 30 dicembre 2008, n. 2492 del 19 ottobre 2010 e n. 2370 del 29.12.2011, mentre il rapporto contrattuale con la ditta Abiogen Pharma Spa di Ospedaletto (PI), verrà intrattenuto direttamente dalle Aziende Sanitarie, sia per quanto riguarda gli ordini di fornitura di detto prodotto, che per il pagamento dello stesso, e - pertanto - nessun onere ricade sulla Regione.

Si rileva, inoltre, che al momento non sono presenti convenzioni Consip attive per la fornitura di prodotti analoghi.

Si propone, quale Responsabile del Procedimento, il Dirigente della Direzione Regionale Controlli e Governo SSR, che conseguentemente viene incaricato dell'approvazione dei documenti di gara (lettera d'invito, dichiarazione sostitutiva etc..) e dell'adozione degli atti necessari per l'attuazione delle ulteriori fasi della procedura di affidamento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135;

VISTE le DD.G.R.V. n. 4206 del 30 dicembre 2008, n. 2492 del 19 ottobre 2010 e n.2370 del 29.12.2011;

VISTA la D.G.R.V. n. 1272 del 03.07.2012;

delibera

1.         Di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di indire, per le motivazioni in premessa indicate, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con la ditta Abiogen Pharma Spa di Ospedaletto (PI), ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura del farmaco colecalciferolo (Vitamina D), in fabbisogno alle Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione del Veneto, da somministrarsi in concomitanza con la campagna vaccinale antinfluenzale 2012-2013, per l'importo complessivo presunto di 223.779,00, IVA esclusa;

3.         di nominare il Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR quale Responsabile Unico del Procedimento, che conseguentemente viene incaricato dell'approvazione dei documenti di gara (lettera d'invito, dichiarazione sostitutiva etc..) e dell'adozione degli atti necessari per l'attuazione delle ulteriori fasi della procedura di affidamento;

4.         di disporre che il procedimento di gara venga espletato dal Coordinamento Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS), istituito con DD.G.R.V. n. 4206 del 30.12.2008, D.G.R.V. n. 2492 del 19.10.2010 e n. 2370 del 29.12.2011;

5.         di demandare alle competenti strutture la verifica della congruenza del presente provvedimento col decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135;

6.         di dare atto che la ditta Abiogen Pharma Spa di Ospedaletto (PI), nel rispetto delle condizioni pattuite con la Regione del Veneto in base alla procedura di cui al presente provvedimento, intratterràdirettamente con le Aziende Sanitarie del territorio regionale i rapporti relativi alla fornitura dei prodotti, sia per quanto riguarda gli ordini di fornitura, che per i pagamenti degli stessi, e che pertanto nessun onere ricade sulla Regione del Veneto;

7.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.         di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

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