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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 81 del 02 ottobre 2012


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1845 del 11 settembre 2012

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1 e 10, comma1 della legge regionale 29 giugno 2012, n.23, recante "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016",-pubblicata nel B.U.R.n. 53 del 6 luglio 2012-, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale - Affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 6 settembre 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri, in base a quanto deliberato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012, ha promosso dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma1 e 10, comma1 della legge regionale 29 giugno 2012, n.23, recante "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016"

Gli articoli impugnati della legge regionale citata contengono una pluralità di disposizioni i cui profili di lesività, come eccepiti dal Governo, vengono partitamente di seguito richiamati.

In dettaglio, l'articolo 1, comma 4, della legge, nell'istituire la figura del Direttore generale alla Sanità e al Sociale, avrebbe omesso di precisare la collocazione organizzativa della stessa, né avrebbe indicato gli organi di riferimento ai quali "tale soggetto deve rispondere del proprio operato". In particolare, la norma, assegnando al Consiglio il compito di nominare un dirigente di struttura della Giunta, organo esecutivo della Regione a termini dell'art.121 della Costituzione, avrebbe alterato "gli equilibri ed il riparto di competenze tra Giunta e Consiglio regionale, come definiti dalle norme costituzionali e dallo Statuto della Regione Veneto, confliggendo, altresì, con i principi dettati dall'art. 97 della Cost., relativamente alla delimitazione delle "sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari", insite in ogni processo organizzativo, i cui principi fondamentali sono rimessi, dall'art.123, Cost., proprio allo Statuto regionale. Ne conseguirebbe l'evidente violazione non solo degli artt. 97, 121, e 123 della Costituzione, ma anche degli articoli 46 e 58 e dello Statuto regionale, concernenti il primo l'autonomia del Consiglio regionale ed il secondo la definizione dei principi dell'organizzazione regionale.

Analogo sbilanciamento istituzionale, di rilievo costituzionale, si riscontrerebbe a proposito dell'articolo 9, comma 1, laddove la legge impugnata ha introdotto l'obbligo, per la Giunta regionale, di richiedere al Consiglio un preventivo parere, di carattere vincolante, relativamente ad ogni intervento di adeguamento, al Piano socio-sanitario, delle schede di dotazione ospedaliera, di competenza, appunto, dell'Esecutivo regionale.

Le medesime osservazioni varrebbero anche in relazione all'art.10, comma 1, che impone identico obbligo, per la Giunta, di richiedere il parere vincolante del Consiglio in riferimento al documento di approvazione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie da garantire in ogni ULS.

Considerate le osservazioni trasmesse dal Ministero della Salute in merito alla sussistenza di profili di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale n. 23/2012; tenuto conto delle controdeduzioni a tali osservazioni predisposte dal Consiglio Regionale e trasmesse alla Segreteria Generale della Programmazione in data 8 agosto 2012.

Ritenendo necessaria la costituzione della Regione a difesa delle proprie disposizioni di legge, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale con il precitato ricorso.

Il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova ed all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5. .

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

visto l'articolo 54 dello Statuto;

vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1.    di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi, per i motivi di cui in premesse che si intendono qui richiamati, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma1 e 10, comma1 della legge regionale 29 giugno 2012, n.23, recante "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016";


2.    di affidare il patrocinio legale della Regione ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova ed all'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5.

3.    di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;

4.    di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

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