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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 25 settembre 2012


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1757 del 14 agosto 2012

Progetto di riordino territoriale - "Cabina di Regia per il Riordino Territoriale".

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento individua una articolazione organizzativa regionale che sia in grado di garantire una analisi del continuo cambiamento normativo e una pianificazione delle attività, per dare attuazione al processo di riordino territoriale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il tema del riordino territoriale è diventato un aspetto prioritario sia del governo nazionale che regionale, a fronte dell'attuale congiuntura socio-economica, che impone una revisione dell'assetto degli enti territoriali nell'ottica del risparmio di spesa ottenibile dall'accorpamento, dalla soppressione e/o dalla gestione associata di alcune funzioni e/o servizi fondamentali.

Il legislatore nazionale è intervenuto nella materia con una serie di decretazioni d'urgenza ( D.L. 78/2010, D.L. 138/2011, D.L. 201/2011, D.L. 216/2011 e da ultimi D.L. 5/2012, D.L. 83/2012 e D.L. 95/2012), convertiti nelle rispettive leggi, che pur se mirate ad adottare delle disposizioni urgenti per la crescita del paese e lo sviluppo economico, collateralmente, proprio al fine di contenere la spesa pubblica, trattano incidentalmente di riordino degli enti territoriali e strumentali, mirando al recupero della competitività nel governo delle funzioni/servizi a livello locale mediante la verifica (e in alcuni casi l'imposizione) della dimensione economicamente più conveniente nell'erogazione dei servizi, in modo da adempiere alle competenze con efficienza, efficacia ed economicità.

Proprio l'approvazione del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", recentemente convertito in legge, introduce, tra le altre, importanti modifiche alla disciplina in materia di riordino delle Province e delle loro funzioni, di istituzione delle Città Metropolitane e di gestioni associate; il costante mutare della normativa, che si è rivestita del carattere di urgenza, rende incerte le disposizioni normative e difficoltosa la definizione degli adempimenti conseguenti, tenuto conto delle imminenti tempistiche previste.

In particolare, ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", tutte le Province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di adozione della presente delibera sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;

b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti.

Inoltre i successivi articoli 18 e 19 della citata norma trattano dell'istituzione delle Città metropolitane e le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi sia a livello provinciale che comunale, a modifica del procedente decreto legge 78/2010, conferendo alla Regione l'individuazione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 117, commi terzo e quarto.

Uno degli obiettivi prioritari per le politiche regionali di sviluppo (Programma Regionale di Sviluppo 2012) è certamente quello della riforma della governance istituzionale del territorio, come condizione necessaria affinché si realizzi un sistema di servizi alle persone e alle imprese capace di mantenere e sviluppare un clima di fiducia nelle istituzioni, permettendo di esprimere quelle scelte necessarie per la vivibilità e il benessere del territorio.

Nel territorio regionale, la finalità del sistema veneto in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative e all'autonomia degli enti locali, è sancita nell'art. 12 del capo II del nuovo Statuto della Regione Veneto, che così recita: "Al fine di favorire la migliore funzionalità nell'esercizio dei compiti comunali e più elevati livelli di qualità e di efficienza nell'erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione finanziaria e di bilancio, la legge regionale:

a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni;

b) prevede i casi di esercizio obbligatoriamente associato di funzioni e servizi;

c) stabilisce i procedimenti, anche sostitutivi, da attuare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera b)."

La Regione Veneto, in ordine alla materia in esame, è inoltre intervenuta mediante l'adozione di provvedimento legislativo per la valorizzazione e l'incentivazione della gestione associata delle funzioni e dei servizi - L. R. n.18 del 27 aprile 2012. Tale disposizione legislativa si colloca nel quadro di attuazione, a livello regionale, delle citate riforme nazionali, introducendo un processo concertato tra Regione e Comuni volto a realizzare un Piano di Riordino Territoriale che definisca anche i criteri di accesso agli incentivi regionali per la promozione dell'associazionismo stesso, per valorizzare e incentivare la costituzione di Unioni e/o Convenzioni tra Comuni.

Ciò premesso, rispetto alle pressanti innovazioni introdotte dalla normativa che impone il riordino/accorpamento di alcune province, la costituzione delle città metropolitane e la revisione delle funzioni fondamentali in capo ai Comuni e alle Province, va rilevato che l'Amministrazione regionale risulta impegnata nella concertazione e nel dialogo con gli attori locali del sistema coinvolti, mirata alla revisione dell'intero assetto territoriale veneto.

Tra le altre, l'art. 17 del D.L. n. 95/2012, recentemente convertito in legge, prevede che entro il 25 ottobre 2012 venga approvata da parte delle Regioni una proposta di riordino relativa alle province ubicate nel proprio territorio: detta proposta deve essere preceduta da una ipotesi di riordino approvata (per la Regione Veneto) dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e deve tener conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali in essere alla data del 20 luglio 2012. In tale ambito, inoltre, l'art. 23 del D.L. 201/2011 impone l'adozione di un provvedimento normativo regionale volto ad individuare specificamente le funzioni attribuite, delegate e proprie di ogni ente territoriale. Qualora poi la Regione non adempia nei termini stabiliti, interverrà il Governo nazionale con potere sostitutivo in caso di inerzia.

Ad oggi, al fine di dare attuazione alla L.R. 18/2012 in ambito di associazionismo e ai D.L. 201/2011 e 95/2012 in relazione al riordino delle Province, sono già stati istituiti, in seno alla Conferenza permanente Regione-Autonomine locali (rispettivamente dell'8 maggio 2012 e del 27 marzo 2012), sia il "Centro di competenze nell'ambito dell'associazionismo intercomunale del Veneto", nel quale sono inserite, tra gli altri la Direzione Regionale Enti Locali, Personale Giuridiche e Controllo Atti, la Direzione Regionale Affari Legislativi, la Direzione Regionale Riforme istituzionali e processi di delega, la Direzione Regionale Programmazione, la Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano, la Direzione Regionale Sistema Statistico ed infine l'U.P. Sicurezza Urbana e Polizia Locale,che il Gruppo Politico e il Gruppo Tecnico per il riordino delle province - art. 23 D.L. 201/2011 e art. 17 D.L. 95/2012 - costituiti dai referenti delle province e delle direzioni regionali già coinvolte nel centro competenze citato.

Appare quindi necessario, al fine di adempiere in modo articolato ed organico a quanto indicato nei precedenti capoversi, costituire immediatamente una "Cabina di Regia regionale per il Riordino Territoriale" dedicata al coordinamento unitario delle iniziative succitate riferite al riordino territoriale, che, oltre alla verifica dei provvedimenti di competenza e all'individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni/servizi al livello territoriale locale sia anche di impulso all'organo politico e di governo per il rispetto dei limiti e delle stringenti tempistiche imposte dalla normativa nazionale.

Proprio in ragione dell' importanza strategica di tale organismo, detta Cabina di Regia sarà presieduta dal Presidente della Regione o suo delegato e sarà composta dal Vice Presidente regionale, dall'Assessore al Bilancio e agli Enti Locali, dal Segretario Generale della Programmazione, dal Segretario di Giunta e dagli altri Segretari Regionali ed avrà il compito, quindi, di supportare l'amministrazione regionale nelle diverse fasi attuative delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il Presidente della Regione individuerà inoltre, tra le direzioni regionali coinvolte nel processo, i componenti di un apposito Gruppo di Lavoro, che sarà presieduto dal Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, a cui saranno demandate le attività giuridico amministrative operative di supporto alla medesima Cabina di Regia: tale costituendo gruppo di lavoro, in ragione della tempistica imposta e della mole di lavoro da realizzare, dovrà coinvolgere i propri componenti in modo continuativo e per un arco temporale che va dalla data di costituzione dello stesso fino al 31.12.2012, con possibilità di proroga del termine finale sulla base delle esigenze che potrebbero manifestarsi nel corso dei lavori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto vigente, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;

VISTI gli artt. 11 e 12 dello Statuto regionale vigente;

VISTA la L.R. n. 18 del 27 aprile 2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

VISTI, in particolare, i DDLL n. 201/2011 e n. 95/2012;

delibera

1.       di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.       di istituire, per le motivazioni esposte in premessa la "Cabina di Regia regionale per il riordino territoriale";

3.       di dare mandato pertanto al Segretario Generale della Programmazione dell'esecuzione della presente deliberazione;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale.

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