Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Veterinaria e zootecnia
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 31 luglio 2012
Piccole Produzioni Locali: il paniere e le regole che ne definiscono la produzione e la commercializzazione.
Note per la trasparenza:
Il provvedimento sostituisce la DGR n.2280/2010; amplia la tipologia di alimenti commercializzabili dall'imprenditore agricolo, mantenendo fermo il principio di materie prime provenienti esclusivamente dalla propria azienda. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, con propria Delibera n. 2280 del 28 settembre 2010, ha definito un percorso per la vendita di piccoli quantitativi di prodotti agricoli, anche trasformati, da parte del produttore primario. In particolare l'allegato A della succitata delibera definisce, in relazione ai requisiti igienico sanitari, gli standard strutturali minimi per la produzione, trasformazione e vendita nel rispetto dei seguenti principi:
- sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto;
- produzione dell'alimento come integrazione del reddito e non come attività principale dell'azienda;
- possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria.
I Regolamenti del "pacchetto igiene" escludono dal loro campo di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (di cui ai commi n. 7 e 17 dell'art. 3, del Reg. CE n. 178/2002), che forniscono direttamente il consumatore finale.
I prodotti trasformati, ricompresi nell'Allegato A e suoi sub-Allegati A1,A2,A3,A4,A5 e A6, che fanno parte integrante della presente Delibera, in considerazione delle piccole quantità in termini assoluti, possono essere destinati, nell'ambito della provincia sede dell'azienda e delle province contermini, alla somministrazione e/o alla vendita diretta al consumatore finale:
- presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo;
- nell'ambito di mercati, fiere ed altri eventi/manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo.
Possono altresì essere venduti ad esercizi di commercio al dettaglio, o di somministrazione, in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, purché ubicati nel territorio della provincia in cui è situata l'azienda di produzione e nelle province contermini.
A seguito dei progetti sperimentali iniziati con la DGR n. 2016/2007 e successivamente estesi con le Delibere n. 1892/2008 e n. 2280/2010 e visto l'interesse da parte dei produttori e del territorio, la Giunta regionale prende atto dei risultati delle analisi soddisfacenti sotto il profilo igienico-sanitario, che consentono di sancire requisiti ed indicazioni finalizzate ad ottenere prodotti microbiologicamente sicuri, e disciplina, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza alimentare stabiliti per le attività locali, marginali e ristrette, la produzione di un "paniere" di Piccole Produzioni Locali (PPL), al fine di ampliare le opportunità di integrazione del reddito dell'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzo della filiera corta o cortissima.
A tal fine e per garantire una procedura omogenea in tutto il territorio della Regione del Veneto si sono predisposti gli Allegati A (con i sub-Allegati A1,A2,A3,A4,A5 e A6), B, C (con i sub-Allegati C1,C2 e C3) e D al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e così suddivisi per tematica:
- Allegato A: Il "paniere delle PPL";
- Allegati A1,A2,A3,A4,A5 e A6: Le schede tecniche dei prodotti;
- Allegato B: Requisiti generali applicabili ai locali ed alle attrezzature;
- Allegati C, C1,C2 e C3: Modulistica;
- Allegato D: Protocollo formativo.
I sopraccitati allegati sostituiscono in toto gli allegati di cui alla DGR n. 2280/2010. Rimane, per le ditte registrate ai sensi della citata delibera, la possibilità di accedere alla commercializzazione dei propri prodotti secondo le modalità specificate nei nuovi Allegati alla presente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO il " Libro Bianco sulla sicurezza alimentare" della Commissione Europea 12 gennaio 2000;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002;
VISTI i Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854, e n. 882/2004 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1935/2004 e s.m.i.;
VISTI i Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e n. 142/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 109/1992 e s.m.i. e il Reg. UE n. 1169/2011;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i.;
VISTA la DGR 2016/2007 e s.m.i;
VISTA la DGR n. 2280/2010;
VISTA la DGR n.148/2012 con cui è stata istituita l'Unità di Progetto Veterinaria;
delibera
1. di approvare gli Allegati A, B, C e D e loro sub-Allegati (A1,A2,A3,A4,A5,A6 e C1,C2,C3), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e così suddivisi per tematica:
Allegato A: Il "paniere delle PPL";
Allegati A1,A2,A3,A4,A5 e A6: Le schede tecniche dei prodotti;
Allegato B: Requisiti generali applicabili ai locali ed alle attrezzature;
Allegati C, C1,C2 e C3: Modulistica;
Allegato D: Protocollo formativo.
2. di abrogare la DGR n. 2280 del 28 settembre 2010 e relativi allegati; rimane la possibilità, per le ditte registrate ai sensi della citata delibera, di accedere alla commercializzazione dei propri prodotti secondo le modalità specificate negli Allegati alla presente;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. di incaricare l'Unità di Progetto Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione del Veneto per opportuna pubblicità dell'atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Torna indietro