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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 17 agosto 2012


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1629 del 31 luglio 2012

Stagione venatoria 2012-2013. Autorizzazione alla gestione di impianti di cattura per il rifornimento di richiami vivi (art. 9 Direttiva 2009/147/CE; art. 4 Legge 157/92; art. 4 L.R. n. 50/93).

Note per la trasparenza:

Viene approvato, per la stagione 2012-2013, l'annuale programma di gestione degli impianti di cattura per il rifornimenti di richiami vivi da mettere a disposizione dei cacciatori aventi titolo ai sensi di legge.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'art. 4, comma 3, della legge quadro nazionale in materia faunistico-venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n.157) dispone che l'attività di cattura di uccelli da richiamo per la caccia da appostamento possa essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le Province.

Le Regioni, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della richiamata Legge 157/92, emanano norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie ammesse, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12, c. 5, lettera b) (e cioè da appostamento fisso), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, il patrimonio di richiami vivi di cattura detenuto non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

La Legge 157/92 affida all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA (già Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS) compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti di cattura e di determinazione del periodo di esercizio. Per la cessione a fini di richiamo è attualmente consentita la cattura solo di esemplari appartenenti alle specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. E' altresì disposto che le specie protette, e comunque le specie diverse da quelle più sopra elencate, debbano essere inanellate ed immediatamente liberate.

Tutto ciò premesso, la competente Unità di Progetto Caccia e Pesca, al fine di attivare il procedimento di supporto all'atto di autorizzazione più sopra richiamato, ha provveduto, con nota prot. n. 128063 del 16.3.2012, a richiedere alle Amministrazioni provinciali i dati previsionali relativi al fabbisogno di richiami vivi di cattura ed al numero di impianti da attivare per la stagione 2012/2013.

I riscontri alla suddetta richiesta fanno parte integrante del presente atto quale Allegato A.

Con nota protocollo n. 280352 del 15.6.2012 la medesima Struttura regionale ha quindi provveduto alla formale richiesta all'ISPRA del previsto parere consultivo in ordine ai complessivi fabbisogni resi noti dalle Amministrazioni provinciali (Progetto 2012, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B).

Il riscontro dell'Istituto è stato reso con nota prot. n. 23806 del 21/06/2012, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato C.

Con la suddetta nota l'ISPRA esprime parere sfavorevole sul progetto di attivazione sottoposto a riscontro consultivo ritenendo che le misure adottate risultino complessivamente insufficienti e non garantiscano il pieno rispetto della normativa comunitaria. In particolare l'ISPRA ritiene che il programma regionale di catture per l'anno in corso avrebbe dovuto avere come indispensabile premessa una più attenta analisi della situazione degli uccelli detenuti dai cacciatori e dei fabbisogni reali e avrebbe dovuto prevedere una maggiore riduzione dei prelievi di soggetti in natura rispetto agli anni scorsi. Inoltre si sarebbe dovuto inserire il programma di cattura all'interno di una strategia regionale più ampia per il rifornimento dei richiami vivi, tesa a disciplinare meglio l'intera materia e a potenziare l'allevamento degli uccelli in cattività.

Il riscontro fornito dall'ISPRA ricalca, in buona misura, quello reso per le stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012, riscontro al quale si ebbe modo di "controdedurre" nell'ambito dei provvedimenti di Giunta Regionale (n. 2141 del 07.09.2010 e 1363 del 03.08.2011) che hanno autorizzato l'attivazione degli impianti per dette stagioni venatorie, provvedimenti che qui si intendono integralmente richiamati sotto i profili del merito tecnico.

In questa sede preme sottolineare, ancora una volta, come il progetto di attivazione degli impianti confermi, contrariamente a quanto ritenuto dall'Istituto nazionale di riferimento, il carattere di piena responsabilità e di legittimità attribuibile all'approccio assunto dalla Regione del Veneto in questi anni.

La Regione del Veneto e le Amministrazioni provinciali, in applicazione della deroga al divieto di utilizzo di reti per la cattura di uccelli consentita a determinate rigide condizioni dalla Direttiva 2009/147/CE, perseguono infatti il mantenimento di una funzione prevista dalla legge (appunto il rifornimento di richiami vivi di cattura ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge n.157/92) in un contesto di progressiva riduzione delle catture autorizzate (vedasi il grafico facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato D) e di confermato impegno a pervenire ad una produzione significativa di richiami da allevamento. A tale ultimo riguardo si evidenzia come il Progetto "Turdus", già finanziato dalla Giunta regionale con DGR n. 3200 del 14.12.2010, abbia conseguito una serie di alcuni primi risultati la cui importanza non può essere disconosciuta:

-sono state realizzate prime azioni di sensibilizzazione nei confronti del mondo venatorio;

-è stata realizzata una voliera sperimentale in provincia di Rovigo, che ha consentito di validare (con particolare riguardo all'alimentazione e alle cure veterinarie) specifici protocolli di allevamento;

-sono state realizzate prime azioni divulgative;

-si è avviata la fase di verifica dell'attitudine al canto dei soggetti allevati, mettendoli a confronto con richiami provenienti da cattura (a tal fine ci si è avvalsi in modo particolare della disponibilità dell'Amministrazione provinciale di Vicenza, la più coinvolta in termini di attivazione di impianti, e di alcune Associazioni venatorie);

-sono stati consegnati, ad alcuni allevatori, i primi pullus provenienti dalla voliera sperimentale al fine di testare i parametri di successo delle fasi di allevamento secondo i protocolli validati nell'ambito della voliera medesima;

-si è avviata, con l'intervento dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, una linea di ricerca applicativa che nei prossimi anni dovrà consentire l'introduzione, presso gli impianti di cattura e/o centri di raccolta, di tecnologie opportune per il sessaggio dei soggetti catturati (sono i soggetti di sesso maschile in grado di svolgere, con il canto, l'azione di richiamo), tecnologia che potrà consentire ulteriori sensibili riduzioni del numero di soggetti catturati.

Per quanto concerne l'osservazione che il programma di catture per l'anno in corso sarebbe dovuto partire da una più attenta analisi degli uccelli detenuti dai cacciatori e dei fabbisogni reali, si evidenzia che detta analisi viene necessariamente effettuata dalle Amministrazioni provinciali proponenti, le quali sono in grado di conoscere, a livello storico e con proiezione dinamica, le domande di richiami di cattura formulate dai singoli cacciatori, i richiami morti riconsegnati dai cacciatori medesimi, la produttività degli impianti di cattura anche in relazione al passo migratorio, il numero di nuovi cacciatori (cacciatori giovani che conseguono la licenza di caccia, con esame sostenuto presso le Amministrazione provinciali territorialmente competente) che richiedono, ai sensi di legge, i richiami di cattura per l'esercizio venatorio (da appostamento fisso o da appostamento temporaneo) alla fauna cacciabile migratoria. Il progetto di attivazione predisposto dalla Regione del Veneto, in altre parole, non è frutto di decisione estemporanea ma "sintesi" di richieste provinciali a loro volta frutto di analisi, richieste peraltro solo in parte riscontrate dalla Regione del Veneto, la quale, tenuto comunque conto del complessivo indirizzo fornito dall'ISPRA, va da tempo diminuendo i numeri dei soggetti catturabili (vedasi ancora il richiamato Allegato D).

In ordine al rilievo che contesta l'insufficienza della riduzione (12%) dei soggetti di cui si autorizza la cattura rispetto al numero autorizzato per la passata stagione venatoria, si evidenzia come l'ISPRA non pare tenere in debita considerazione come l'Amministrazione regionale, in un contesto di progressiva riduzione delle autorizzazioni che verrà confermata anche nei prossimi anni, abbia già conseguito un sostanziale dimezzamento del numero di richiami autorizzati rispetto all'anno 2004.

Per quanto concerne invece il mancato raggiungimento del limite massimo autorizzato, devono essere considerate le oggettive difficoltà che si incontrano nella specifica attività di cattura (a partire dalla mancata attivazione da parte dell'ISPRA di nuovi corsi per l'abilitazione alla cattura a scopo di richiamo) e le fluttuazioni che si registrano nel passo migratorio delle specie oggetto di cattura.

Per quanto concerne poi la necessità di inserire il programma di cattura all'interno di una strategia regionale più ampia per il rifornimento dei richiami vivi, tesa a disciplinare meglio l'intera materia e a potenziare l'allevamento degli uccelli in cattività, nonché l'asserita carenza di istruttoria che impedirebbe di valutare quale sia l'effettivo livello di controllo che le competenti Amministrazioni hanno sulla materia e quali iniziative esse abbiano avviato per rispondere ai rilievi mossi da tempo dall'ISPRA, si evidenzia che sino a pochi anni fa l'Istituto nazionale di riferimento dava pareri consultivi favorevoli a fronte di richieste numeriche più elevate e che, comunque, la disciplina è compiutamente definita, oltre che dalla richiamata Direttiva 2009/147/CE (e relativa Guida interpretativa, messa a disposizione degli Stati membri in vigenza della previgente Direttiva 409/79/CEE), dalle norme interne vigenti (art. 4 della Legge 157/92; art. 4 e Allegato C della L.R. n. 50/93) e dalle numerose Circolari esplicative a suo tempo emanate dall'Istituto nazionale di riferimento, la cui puntuale applicazione da parte delle Amministrazioni provinciali è sempre stata raccomandata dalla Regione del Veneto nell'ambito dei propri provvedimenti di autorizzazione nonché verificata sul campo, in primis dai Corpi di Polizia Provinciale.

Si ritiene quindi che il progetto predisposto dalla Regione del Veneto sulla base del lavoro ricognitorio delle Province, sottoposto al parere consultivo dell'ISPRA, garantisca il pieno rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario, tenuto altresì conto del fatto che, in recepimento dell'indirizzo espresso dall'ISPRA concernente la necessità di una diminuzione delle catture in un contesto di sostituzione dei richiami di cattura con richiami di allevamento, il presente provvedimento dispone una diminuzione del numero di capi autorizzati (16.000) sia rispetto ai quantitativi minimi dichiarati necessari dalle Amministrazioni provinciali per la stagione venatoria 2012-2013 (25.300), sia rispetto al numero di catture autorizzate nel corso delle stagioni immediatamente precedenti 2010/2011 e 2011/2012 (in linea quindi con l'indirizzo di progressiva diminuzione fatto proprio dall'Amministrazione regionale sin dall'anno 2004), così come più sotto evidenziato:

Quantitativo totale autorizzato per la stagione 2010/2011

Quantitativo totale autorizzato per la stagione 2011/2012

Quantitativo totale autorizzato per la stagione 2012/2013

21.000

18.000

16.000

Per quanto concerne l'assenza dei presupposti per l'abilitazione di nuovo personale destinato alla gestione degli impianti, nel dare atto che da anni oramai l'ISPRA omette di adempiere ad una funzione assegnatagli dalla legge (Legge 157/92, art. 4, comma 3 relativo alla qualificazione e valutazione del personale che opera negli impianti), con conseguenti rilevanti problemi a carico delle Amministrazioni provinciali, le quali non riescono a sostituire i tenditori che per motivi anagrafici debbono cessare dall'incarico, si evidenzia che il controllo e la certificazione degli impianti autorizzati dalla Regione sono anch'esse funzioni che competono all'ISPRA ai sensi di legge (richiamato art. 4, comma 3 della legge 157/92), la cui eventuale omissione non può essere legittimata da pareri consultivi non favorevoli.

Al fine di dare comunque riscontro operativo alle valutazioni di criticità sollevate dall'ISPRA, la Giunta regionale, con DGR n. 1363 del 3 agosto 2011, ha disposto l'attivazione di un Gruppo tecnico con il compito di predisporre un'organica proposta operativa volta a favorire, tra l'altro, la diffusione di allevamenti di richiamo vivi.

Orbene, nell'ambito dei lavori di detto Gruppo tecnico sono emersi significativi elementi propositivi che vengono sintetizzati nel prospetto facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato E,elementiche verranno portati a conoscenza dell'ISPRA e dei Ministeri competenti.

Da ultimo, nella misura in cui la conformità alla Direttiva 79/409/CEE (oggi Direttiva 2009/409/CE) è pre-requisito che condiziona la legittimità del presente provvedimento, si rende necessario verificare la sussistenza di tutte le condizioni imprescindibili poste dall'art. 9 della Direttiva stessa. A tal fine si dà atto che:

a) per quanto concerne l'insussistenza di altre soluzioni soddisfacenti:

-          le reti per la cattura degli uccelli all'interno degli impianti autorizzati, strumenti privi di alternativa già da tempo regolamentati dall'INFS (oggi ISPRA), assicurano, se utilizzate da operatori abilitati, la necessaria selettività; la selettività di dette reti è stata più volte riconosciuta dalla stessa giustizia amministrativa (vedansi sentenze del TAR Lombardia - Milano n. 2881/99, del Consiglio di Stato n. 2106 Sez. VI del 21/12/1999 e del Consiglio di Stato n. 2698 Sez. VI del 19/05/2003; vedasi altresì il parere del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali del 22/11/1996 su conforme parere dell'INFS del 02/11/1999);

-          la Regione del Veneto mira ad un progressivo affermarsi dell'allevamento di richiami vivi (altamente specialistico e quindi necessitante di particolari conoscenze tecnico-scientifiche) pur in un contesto regionale ove tali allevamenti non si sono ancora affermati, con la conseguenza che risulta necessario garantire il rifornimento con attività di cattura ai sensi di legge, anche al fine di scongiurare gli episodi di bracconaggio;

b) per quanto concerne i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura autorizzati, questi sono stati puntualmente definiti dalle circolari esplicative a suo tempo emanate dall'INFS (oggi ISPRA) indirizzate ad Amministrazioni regionali ed Amministrazioni provinciali, che qui si intendono integralmente richiamate (si citano tra le altre la numero 824/T-A62 del 14/02/2002 e la numero 3182/T-A62 del 4/05/2001);

c) per quanto concerne le condizioni di rischio, rappresentate dalla cattura di soggetti appartenenti a specie non autorizzate e dal superamento dei quantitativi massimi autorizzati, esse vengono pienamente risolte rispettivamente mediante la liberazione degli eventuali soggetti accidentalmente catturati non appartenenti alle specie assentite e la registrazione progressiva, su appositi registri vidimati dalle Amministrazioni provinciali, dei capi catturati a cura degli operatori abilitati;

d) per quanto concerne le circostanze di tempo e di luogo devesi fare riferimento alle più volte richiamate circolari INFS (oggi ISPRA) e ai singoli protocolli di attivazioni sottoscritti, per singolo impianto di cattura, dall'INFS/ISPRA e dalla competente Amministrazione provinciale;

e) per quanto concerne l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, questa è rappresentata evidentemente dall'Istituto nazionale di riferimento, che ha emesso le più volte richiamate circolari esplicative e che sottoscrive i protocolli di attivazione;

f) per quanto concerne infine i controlli che saranno effettuati, si evidenzia che la competenza è in capo ai corpi di vigilanza delle Provincie nonché, tra l'altro, ai vari Corpi di polizia giudiziaria quali ad esempio il Corpo Forestale dello Stato.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si provvede ad autorizzare le Province ad attivare gli impianti di cattura nei limiti numerici (numero impianti; n° catture) di cui al prospetto facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B, dando atto che le medesime Province provvedono:

-          ad adottare, per l'attivazione degli impianti autorizzati, disposizioni conformi al presente provvedimento, agli indirizzi tecnico-gestionali emanati in materia dall'Istituto nazionale di riferimento (ex INFS ora ISPRA) ed alle disposizioni operative già emanate in passato dalla Giunta Regionale ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 5 della L.R. n. 50/93 non in contrasto con il presente provvedimento;

-          a trasmettere alla competente Unità di Progetto Caccia e Pesca, entro il 29.03.2013, una relazione sulla consistenza delle catture effettuate, e ciò al fine di porre l'Amministrazione regionale nelle condizioni di adempiere a quanto stabilito dall'art. 4, ultimo comma, della L.R. n. 50/1993.

Si dà atto che è data facoltà alle Amministrazioni provinciali, in deroga al numero massimo di richiami catturabili a livello provinciale sempre beninteso nel rispetto del quantitativo massimo autorizzato a livello regionale che non può essere superato senza eccezione alcuna, di acquisire soggetti catturati in eccedenza da altre Amministrazioni provinciali venete, il tutto previo accordo preventivo da ufficializzarsi tra le Amministrazioni provinciali interessate e comunicazione, a fine attività, all'Amministrazione regionale e all'ISPRA.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruttoria sull'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 157/1992: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO l'art. 4, comma 5, della L.R. n. 50/1993: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", così come modificato dall'art. 3 della Legge regionale n. 24 del 6 luglio 2012 che ha provveduto a ricondurre esplicitamente la specifica materia all'ambito di applicazione dell'art. 9, della Direttiva 2009/147/CE;

PRESO ATTO delle istanze inoltrate alla Regione Veneto da parte delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

VISTO l'allegato parere ISPRAprot. n. 23806 del 21/06/2012;

RIASSUNTE le valutazioni di opportunità di cui alle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1.       di autorizzare le Province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, ai sensi e per i fini di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. n. 50/93, a gestire per la stagione 2012/2013 un numero massimo di impianti di cattura per il rifornimento dei richiami vivi pari a quello indicato nell'allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B;

2.       di autorizzare le medesime Amministrazioni provinciali a catturare, sempre per la stagione 2012/2013, un quantitativo di richiami vivi non superiore a quello indicato nel prospetto richiamato al precedente punto 1);

3.       di disporre che le Province provvedano:

- ad adottare, per l'attivazione degli impianti autorizzati, disposizioni conformi al presente provvedimento, agli indirizzi tecnico-gestionali emanati in materia dall'Istituto nazionale di riferimento (INFS - ISPRA) ed alle disposizioni operative già emanate in passato dalla Giunta Regionale ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 5 della L.R. n.50/93 non in contrasto con il presente provvedimento;

- a trasmettere alla competente Unità di Progetto Caccia e Pesca, entro il 29.03.2013, una relazione sulla consistenza delle catture effettuate, e ciò al fine di porre l'Amministrazione regionale nelle condizioni di adempiere a quanto stabilito dall'art. 4, ultimo comma, della L.R. n. 50/1993;

4.       di dare facoltà alle Amministrazioni provinciali, in deroga al numero massimo di richiami catturabili a livello provinciale sempre beninteso nel rispetto del quantitativo massimo autorizzato a livello regionale che non può essere superato senza eccezione alcuna, di acquisire soggetti catturati in eccedenza da altre Amministrazioni provinciali venete, il tutto previo accordo preventivo da ufficializzarsi tra le Amministrazioni provinciali interessate e comunicazione, a fine attività, all'Amministrazione regionale e all'ISPRA;

5.       di prendere atto degli elementi propositivi emersi nel corso degli incontri coordinati dall'Unità di Progetto Caccia e Pesca ai sensi del punto 5 del dispositivo di Delibera di Giunta regionale n. 1363 del 3 agosto 2011;

6.       di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmessa, per quanto di competenza, alle Province, all'ISPRA, a Veneto Agricoltura, all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, al Corpo Forestale dello Stato;

7.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

8.       di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca per l'esecuzione del presente provvedimento;

9.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1629_AllegatoA_241882.pdf
1629_AllegatoB_241882.pdf
1629_AllegatoC_241882.pdf
1629_AllegatoD_241882.pdf
1629_AllegatoE_241882.pdf

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