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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 28 agosto 2012


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1567 del 31 luglio 2012

"Agri 15 Società agricola s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Lonigo (VI). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate).Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 16 gennaio 2012 la società "Agri 15 Società agricola s.r.l.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Lonigo (VI) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 2 aprile 2012 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 21 giugno 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

-     adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);

-     trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dall'insediamento produttivo proposto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;

-     attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di diritto di superficie e gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

-          la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 304770 del 02/07/2012 e n. 311646 del 05/07/2012);

-          l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Vicenza, con nota acquisita a protocollo regionale n. 291194 del 21/06/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 09/05/2012, del 30/05/2012 e del 21/06/2012;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 304770, del 02/07/2012 e n. 311646 del 05/07/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO che:

-          con diritto di superficie registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il 23/03/2012 al n. 1420, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Vicenza in data 11/04/2012, al Registro generale n. 6575 e Registro particolare n. 4905, come da atto notarile del 15 marzo 2012 a firma del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (Rep. n. 55.124 e Racc. n. 14.742), risulta che la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere al medesimo connesse (elettrodotto) da realizzarsi nel territorio del Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 34, particella n. 18 (sino al 15/03/2032);

-          con atto di servitù, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il 29/05/2012 al n. 2419, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Vicenza in data 01/06/2012, al Registro generale n. 9731 e al Registro particolare n. 7237, come da atto notarile del 25/05/2012 a firma del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (Rep. n. 55.409 e Racc. n. 14.920),la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento da realizzarsi nel territorio del Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 34, particelle nn. 6, 18 (sino al 25/05/2027);

-          con atto definitivo di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato e cabina di connessione/trasformazione, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Vicenza 2 il 25/06/2012 al n. 2923, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Vicenza in data 28/06/2012, al Registro generale n. 11819 e Registro particolare n. 8882, come da atto notarile del 30/05/2012 a firma del dott. Franco Golin, notaio in Lonigo (Rep. n. 55.407 - 55.430 e Racc. n. 14.932), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica della cabina elettrica e linee elettriche afferenti da realizzarsi nel territorio del Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, foglio 34, particella n. 18;

-          con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0302661 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

-          con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (liquame bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verona - Ufficio Locale di Soave, il 28/06/2012, al registro n. 2076, serie 3, la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." ha la disponibilità delle biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

-          l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Vicenza, con nota acquisita a protocollo regionale n. 291194 del 21/06/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

-          con nota protocollo n. 236588 del 22/05/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Walter Simonini, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Bologna al n. 200 e giurata presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna il 17/05/2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 160.488,00 (centosessantamilaquattrocentottantotto/00);

PRESO ATTO, altresì, che con nota protocollo n. 280300 del 15/06/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto in argomento, con prescrizioni;

CONSIDERATO che alla data del 9 luglio 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1.         di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

-       sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di origine extra - aziendale (28 % in peso);

-       prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 72 % in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3.         di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca MWM, modello TCG 2016B V12) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,310 MW associato a un generatore (marca Marelli, modello MJB 400 LA4) di potenza elettrica utile di 0,537 MW (potenza termica utile di 1,016 MW);

4.         di autorizzare la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." (CUAA 03722370248), con sede legale e operativa in via Ranare, n. 15 - Comune di Lonigo (VI), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappale n. 18, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 21122 del 16/01/2012, n. 38617 del 25/01/2012, n. 156496 del 02/04/2012, n. 236588 del 22/05/2012, n. 274289 del 12/06/2012 e n. 304770 del 02/07/2012;

5.         di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "De Pieri Bio", da ubicarsi in Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappale n. 18, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 38617 del 25/01/2012;

6.         di autorizzare la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 308,19 kW, a servizio:

-     della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (177,43 kW);

-     del riscaldamento delle strutture agricolo - produttive (Azienda agricola De Pieri Angelo) (130,76 kW),

pari a complessivi 2.463 MWh/anno (30 % della producibilità termica media impegnata, pari a 8.120 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappali nn. 6 e 18, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 236588 del 22/05/2012;

7.         di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "De Pieri Bio" in derivazione dalla linea MT sotterranea esistente denominata "Arcole", da ubicarsi in Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappale n. 18, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 38617 del 25/01/2012;

8.         di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9.         che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6. inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Lonigo (VI), catasto terreni, sezione unica, foglio 34, mappali n. 18, perdono efficacia e quindi decadono il 15 marzo 2032, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto;

10.     di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società "Società agricola Agri 15 s.r.l.";

11.     di approvare l'importo di € 160.488,00 (in lettere centosessantamilaquattrocentottantotto/00) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13.     di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

14.     di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1567_AllegatoA_241797.pdf

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