Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 28 agosto 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1411 del 17 luglio 2012

Servizio per la gestione informatizzata in "outsourcing" del personale delle Aziende Sanitarie e dell'Istituto Oncologico Veneto. Esercizio facoltà applicazione clausola contrattuale opzionale di rinnovazione.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1226 del 27.7.2007 l'Azienda Ospedaliera di Verona ha disposto l'aggiudicazione definitiva alla impresa Sigma Informatica SpA di Venezia, relativa alla gara centralizzata a livello regionale, per l'affidamento del servizio per la gestione informatizzata in "outsourcing" del personale dipendente, assimilato, specialistico e convenzionato ed universitario delle Aziende Sanitarie e dello IOV (Istituto Oncologico Veneto), inerente il periodo di anni 5 (cinque), con facoltà opzionale di prosecuzione per un periodo di ulteriori anni 3 (tre), per l'importo complessivo quinquennale di € 7.043.868,00, IVA esclusa, calcolato per un numero stimato di 67.860/mese cedolini al prezzo unitario cadauno cedolino di € 1,73, IVA esclusa, con possibili aggiornamenti a seguito di variazioni ISTAT con cadenza annuale.

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

·                     con la predetta deliberazione n. 1226/2007 è stata approvata la conclusione del procedimento concorsuale che ha visto, a fronte di un novero di n. 9 soggetti economici preselezionati dal bando di gara, la presentazione di n. 3 offerenti e l'individuazione della predetta impresa Sigma Informatica SpA, quale migliore offerente sia sotto il profilo del prezzo che della qualità (economia metodo produzione servizio, soluzioni tecnologiche proposte, nonché condizioni favorevoli per le prestazioni richieste, etc.);

·                     la clausola contrattuale che prevede l'esercizio della facoltà opzionale di prosecuzione, oltre agli anni 5 intesi come prima fase contrattuale, di ulteriori anni 3 di una seconda fase contrattuale, è stata prevista nel bando di gara 2006 - 128304 - IT, e, quindi, legittimamente praticabile, anche in ragione dell'art. 29 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., quale trasposizione dell'art. 9 della Direttiva 2004/18/CE, ed avallata anche dall'intervenuto indirizzo consolidato a livello giurisprudenziale amministrativo della piena legittimità della prosecuzione in disamina, in quanto il bando di gara stesso ha previsto due fasi temporali, poste in gara, dove la seconda (c.d. rinnovo trasparente) è stata subordinata alla volontà delle parti;

·                     le singole Aziende Sanitarie e lo IOV hanno provveduto alla stipulazione dei relativi contratti aziendali, per una soluzione informatica omogenea ma personalizzata per ciascun soggetto sanitario contraente, ed è stata definita, al fine di conseguire la necessaria uniformità, la scadenza contrattuale del quinquennio di appalto nel giorno 27.7.2012, al costo iniziale a cedolino di € 1,73 + IVA, quale regolazione del corrispettivo per l'appaltatore che, in ragione degli intervenuti adeguamenti annuali ISTAT, è assurto agli attuali € 1,87 + IVA.

Con la recente D.G.R.V. n. 994 del 5.6.2012 la Giunta Regionale ha inteso, previa attenta e motivata disamina (approssimarsi della scadenza naturale dei contratti stipulati dai singoli Enti, tempi tecnici stimati necessari per l'espletamento di una nuova procedura di affidamento ed esperienza acquisita nella conduzione della precedente procedura centralizzata a livello regionale), dare mandato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona di procedere all'approvazione di tutti i necessari atti per lo svolgimento delle procedure di una nuova gara centralizzata a livello regionale per pervenire all'aggiudicazione dell'appalto per il servizio per la gestione informatizzata del personale delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, per il periodo di cinque anni con facoltà di prosecuzione per un ulteriore periodo di tre anni.

Con la medesima D.G.R.V. n. 994/2012 è stato, tra l'altro, disposto all'Azienda Sanitaria in parola l'attivazione della proroga dei contratti in essere per la durata necessaria all'espletamento della nuova procedura concorsuale, nonché di attivare, entro il termine perentorio del 15.7.2012, la produzione della procura speciale da parte delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, al fine conseguire per conto loro l'espletamento della procedura di gara in parola.

Rilevato che, come da documentazione agli atti presso la Direzione Controlli e Governo SSR, la Sigma Informatica Spa di Venezia, non ha concesso la disponibilità alla proroga richiesta dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, idonea a garantire, nelle more dell'espletamento della nuova gara, un servizio, in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e allo IOV, ritenuto indispensabile per la gestione informatizzata in "outsourcing" di tutto il personale dipendente, assimilato, specialistico e convenzionato ed universitario.

Osservato che tale impedimento rappresenta per l'intero sistema della sanità veneta un importante rischio di disservizio o, peggio, potrebbe rappresentare un'assoluta mancanza di adeguata copertura delle prestazioni in parola di gestione del personale e non vi sono i tempi tecnici utili e necessari a ricercare un diverso appaltatore idoneo a mettere in atto tutte le necessarie azioni per lo svolgimento del servizio in disamina, ed inoltre non permette all'Azienda Sanitaria incaricata di poter svolgere correttamente e con le normali garanzie il mandato predetto attribuitole dalla Giunta Regionale.

Ritenuto, stante quanto sopra riscontrato, che la scelta "obbligata" è quella di azionare la clausola contrattuale prevista dalla precedente procedura di gara, ex deliberazione n. 1226/2007 dell'Azienda Ospedaliera di Verona, che prevede la facoltà opzionale di prosecuzione, per un periodo di ulteriori anni 3 (tre) oltre agli anni 5 (cinque) di prossima conclusione, del rapporto contrattuale instaurato dalle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR con l'attuale appaltatore.

Osservato, altresì, che l'entrata in servizio di un nuovo e diverso appaltatore conseguirebbe l'assunzione di rischi derivanti dal processo di riconversione, di migrazione dati e di avviamento con costi rilevanti che le Aziende Sanitarie, lo IOV e la Regione del Veneto potrebbero dover subire in relazione all'obiettivo primario del controllo della preponderante voce di spesa (personale) per la sanità veneta, nonché determinerebbe un innalzamento dei costi indiretti di esercizio che potrebbero subentrare, tenuto conto anche dei fisiologici tempi tecnici per l'adozione di un nuovo apparato organizzativo-gestionale, in sostituzione di quello attuale perfezionato negli anni, in relazione ad un nuovo sistema informatico da introdurre.

Preso atto, nel contempo, delle percentuali di riduzione degli importi relativi alla fornitura di beni e servizi per i contratti in essere, previste all'art. 15, comma 13, del recente D.L. 6/7/2012 n. 95.

Al riguardo si fa presente che, nel corso dell'ultimo anno del quinquennio contrattuale ed in previsione della sua naturale scadenza, la Segreteria regionale per la Sanità aveva già svolto una apposita disamina, anche in considerazione dei tempi tecnici ordinari necessari all'espletamento di una nuova gara di appalto, stimati - in assenza di contenzioso amministrativo - in circa 9/12 mesi, inerente le diverse soluzioni possibili tra le quali l'indizione di una nuova gara o la prosecuzione del rapporto con l'attuale appaltatore Sigma Informatica Spa, in applicazione della clausola contrattuale predetta, e la stessa aveva fondato la convinzione per quest'ultima ipotesi, per le seguenti motivazioni:

-   la constatazione della legittimità della clausola di rinnovazione in disamina, posta in gara già al momento dell'indizione della gara stessa e della sua pubblicazione: la conclusione del procedimento della predetta gara a carattere pubblicistico prevede l'istituto in parola, peraltro vigente nell'ordinamento, dell'attivazione dei poteri negoziali di natura civilistica spettanti ai contraenti e, nel caso in esame, anche alla Regione del Veneto, alle singole Aziende Sanitarie e allo IOV;

-    l'analisi e la valutazione con esito positivo, come da documentazione agli atti presso la Direzione Controlli e Governo SSR, svolte dal Dirigente Responsabile Sistema informatico Socio Sanitario e dal Responsabile della Direzione regionale Personale del Servizio Socio Sanitario Regionale, in merito alle prestazioni eseguite dalla Sigma Informatica SpA nella fase del quinquennio contrattuale, anche sulla base di un'apposita ricognizione effettuata con l'apporto delle singole Aziende Sanitarie.

A fondare ulteriormente tale ipotesi, era anche l'effettuazione, in merito alle condizioni economiche praticate con l'appalto in parola, di una apposita rilevazione presso alcune realtà sanitarie limitrofe alla Regione del Veneto, che aveva confermato, pur nella constatazione delle diverse dimensioni territoriali e di oggetto dell'appalto in parola, la congruità delle citate quotazioni economiche, come risultante da documentazione agli atti presso la Direzione regionale Controlli e Governo SSR.

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere le disposizioni intraprese dalla Giunta Regionale con la D.G.R.V. n. 994/2012, nelle more della nuova volontà giuntale di incaricare la Segreteria regionale per la Sanità a procedere con carattere di urgenza ad intavolare una negoziazione con la Sigma Informatica SpA, per ottenere la prosecuzione predetta a fronte della concessione della stessa di migliorie rispetto alle attuali condizioni di contratto, nonché di una riduzione del prezzo attualmente corrisposto per cedolino, anche con preciso riferimento alle disposizioni intervenute con la "spending review bis" ex comma 13, art. 15, Decreto Legge n. 95 del 7.7.2012.

Constatato, al riguardo che, come da documentazione agli atti presso la Direzione regionale Controlli e Governo SSR, l'impresa Sigma Informatica SpA di Venezia aveva già manifestato sinteticamente le attività positivamente prestate nel corso dell'appalto eseguito e, nel contempo, si è resa disponibile alla prosecuzione del servizio per gli ulteriori tre anni, a fronte dell'attuale prezzo unitario a cedolino di € 1,81 + IVA ed alla fornitura di alcune migliorie riferite al sistema informatico appaltato, rimanendo invariate tutte le rimanenti condizioni e clausole contrattuali.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la deliberazione n. 1226 del 27.7.2007 dell'Azienda Ospedaliera di Verona;

VISTO l'art. 29 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO del D.L. 6/7/2012, n. 95;

delibera

1)   di sospendere, per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni approvate con la D.G.R.V. n. 994 del 5.6.2012 con le quali la Giunta Regionale ha, tra l'altro, dato mandato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona di procedere all'approvazione di tutti i necessari atti per lo svolgimento delle procedure di una nuova gara centralizzata a livello regionale per pervenire all'aggiudicazione dell'appalto per il servizio per la gestione informatizzata del personale delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, per il periodo di cinque anni con facoltà di prosecuzione per un ulteriore periodo di tre anni;

2)   di dare incarico alla Segreteria regionale per la Sanità di procedere con carattere di urgenza allo svolgimento di un'apposita negoziazione con la Sigma Informatica SpA, riferita ai rapporti in essere con la stessa derivanti dalla deliberazione n. 1226 del 27.7.2007 approvata dall'Azienda Ospedaliera di Verona, al fine di ottenere la prosecuzione degli ulteriori anni 3, oltre agli anni 5 di prossima conclusione, a fronte della concessione della stessa di migliorie rispetto alle attuali condizioni di contratto nonchè di una riduzione del prezzo attualmente corrisposto per cedolino, anche con preciso riferimento alle disposizioni intervenute con la "spending review bis" ex comma 13, art. 15, Decreto Legge n. 95 del 7.7.2012;

3)  di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione degli esiti della negoziazione predetta di cui al precedente punto 2) del presente dispositivo;

4)  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5)   di pubblicare la seguente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro