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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 21 agosto 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 31 luglio 2012

Nuove disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per interventi di difesa del suolo nel territorio regionale. Revoca D.G.R. n. 566 del 10/03/2003 e n. 527 del 5/03/2004.

Note per la trasparenza:

Alla luce delle novità in materia di VIA introdotte con le ultime modifiche alla normativa statale, il presente provvedimento fornisce nuove disposizioni applicative al fine di individuare alcune tipologie di interventi di difesa del suolo che presentano caratteristiche tali da poter essere esclusi dall'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Vengono inoltre revocate le precedenti disposizioni in materia (D.G.R. n. 566 del 10/03/2003 e n. 527 del 5/03/2004).

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La disciplina nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale dettata dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" è stata recentemente oggetto di due importanti interventi di modifica. Il primo, attraverso il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", il secondo, più recente, attraverso il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Le modifiche introdotte hanno riguardato anche il campo di applicazione della procedura di VIA di competenza regionale, tramite la ridefinizione degli elenchi di cui agli allegati III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Con DGR 1539 del 27/09/2011 la Regione Veneto ha inteso fornire una serie di disposizioni applicative finalizzate a garantire il coordinamento delle disposizioni della L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei Contenuti e delle Procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale" con la sopravvenuta normativa statale, ribadendo in particolare che, per quanto concerne il campo di applicazione della norma, le tipologie progettuali per le quali si applicano le procedure di VIA non di competenza statale sono quelle elencate negli allegati III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

In particolare, per quanto concerne l'assoggettamento alla procedura di VIA degli interventi di difesa del suolo, la Giunta Regionale aveva fornito precedentemente specifiche indicazioni tramite le deliberazioni n. 566 del 10/03/2003 e n. 527 del 5/03/2004, stabilendo criteri generali e disposizioni per individuare gli interventi da escludere dalla procedura di VIA.

La mutata situazione normativa a livello statale rende di fatto inapplicabile quanto prima definito con le citate deliberazioni concernenti gli interventi idraulici, rendendo necessaria una revisione dei contenuti delle citate DGR n. 566 del 10/03/2003 e n. 527 del 5/03/2004 che tenga conto delle novità introdotte con l'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 prima e del D.Lgs. 128/2010 poi.

In particolare si evidenzia quanto sotto riportato:

la L.R. n. 10/1999, prevedeva l'assoggettamento alla procedura di VIA in tutto il territorio regionale per le opere di difesa del suolo di cui:

-      all'Allegato A1, lettera m-quinquies): "Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale";

-      all'Allegato A1 m-octies): "Opere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare".

Il D.Lgs. 152/2006, aggiornato alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008, prima e del D.Lgs. 128/2010 poi, ha incluso al punto 7. Progetti di infrastrutture dell'Allegato IV alla Parte Seconda, concernente i "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano" le citate tipologie progettuali, rispettivamente alle lettere:

-      lettera n): "Opere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare";

-      lettera o): "Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale".

Le tipologie di opere sopra elencate risultano ad oggi quindi, non più direttamente assoggettate alla procedura di VIA, ma solo a quella di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, a seguito della quale viene definita l'eventuale necessità di proseguire o meno con in procedimento di VIA.

Si ritiene quindi, pertanto, opportuno provvedere ad un aggiornamento della regolamentazione già contenuta nelle DGR n. 566 del 10/03/2003 e DGR n. 527/2004, tenendo conto non solo della mutata situazione normativa statale, ma anche dell'esperienza maturata nell'applicazione della procedura VIA a livello regionale negli ultimi anni nel campo degli interventi di difesa del suolo, ai fini di ridefinire in maniera più puntuale quelle tipologie di interventi da non assoggettare, ad oggi, alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006.

In particolare, nell'ambito degli interventi di difesa del suolo riferibili alla manutenzione e ripristino dei manufatti esistenti, si propone di individuare:

-      quegli interventi che per loro natura non risultano in grado di incidere sul regime delle acque e pertanto non sono riconducibili alla lettera o) del p.to 7 dell'All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

-      quegli interventi che, pur riconducibili alle tipologie di cui alle lettere n) e o) del p.to 7 dell'All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, presentano caratteristiche e/o elementi dimensionali cui sono riferibili impatti potenziali sull'ambiente tali da poter essere esclusi direttamente dalla procedura di VIA, senza necessità di effettuare la procedura di verifica di assoggettabilità.

Per quanto sopra, avuto riguardo delle formulazioni dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, si propone di escludere dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 gli interventi individuati nell'Allegato A al presente provvedimento.

Le disposizioni sopra indicate si applicano a tutti gli interventi di difesa del suolo nel territorio regionale.

Gli interventi diversi da quelli individuati nel citato Allegato A sono da ritenersi soggetti alle disposizioni di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;

VISTO il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128;

VISTA la L. R. 26 marzo 1999, n. 10 e succ. mod. e integr.;

VISTA la D.G.R. n. 566 del 10/03/2003;

VISTA la D.G.R. n. 527 del 5/03/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1539 del 27/09/2011;

delibera

1.         di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.         di approvare le nuove disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per gli interventi di difesa del suolo nel territorio regionale, di cui alle premesse;

3.         di stabilire che gli interventi di difesa del suolo di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, sono esclusi dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

4.         di dare atto che gli interventi diversi da quelli individuati nel citato Allegato A sono da ritenersi soggetti alle disposizioni di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

5.         di revocare le D.G.R. n. 566 del 10/03/2003 e n. 527 del 5/03/2004;

6.         di trasmettere il presente provvedimento alle Unità di Progetto del Genio Civile regionale, ai Consorzi di Bonifica, alle Province ed alle Autorità di Bacino del Veneto;

7.         di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n.104/2010;

8.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.         di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - U.C. V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

10.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1547_AllegatoA_241726.pdf

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