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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1362 del 17 luglio 2012
"Mirandola Emilietto". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Bovolone (VR).
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica e biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.
L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In data 20 febbraio 2012 l'azienda agricola "Mirandola Emilietto", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio nel territorio del Comune di Bovolone (VR) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (letame bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 20 febbraio 2012 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.
Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 11 maggio 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i Concessionari e/o Gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (letame bovino) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:
- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti le "Misure preventive e protettive per l'accesso in quota in condizioni di sicurezza" ai sensi della D.G.R. n. 2774/2009;
- nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni;
- parere di conformità del Comando dei Vigili del Fuoco di Verona.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito l'atto di compravendita, registrato e trascritto, in base al quale risulta che l'azienda agricola "Mirandola Emilietto" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:
- l'Azienda agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 267144 del 7 giugno 2012);
- AVEPA, con nota protocollo n. 247422 del 29 maggio 2012 ha trasmesso l'approvazione del Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione del'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j)", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";
PRESO ATTO del verbale della seduta della Conferenza di servizi dell'11 maggio 2012;
CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";
DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
DATO ATTO che con nota protocollo n. 267144, del 7 giugno 2012, l'Azienda agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;
PRESO ATTO che:
- con atto di compravendita registrato all'Ufficio del Registro di Legnago (VR) il 2 maggio 1997 al n. 536, e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona in data 21 aprile 1997, al Registro generale n. 12000 e Registro particolare n. 8961, come da atto notarile del 14 aprile 1997 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (VR) (Rep. n. 59826 e Racc. n. 8988), risulta che l'azienda agricola "Mirandola Emilietto" ha la disponibilità, delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere e delle infrastrutture connesse al medesimo (rete di teleriscaldamento) (Comune di Bovolone (VR), catasto terreni, foglio 45, particella n. 79);
- a seguito dell'istanza di frazionamento del 2 maggio 2007, n. 213887.1/2007 in atti del 2 maggio 2007 (protocollo n. VR0213887), presentata il 20 aprile 2007, dalla particella catastale originaria n. 79 del foglio 45, catastato terreni - Comune di Bovolone (VR) sono state ricavate le particelle catastali derivate n. 239 e 240 del medesimo foglio 45, catastato terreni - Comune di Bovolone (VR);
- con atto di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Legnago (VR) l'8 gennaio 2002 al n. 23, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 3 gennaio 2002, al Registro generale n. 134 e Registro particolare n. 114, come da atto notarile del 20 dicembre 2001 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (VR) (Rep. n. 98764 e Racc. n. 13867), risulta che l'azienda agricola "Mirandola Emilietto" ha la disponibilità, delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Bovolone (VR), catasto terreni, foglio 45, particella n. 86);
- con l'accordo per la fornitura di biomassa di origine zootecnica (letame bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona 2, il 21 marzo 2012, atti privati serie 3 n. 3370, l'azienda agricola "Mirandola Emilietto" ha la disponibilità della biomassa classificata come sottoprodotto ai sensi dell'184 bis/materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0292755 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha l'Azienda agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona, con nota protocollo n. 247422 del 29 maggio 2012 ha trasmesso l'approvazione del Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 144103 del 27 marzo 2012, la medesima Azienda agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Alberto Benincà, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Verona al n. 454 e giurata presso il Tribunale di Verona, sezione staccata di Soave (VR) il 21 marzo 2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 194.917,15 (centonovantaquattromilanovecentodiciassette/15);
PRESO ATTO che con nota protocollo n. 207058 del 7 maggio 2012, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato il proprio parere favorevole, con prescrizioni, al progetto in argomento;
PRESO ATTO, altresì, che alla data del 19 giugno 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo";
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di:
- biomassa zootecnica (letame bovino) di origine extra-aziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J320 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,462 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C2) di potenza elettrica utile di 0,999 MW (potenza termica utile di 1,245 MW);
4. di autorizzare l'azienda agricola "Mirandola Emilietto" (CUAA MRNMTT52L20B107K), con sede legale in via San Giovanni, 150 - Comune di Bovolone (VR) e sede impianto in via Bassa San Giovanni s.n. - Comune di Bovolone (VR), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Bovolone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 45, mappale n. 86, 239 e 240, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 82386 del 20 febbraio 2012, protocollo n. 144103 del 27 marzo 2012, protocollo n. 209669 del 7 maggio 2012 e protocollo n. 267144 del 7 giugno 2012;
5. di autorizzare la medesima Azienda agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Mirandola Em.", da ubicarsi in Comune di Bovolone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 45, mappal1 n. 239 e 240, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 82386 del 20 febbraio 2012;
6. di autorizzare l'azienda agricola "Mirandola Emilietto" alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento a servizio della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (potenza termica impegnata 114 kW), pari a complessivi 910 MWh/anno, (9 % della producibilità termica media impegnata, pari 9.960 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Bovolone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 45, mappale n. 239, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 82386 del 20 febbraio 2012;
7. di autorizzare, altresì alla medesima Azienda agricola, la costruzione e l'esercizio di un impianto di:
- essiccazione del digestato in uscita dai fermentatori di cui al punto 2., con produzione di granulato, mediante il recupero dell'energia termica prodotta dall'impianto di cui al precedente punto 3.;
- produzione di solfato ammonico ottenuto dal trattamento dell'aria di scarico del medesimo essiccatore;
pari a complessivi 8.025 MWh/anno (81 % della producibilità termica media impegnata di 9.960 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Bovolone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 45, mappale n. 239, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 82386 del 20 febbraio 2012;
8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;
9. di comunicare, alla Azienda agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla azienda agricola "Mirandola Emilietto";
10. di approvare l'importo di euro 194.917,15 (in lettere centonovantaquattromilanovecentodiciassette/15) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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