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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 07 agosto 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 17 luglio 2012

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova e di Verona. Anno accademico 2011/2012. Decreto Legislativo n. 368/99.

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento si individuano le Scuole di specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia degli Atenei di Padova e di Verona a cui finanziare contratti, in aggiunta ai contratti finanziati dallo Stato, destinati ai medici in formazione specialistica.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.

Il decreto innanzi citato, modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria anno 2006), art. 1, comma 300, prevede in particolare che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 siano stipulati degli specifici contratti annuali di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, lorda.

Con apposito D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in € 22.700,00 la parte fissa annua lorda, in € 2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in € 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.

Tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 è stato sancito un accordo riguardante il fabbisogno del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione, nel triennio accademico 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014, nonché i criteri metodologici da adottarsi nella determinazione del riparto dei posti alle scuole stesse.

Per quanto concerne specificamente l'a.a. 2011/2012, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 aprile 2012 "Assegnazione contratti di formazione specialistica a.a. 2011/2012, è stato stabilito quanto di seguito:

·                il numero globale dei medici da ammettere alle Scuole di specializzazione degli Atenei, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2 del D.lgs 368/99;

·                l'assegnazione di n. 215 posti, i cui contratti sono finanziati da risorse ministeriali, all'Università degli Studi di Padova, per le Scuole di specializzazione mediche;

·                l'assegnazione di n. 162 posti i cui contratti sono finanziati da risorse ministeriali, all'Università degli Studi di Verona, per le Scuole di specializzazione mediche;

·                la possibilità di attivare ulteriori contratti finanziati dalle Regioni, che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro del 15/03/2012, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogno regionale e numero di posti statali. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni sono poi assegnati agli Atenei con successivo provvedimento ministeriale.

In data 24 aprile 2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota prot. 1428, indirizzata ai Presidenti delle Regioni, ad oggetto "Scuole di specializzazione mediche, fabbisogni 2011/2012", ha reso noto che i contratti aggiuntivi tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni, devono essere comunicati alle Università assegnatarie dei contratti statali, entro e non oltre il 31 maggio 2012.

La Regione del Veneto, con note del 4 maggio 2012, prot. 205449 e prot. 205470, indirizzate rispettivamente all'Ateneo di Padova e a quello di Verona, ha manifestato l'intenzione di procedere, in analogia agli scorsi anni accademici, al finanziamento di 92 contratti aggiuntivi per le Scuole di Specializzazione medica, proponendo una propria ipotesi di riparto tra le diverse scuole e lasciando agli Atenei la possibilità di chiedere eventuali modifiche, in corrispondenza di accertate necessità, opportunamente motivate.

Gli Atenei di Padova e Verona hanno quindi inviato le proprie valutazioni con le comunicazioni prot. 26916 del 18 maggio 2012 - Università di Padova e prot. 23929, del 15 maggio 2012 - Università di Verona, apportando solo minime variazioni alla proposta regionale, che sono state per lo più ritenute accoglibili.

In ragione di quanto sopra, in base alle esigenze formative e nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria, è stato quindi confermato un fabbisogno aggiuntivo di complessivi n. 92 contratti di formazione specialistica, così ripartiti:

1.      n. 55 sono attribuiti all'Ateneo di Padova,

2.      n. 37 sono attribuiti all'Ateneo di Verona,

e riferiti alle Scuole di Specializzazione come sotto riportato:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Scuole di specializzazione

Allergologia ed immunologia clinica

1

Anestesia e rianimazione

5

Cardiochirurgia

1

Chirurgia generale

6

Chirurgia pediatrica

1

Dermatologia e venereologia

1

Endocrinologia e malattie del ricambio

1

Gastroenterologia

1

Geriatria

4

Ginecologia e ostetricia

4

Igiene e medicina preventiva

2

Malattie dell'apparato cardiovascolare

2

Medicina di comunità

1

Medicina di emergenza ed urgenza

7

Medicina interna

3

Microbiologia e virologia

2

Neurologia

1

Oftalmologia

1

Ortopedia e traumatologia

1

Otorinolaringoiatria

1

Pediatria

7

Psichiatria

1

Urologia

1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Scuole di specializzazione

Anatomia patologica

1

Anestesia e rianimazione

3

Cardiochirurgia

2

Chirurgia generale

2

Dermatologia e venereologia

1

Ematologia

1

Endocrinologia e malattie del ricambio

1

Geriatria

3

Igiene e medicina preventiva

2

Malattie dell'apparato cardiovascolare

2

Medicina del lavoro

1

Medicina di emergenza e urgenza

1

Medicina fisica e riabilitativa

2

Medicina interna

1

Neurochirurgia

1

Neurologia

1

Neuropsichiatria infantile

1

Oftalmologia

1

Oncologia medica

1

Ortopedia e traumatologia

1

Pediatria

4

Psichiatria

2

Reumatologia

1

Urologia

1

I posti aggiuntivi, finanziati dalla Regione del Veneto, verranno banditi dalle Università, con successivo Decreto rettorale, previa acquisizione dell'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come previsto al comma 2, art. 3, del DM 10 aprile 2012.

Al termine delle procedure concorsuali, le Università comunicheranno alla Regione l'effettiva avvenuta assegnazione dei contratti agli studenti vincitori, che si sono collocati utilmente nelle graduatorie concorsuali.

L'assegnazione dei previsti 92 contratti ai medici in formazione specialistica, comporta un onere complessivo pari ad euro 2.300.000,00, in quanto in base alle richiamate disposizioni nazionali è prevista l'erogazione, come già anticipato in premessa, per il 1° anno di corso, di un trattamento economico pari ad euro 25.000,00 annuo lordo. Nello specifico per l'Ateneo di Padova il costo dei n. 55 contratti è pari ad euro 1.375.000,00, mentre per l'Ateneo di Verona il costo dei n. 37 contratti è pari ad euro 925.000,00.

L'importo complessivo trova copertura al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale. In riferimento a quanto detto, viene stimato un importo massimo, complessivo delle obbligazioni di spesa pari a € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00).

Con successivo atto deliberativo, si provvederà alla puntuale determinazione della spesa derivante dall'assegnazione dei contratti, ai medici in formazione specialistica ed al conseguente impegno a favore degli Atenei di Padova e Verona.

Resta inteso che la Regione provvederà al finanziamento di tutta la durata del corso legale di studio (cinque o sei anni).

Analogamente agli scorsi anni accademici, la disciplina dei rapporti tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona, formerà oggetto di un'apposita intesa di cui all'ALLEGATO A ed all'ALLEGATO B,parte integrante e sostanziale del presente atto. La sottoscrizione delle intese è demandata al Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Come anche riportato nel testo dell'atto convenzionale sopra citato, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona si impegnano a far ruotare i medici in formazione specialistica, o unità tempo/equivalente, presso tutte le strutture e i servizi delle Aziende che fanno parte della rete formativa, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 368/1999, affinché gli stessi svolgano le attività previste dagli ordinamenti didattici delle singole Scuole.

Per quanto riguarda le modalità con cui i medici in formazione specialistica dovranno avvicendarsi nei complessi sanitari, si evidenzia che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 4 febbraio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati nominati i componenti - di designazione regionale ed universitaria - dell'Osservatorio regionale per la Formazione Medico Specialistica, istituito ai sensi del D.Lgs. 368/1999, art. 44, organismo al quale spetta la definizione, tra l'altro, dei criteri di rotazione degli specializzandi presso le strutture inserite nella rete formativa, nonché la verifica dello standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica stessi.

L'Osservatorio regionale fornisce altresì elementi di valutazione all'Osservatorio Nazionale anche in ordine all'accreditamento delle singole strutture individuate per far parte della rete formativa.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-                 Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-                 Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

-                 Visto il DPCM 7 marzo 2007;

-                 Visto il D.Lgs. 118/2011, art. 22

-                 Vista la DGR 514/2012;

-                 Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano intervenuto nella seduta del 15 marzo 2012, Rep. n. 60/CSR, della Conferenza Stato-Regioni;

-                 Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 10 aprile 2012;

delibera

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1.      di aver accertato un fabbisogno aggiuntivo di complessivi n. 92 contratti di formazione specialistica, specificatamente riferiti alle Scuole di Specializzazione mediche dell'Università degli Studi di Padova e dell'Università degli Studi di Verona, per l'anno accademico 2011/2012, come specificato in narrativa;

2.      di prendere atto che in esito a quanto rappresentato dagli Atenei di Padova e Verona, il fabbisogno aggiuntivo è così ripartito: n. 55 contratti sono attribuiti all'Ateneo di Padova, n. 37 contratti sono attribuiti all'Ateneo di Verona, riferiti alle Scuole di Specializzazione come sotto riportato:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Scuole di specializzazione

Allergologia ed immunologia clinica

1

Anestesia e rianimazione

5

Cardiochirurgia

1

Chirurgia generale

6

Chirurgia pediatrica

1

Dermatologia e venereologia

1

Endocrinologia e malattie del ricambio

1

Gastroenterologia

1

Geriatria

4

Ginecologia e ostetricia

4

Igiene e medicina preventiva

2

Malattie dell'apparato cardiovascolare

2

Medicina di comunità

1

Medicina di emergenza ed urgenza

7

Medicina interna

3

Microbiologia e virologia

2

Neurologia

1

Oftalmologia

1

Ortopedia e traumatologia

1

Otorinolaringoiatria

1

Pediatria

7

Psichiatria

1

Urologia

1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Scuole di specializzazione

Anatomia patologica

1

Anestesia e rianimazione

3

Cardiochirurgia

2

Chirurgia generale

2

Dermatologia e venereologia

1

Ematologia

1

Endocrinologia e malattie del ricambio

1

Geriatria

3

Igiene e medicina preventiva

2

Malattie dell'apparato cardiovascolare

2

Medicina del lavoro

1

Medicina di emergenza e urgenza

1

Medicina fisica e riabilitativa

2

Medicina interna

1

Neurochirurgia

1

Neurologia

1

Neuropsichiatria infantile

1

Oftalmologia

1

Oncologia medica

1

Ortopedia e traumatologia

1

Pediatria

4

Psichiatria

2

Reumatologia

1

Urologia

1

3.      di dare atto che l'esatta quantificazione del numero totale dei contratti assegnati a ciascun Ateneo, conseguente all'assegnazione degli stessi ai medici vincitori dei concorsi per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia, è demandata ad un atto successivo di competenza della Giunta Regionale;

4.      di approvare lo schema di intesa di cui all'ALLEGATO A ed all'ALLEGATO B la cui sottoscrizione è demandata al Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

5.      di determinare in € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione si provvederà con successivo atto deliberativo, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. 60047, ad oggetto "Quota del fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - "Realizzazione di azioni strumentali" (L. 23/12/1978, n. 833 - art. 17, Art. 15, L.R. 09/02/2001, n. 5)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente capacità;

6.      di dare atto che la spesa, per la quale si prevede l'impegno con un atto successivo alla presente deliberazione, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7.      di incaricare il Dirigente della Direzione Attuazione programmazione sanitaria di dare esecuzione al presente atto;

8.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 


(seguono allegati)

1330_AllegatoA_241526.pdf
1330_AllegatoB_241526.pdf

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