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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1375 del 17 luglio 2012
Manifestazioni di interesse per interventi di riqualificazione energetica di alloggi di edilizia residenziale pubblica in disponibilità delle AA.TT.E.R.-POR FESR CRO 2007-2013 Asse 2 "Energia" azione 2.1.2 "Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici" Cod. azione SMUPR 2A212.
Note per la trasparenza:
Approvazione di un disciplinare relativo a manifestazioni di interesse per il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da parte delle Aziende per l'Edilizia Residenziale per una somma complessiva di Euro 18.000.000,00 a valere su quota parte delle risorse previste dal Programma Operativo Regionale, parte Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" 2007-2013 per l'Asse 2 "Energia".
L'assessore Massimo Giorgetti di concerto con l'assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
ll Programma Operativo Regionale (POR) 2007-2013, parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) della Regione del Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 07.09.2007, dedica l'Asse prioritario 2 all'energia.
In tale ambito è prevista l'Azione 2.1.2, finalizzata a incentivare la riqualificazione energetica dei sistemi urbani, attraverso la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici.
Nel giustificare l'intervento finanziario sull'efficientamento energetico nel settore edilizio, il POR sottolinea che l'energia impiegata in tale ambito rappresenta il 40 per cento del consumo finale di energia della Comunità; tale dato è confermato nella Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici.
Inoltre il settore pubblico deve per primo dare il buon esempio nell'adeguare o utilizzare tecnologie che migliorino l'efficienza energetica, come ribadito anche nel Piano di efficienza energetica 2011 della Commissione Europea (COM (2011) 109 dell'8.3.2011), in particolare con riferimento al rinnovo degli edifici pubblici. Per raggiungere questo obiettivo il documento comunitario riterrebbe opportuno che le autorità pubbliche raddoppiassero almeno l'attuale tasso di rinnovo.
Successivamente all'approvazione del POR da parte della Commissione Europea è intervenuta con Regolamento (CE) n. 397/2009 una modifica al Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l'ammissibilità di investimenti a favore dell'efficienza energetica nell'edilizia abitativa.
Il citato Regolamento stabilisce all'art. 7, paragrafo 1 bis, che "In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibilifino ad un importo pari al 4 % dello stanziamento FESR totale. Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dell'art. 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale".
Il medesimo Regolamento prevede inoltre nei considerando che conformemente agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia, si debbano sostenere investimenti effettuati nell'ambito di programmi pubblici, aggiungendo nel contempo che gli interventi dovrebbero sostenere la coesione sociale conformemente all'art. 158 del Trattato.
Con procedura scritta attivata il 19.3.2012, la cui conclusione è stata comunicata il 3.4.2012, è stata proposta da parte regionale la revisione dell'azione 2.1.2 "Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici" del POR FESR CRO 2007-2013 della Regione del Veneto alla luce appunto del citato Regolamento (CE) n. 397/2009 con l'eliminazione del vincolo della non residenzialità degli edifici pubblici destinatari di interventi volti all'incremento delle prestazioni energetiche.
Inoltre, in attuazione dell'art. 7, paragrafo 1 bis del citato Regolamento comunitario, è stato emanato il DPR 5 aprile 2012 sul "Regolamento recante modifiche al DPR 3 ottobre 2008, n. 196 di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" che, nel prevedere disposizioni sull'ammissibilità delle spese per favorire il pieno utilizzo dei fondi strutturali, statuisce che "le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica già esistenti ed ancora di proprietà pubblica, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale".
In occasione della riunione del 20.6.2012 del Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 63 del Regolamento CE 1083/2006, è stata approvata la revisione dei Criteri di Selezione delle operazioni che, adeguando quelli del 31.3.2008 alla revisione dell'azione 2.1.2 del POR FESR CRO 2007-2013, comporta l'eliminazione del vincolo della non residenzialità degli edifici pubblici destinatari di interventi volti all'incremento delle prestazioni energetiche.
Come espresso nella proposta di adeguamento dell'Azione 2.1.2 del POR "nel Veneto il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica (ERP) ... ... costituisce la prevalente risorsa per contrastare l'esigenza abitativa delle classi sociali venete meno abbienti. La carenza di risorse economiche, tuttavia, non consente di attivare con sufficiente costanza una specifica programmazione rivolta ad aggiornare i livelli tecnici e tecnologici dell'abitazione, soprattutto per quanto attiene il miglioramento energetico degli edifici che consentirebbe di ottimizzare la qualità di vita anche per le categorie disagiate e diminuire la spesa di consumi".
In particolare, con l'esaurirsi del flusso continuo dei finanziamenti Gescal, lo Stato non ha più alimentato un canale di finanziamento pubblico stabile, anche alla luce dell'intervenuto trasferimento delle funzioni in materia di edilizia abitativa avvenuto nel 1998 per effetto del Decreto "Bassanini bis", si è quindi proceduto, in quest'ultimo decennio, "a singhiozzo", con iniziative sporadiche e discontinue (Contratti di Quartiere, Piani di Recupero Urbano, "20.000 alloggi in locazione", ecc) sostenute economicamente dall'intera filiera istituzionale.
La fiscalità generale, mentre può contribuire all'iniziativa in questo settore di alcuni soggetti pubblici che gestiscono patrimonio di edilizia residenziale pubblica, come le amministrazioni comunali, tramite il gettito ICI ora IMU e l'addizionale IRPEF, non assiste le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, disciplinate dalla legge regionale 9.3.1995, n. 10, principali gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che trovano nei canoni di locazione di tali alloggi la principale risorsa per il finanziamento della propria attività e il necessario rinnovo del patrimonio. Tali canoni di locazione, disciplinati dalla legge regionale 2.4.1996, n. 10, per la loro esiguità non costituiscono risorsa sufficiente a garantire il necessario rinnovo del patrimonio.
Nel contempo, il citato Piano di efficienza energetica 2011 della Commissione Europea evidenzia che gli organismi pubblici dovrebbero dare l'esempio facendo in modo che i loro edifici rispettino livelli elevati di prestazione energetica.
Tali considerazioni inducono ad indirizzare, conformemente alla previsione del citato Regolamento CE 397/2009, parte delle risorse assegnate all'Asse prioritario 2 "Energia" all'Edilizia Residenziale Pubblica, alla riqualificazione energetica di tale patrimonio e ad individuare quali soggetti attuatori di tali interventi le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale. I benefici che ne derivano si concretizzeranno, da un lato nella valorizzazione del patrimonio, dall'altro nella riduzione del consumi di energia primaria e nella conseguente riduzione delle emissioni di anidride carbonica, di inquinanti e di costi dei gestione a carico degli assegnatari.
In tal modo gli interessi soddisfatti da tale iniziativa sono nel contempo, da un lato quello primario cui sono dirette le risorse dell'Asse prioritario 2 del POR, ossia la politica energetica, dall'altro il principio di coesione.
Inoltre, altro ordine di considerazioni a sostegno dell'iniziativa rivolta alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale è dato dal fatto che, per la loro specifica missione, queste hanno maturato nel settore edilizio un'articolata esperienza e sono dotate di una struttura a ciò specificamente funzionale, ciò a differenza di altri organismi pubblici, che, per essere enti esponenziali degli interessi generali, non perseguono una specifica missione in tale settore.
Infine, ma non secondariamente, per la loro stessa natura le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, pur nel rispetto dell'ordinamento, sono idonee a fornire una risposta più pronta all'iniziativa proposta, sia per un maggior grado di flessibilità organizzativa e amministrativa nella gestione dei processi, sia per la non soggezione a vincoli economico - finanziari posti dal Patto interno di Stabilità che non siano quelli dati da una prudente e corretta gestione, criteri ai quali deve ispirarsi ogni impresa.
Venendo ora agli aspetti che qualificano specificamente l'iniziativa, il requisito cui dovrà rispondere la progettazione presentata dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale è il conseguimento di un risparmio negli usi finali di energia, pari ad almeno il 35 per cento rispetto allo stato di fatto iniziale, misurabile attraverso la procedura denominata "Docetpro 2010" messa a disposizione da ENEA a titolo gratuito. L'utilizzo di questa procedura da parte di tutte le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale consente una valutazione omogenea degli interventi proposti.
In occasione del Comitato di Sorveglianza, seduta tecnica, tenutasi in data 19 giugno c.a. è emerso da parte del rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Economico che, qualora beneficiari degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici siano le Aziende Territoriali per l'Edilizia Pubblica, gli interventi possano essere configurabili quali progetti generatori di entrata ai sensi dell'art. 55 del Regolamento CE 1083/2006, ipotesi confermata successivamente dal medesimo Ministero - Dipartimento per lo Sviluppo economico e la Coesione economica - Direzione generale per la Politica regionale unitaria comunitaria Divisione IV con nota prot. n. 8639/2012 del 26.6.2012. Secondo tale nota, questa soluzione risulterebbe più aderente alla situazione rappresentata rispetto all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di Servizi d'interesse economico generale (SIEG) in quanto, sia più consona al tipo di investimenti in questione sia in quanto praticata in casi analoghi anche da altre Autorità di Gestione. In particolare, la nota ministeriale rileva che, dagli elementi in possesso, la fattispecie in esame dovrebbe ascriversi alla categoria "lavori"e non a quella dei "servizi", laddove invece la Decisione della Commissione Europea C(2011) 9398 del 20 dicembre 2011 in materia di SIEG si applicherebbe alla compensazione per la prestazione di servizi di interesse economico generale rispondenti a esigenze sociali in materia di edilizia sociale.
Alla luce di quanto innanzi espresso, si ritiene quindi di proporre all'approvazione della Giunta Regionale l'iniziativa diretta alla riqualificazione energetica di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in disponibilità alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, ripartendo fra le medesime la somma complessiva di Euro 18.000.000,00 secondo i criteri vigenti in materia di Edilizia residenziale Pubblica. Per l'assegnazione delle risorse dovranno essere proposti da ciascuna Azienda progetti che rispondano al requisito di un risparmio negli usi finali di energia pari ad almeno il 35 per cento rispetto allo stato di fatto iniziale. Ogni intervento proposto sino a concorrenza della somma complessiva assegnata ad ogni ATER potrà essere finanziato sino al cento per cento dell'investimento ammissibile, tenuto conto comunque del criterio di calcolo della spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate di importo superiore ad un milione di Euro ai sensi dall'art. 55 del Regolamento CE 1083/2006. Inoltre, l'intervento non potrà costituire oggetto di ulteriori finanziamenti pubblici per le medesime spese ammissibili.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTI il Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento CE n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009;
VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;
VISTO il POR 2007 - 2013, parte FESR, obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" della Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 07.09.2007;
VISTA la procedura scritta attivata il 19.3.2012, conclusa il 3.4.2012, di revisione dell'azione 2.1.2 "Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici" del POR FESR CRO 2007-2013 della Regione del Veneto;
VISTI i Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008;
VISTA la revisione dei Criteri di Selezione approvata dal Comitato di Sorveglianza il 20 giugno 2012
delibera
1. di approvare, in attuazione dell'azione 2.1.2 "Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici" afferente l'Asse prioritario 2 "Energia"delProgramma Operativo Regionale 2007 - 2013, parte FESR, obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" della Regione del Veneto, il Disciplinare relativo a manifestazioni di interresse in presenza di una platea ristretta di potenziali beneficiari per interventi di riqualificazione energetica di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in disponibilità delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare le linee guida per l'analisi energetica, il modello di manifestazione di interesse, lo schema di scheda tecnico economica e di autodichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dal Disciplinare, che costituiscono rispettivamente gli Allegati B, C, D e E alla presente deliberazione e ne fanno parte integrante;
3. di assegnare con la presente iniziativa l'ammontare complessivo di € 18.000.000,00 che corrisponde a quota parte delle risorse assegnate all'Asse prioritario 2 "Energia" con decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 07.09.2007 di approvazione delProgramma Operativo Regionale 2007 - 2013, parte FESR, obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" della Regione Veneto;
4. di determinare in euro 18.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Lavori Pubblici disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100999 del bilancio 2012 denominato "POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA STATALE E REGIONALE" per la somma di € 9.731.796,42 (€ 8.666.452,97 FdR + € 1.065.343,45 Reg. FESR); capitolo n. 101267 del bilancio 2012 denominato "POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA COMUNITARIA RE.TO CEE 11/7/2006, N. 1083" per la somma di € 8,268.203,58;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con successivo atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
(seguono allegati)
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