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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 26 giugno 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 05 giugno 2012

Presa atto dell'ipotesi di accordo per la definizione transattiva della fatturazione per interessi relativi al periodo ante 31.12.2011 e definizione delle modalità a regime per la regolazione delle competenze economiche e programmatorie con il privato accreditato (erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico ed Istituti e Centri ex art 26 l. 833/78) - determinazioni.

Note per la trasparenza:

Si prende atto dell'ipotesi di accordo alla corresponsione degli interessi sulle fatture non ancora pagate ed alla regolazione delle competenze economiche e programmatorie. Il Segretario Regionale per la Sanità, sulla base delle linee di indirizzo dettate con il presente atto, è conseguentemente incaricato di definire uno schema di accordo da sottoporre alla Giunta regionale.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Gli uffici, competenti in materia, della Segreteria regionale per la Sanità, l'ARSS Veneto e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico e di alcuni degli Istituti e Centri ex art 26 l. 833/78 - AIOP ed ARIS hanno in corso di elaborazione una ipotesi di accordo, di cui alla documentazione agli atti della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, per la "definizione transattiva della fatturazione per interessi relativi al periodo ante 31.12.2011 e definizione delle modalità a regime per la regolazione delle competenze economiche e programmatorie".

Obiettivo di tale ipotesi è, appunto, la definizione transattiva del contenzioso pregresso - per un importo pari a circa € 56.000.000,00, escluse eventuali spese legali - relativo alla corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento delle fatture emesse dagli erogatori privati accreditati nei confronti delle Aziende Ulss per le prestazioni sanitarie erogate.

Le linee principali di tale ipotesi transattiva sono, in sintesi, le seguenti:

- per il periodo ante il 31 dicembre 2011, gli interessi delle fatture per ritardato pagamento non ancora pagate, agli atti delle Aziende Ulss, vengono riconteggiati al tasso di interesse legale da calcolarsi dal 110-esimo giorno data emissione fattura; gli erogatori si obbligano ad emettere una nota di accredito a storno delle fatture emesse per interessi per periodi di ritardato pagamento inferiori ai 110 giorni, data emissione fattura, e a non emettere nessuna ulteriore fattura a tutto il 2011;

- le liti pendenti relative agli interessi vengono abbandonate a spese compensate.

Data la natura transattiva, si ritiene che nell'accordo debbano essere disciplinate, nei confronti degli erogatori privati, alcune fattispecie previste dai provvedimenti giuntali relativi ai volumi di attività ed ai tetti di spesa (DGR n. 4449 del 28 dicembre 2006 per gli anni 2007-2008-2009 e DGR n. 1178 e 1179 del 23 marzo 2010, DGR n. 312 del 15 marzo 2011, DGR n. 1284 del 3 agosto 2011, per gli anni 2010-2011), con riferimento al numero dei ricoveri a livello provinciale, al tetto complessivo del numero dei ricoveri oltre il quale deve essere prevista l'applicazione del meccanismo della regressione ed all'ammontare del budget assegnato per l'anno 2011.

La Segreteria regionale per la Sanità potrà valutare se inserire nell'accordo soluzioni amministrative innovative, quali la gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale della remunerazione delle prestazioni effettuate dagli erogatori privati e di tutti i controlli. Considerato che l'art. 8 bis del d. lgs 502/1992 affida alle regioni il compito di assicurare i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati, tali modalità innovative, se introdotte, dovranno consentire all'Amministrazione regionale di rafforzare ulteriormente il governo dell'offerta delle prestazioni sanitarie al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

La Segreteria regionale per la Sanità dovrà, altresì, verificare che l'ipotesi di accordo da sottoporre alla Giunta sia conforme alla normativa regionale e nazionale in materia, ed in particolare a quanto statuito dall'articolo 35, comma 3 bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27.

Con il presente atto si ritiene, quindi, di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità di procedere alla stesura, secondo le linee sopra indicate ed in ottemperanza alle stesse, dello schema di accordo da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI gli articoli 8 bis ed 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 5 del d. lgs. 231/2002;

VISTO l'articolo 35, comma 3 bis, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27.

VISTE la DGR n. 4449 del 28 dicembre 2006, la DGR n. 1178 e la DGR n. 1179 del 23 marzo 2010, la DGR n. 312 del 15 marzo 2011, la DGR n. 1284 del 3 agosto 2011;

delibera

1. di prendere atto, secondo quanto in premessa esposto e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, dell'ipotesi di accordo per la definizione transattiva della fatturazione per interessi relativi al periodo ante 31.12.2011 e definizione delle modalità a regime per la regolazione delle competenze economiche e programmatorie con il privato accreditato (erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico ed Istituti e Centri ex art 26 l. 833/78);

2. di incaricare pertanto il Segretario regionale per la Sanità di procedere, sentiti i soggetti interessati, alla stesura, secondo le linee indicate in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate, dello schema di accordo da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale previa verifica della conformità alla normativa regionale e nazionale in materia, ed in particolare a quanto statuito dall'articolo 35, comma 3 bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27.

3. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

4. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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