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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 26 giugno 2012


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 952 del 05 giugno 2012

Approvazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale per la raccolta sul territorio del Veneto di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ai sensi della legge regionale 12 agosto 2011, n.17 ("Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra"). Conferma DGR n. 22/CR del 17 aprile 2012.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale per la raccolta sul territorio del Veneto di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 22/CR del 17 aprile 2012 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale per la raccolta sul territorio del Veneto di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ai sensi della legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 ("Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti della grande guerra"). Nella seduta del 9 maggio 2012, la Sesta Commissione del Consiglio regionale ha espresso in merito parere favorevole, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 proponendo alcune integrazioni. Si tratta ora di recepire le modifiche proposte e di confermare i contenuti di seguito riportati.

"Con la legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 ("Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra"), la Regione del Veneto ha concluso un lungo percorso, avviato dalla legge 7.3.2001 n. 78, che prescriveva l'onere per le Regioni di dare disciplina, con proprie leggi regionali, all'attività della raccolta di reperti mobili della Grande Guerra.

La nuova norma regolamenta quindi la diffusa attività di recupero di residuati bellici risalenti alla Prima Guerra Mondiale.

Il territorio del Veneto, particolarmente nelle zone montane che furono teatro delle vicende belliche, è di grande interesse per il cd. "recuperante", che sovente fa di questa attività una vera e propria passione. Si tratta di un fenomeno che non conosce flessioni, ma che si sta diffondendo anche tra i più giovani.

La ricerca dei reperti, finora svolta senza regolamentazione regionale, viene quindi regolata attraverso il meccanismo dell'autorizzazione, in modo da rispettare sia le esigenze di protezione e controllo sia per evitare di disperdere le informazioni raccolte sul patrimonio culturale e storico nei luoghi della Grande Guerra e dei ritrovati cimeli aventi diretta relazione con le operazioni belliche.

Il provvedimento rappresenta l'occasione per poter offrire uno strumento di stimolo a tutto il territorio, al fine di recuperare e studiare, là dove la sensibilità locale lo ritenesse opportuno, le testimonianze di una vicenda storica ancora viva e presente nel ricordo delle genti venete.

Anche nella prospettiva delle grandi celebrazioni che saranno attuate per il centenario della fine dell'evento bellico, è quindi significativo che la nostra Regione abbia voluto dare attuazione ad una disposizione generalmente disattesa, con una visione di intervento estesa nel territorio e concepita in modo tale da favorire l'interesse per le testimonianze storiche relative alla Grande Guerra nel Veneto.

La Regione si sta preparando da tempo, con varie iniziative, a dare viva testimonianza dei valori umani e civili espressi nella memoria del conflitto. Con la L.R. 17/11 fornisce nuovo stimolo al coinvolgimento di tutti, allo scopo di rendere onore a quanti hanno patito le tristezze e le sofferenze della guerra, mediante il ricordo e il coinvolgimento di coloro saranno richiamati in quei luoghi non per un superficiale approccio turistico o di mero collezionismo, ma per una "passione" densa di emozioni e di significati, in grado di arricchire e migliorare lo spirito di giovani e meno giovani.

Lo stupefacente scenario montano e pedemontano che maggiormente ha interessato le vicende belliche è ancora oggi fortemente intriso di testimonianze della Grande Guerra, che si manifesta in segni tangibili del territorio, quali forti, trincee, camminamenti, postazioni, strade e sentieri, cippi, cimiteri di guerra e monumenti, con un forte potere evocativo e di connotazione dell'ambiente, a cui si aggiungono i segni "nascosti" dei numerosi cimeli, costantemente ritrovati dai molti recuperanti. Si respira ancora, dopo un secolo, la forte simbiosi fra natura e storia: la guerra ha fortemente connotato l'ambiente, pur attraverso tutti i cambiamenti dell'ultimo secolo, rappresentando, con la sua memoria, un tessuto di forme e di opere ancora straordinariamente leggibili che, una volta riscoperte e valorizzate, forniscono un'importante chiave di lettura delle vicende della storia del nostro tempo.

La legge si rivolge quindi a quanti, con profondo rispetto della memoria e dei luoghi che ospitano le vestigia belliche, intendono studiare e preservare i ricordi, attraverso frammenti di quel doloroso passato.

La Grande Guerra è stata un evento "mondiale": un secolo denso di vicende e trasformazioni è trascorso, ma esso ha fortemente connotato il Veneto e la sua popolazione, ed è ancora robusto il legame tra quel passato e il nostro presente, per cui è tanto più doveroso renderne maggiormente percepibili i valori e le ricchezze della sua conoscenza.

Immediato segno di questa volontà di diffusione della conoscenza, attraverso una forma congeniale ai giovani e in grado di fornire una veicolazione utile dai più anziani ed esperti conoscitori ed anche l'aggregazione nelle associazioni, è la possibilità di agire sul territorio a quanti vogliano, con consapevolezza, accostarsi a questi valori.

Il rilascio dell'autorizzazione regionale richiede a chi ne fa domanda questo spirito: colui che viene autorizzato deve essere consapevole di esercitare un'attività che necessita di molta attenzione, cura, conoscenza e rispetto.

Le formalità di richiesta e rilascio sono state volutamente ridotte al minimo, considerando che le numerose associazioni di cultori di questa "passione" saranno le prime custodi della legge e, più ancora delle sanzioni, sarà il coinvolgimento nel medesimo interesse la miglior garanzia che territorio, persone e memoria abbiano il rispetto che meritano."

Nella citata deliberazione sono stati inoltre definiti i criteri e le modalità per la procedura di rilascio nonché uno schema di domanda, così come dettagliati rispettivamente in Allegato A e Allegato B.

Con il citato parere n. 228 del 9 maggio 2012 la Sesta Commissione ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche che vengono recepite nel presente atto:

1) previsione dell'obbligo di esibizione dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, Allegato A;

2) predisposizione di uno schema della relazione di cui all'art. 3, comma 4, dell'Allegato A. Lo schema di relazione è contenuto nell'Allegato C.

Lo schema viene suggerito al fine di fornire una traccia che faciliti la redazione della relazione, in forma flessibile, che ciascuno può adattare alle proprie esigenze.

Con il presente provvedimento inoltre vengono apportate modifiche di carattere tecnico:

1) indicazione della legge 7.3.2001, n. 78 in sostituzione del decreto legislativo 15.03.2010, n. 66, che ha ripreso vigore in base al Dlgs. 24/02/2012, n. 20;

2) previsione del termine di 30 giorni, anziché di 60, di cui all'art. 5, comma 1, Allegato A;

3) indicazione del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 17/2011, in sostituzione del comma 2, in precedenza erroneamente indicato, nel secondo riquadro dedicato alle associazioni, di cui all'Allegato B.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge 07.03.2001 n. 78

- VISTA la L.R. n. 17 del 12.08.2011;

- VISTA la Dgrn. 22/CR del 17/04/2012;

- PRESO ATTO del parere favorevole con modifiche della Sesta Commissione consiliare in data 9 maggio 2012 n. 228.

delibera

  1. di approvare i criteri e le modalità per il rilascio dell' autorizzazione al recupero di cimeli e reperti della prima guerra mondiale, ai sensi della legge regionale 17/2011, in conformità a quanto dettagliato in Allegato A e in Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, come proposto dalla Sesta Commissione Consiliare, lo schema di relazione annuale di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
  3. di incaricare la Direzione Beni Culturali di dare esecuzione al presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


(seguono allegati)

952_AllegatoA_240507.pdf
952_AllegatoB_240507.pdf
952_AllegatoC_240507.pdf

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