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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 06 marzo 2012
Accreditamento istituzionale dell'Azienda ULSS 14 Chioggia, con sede legale a Chioggia (VE), via Madonna Marina n. 500. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.
Note per la trasparenza:
Rilascio dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria pubblica ai sensi della legge 22/02.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il d. lgs. 502/92, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, ha delineato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, riconosciuto dalla Regione "alle strutture autorizzate, pubbliche e private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale nonchè alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".
La Regione Veneto, con la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale. In particolare, l'art. 16 ne ha subordinato il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale, all'accertamento della rispondenza della struttura a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18, individuati dalla Giunta regionale con la dgr n. 2501/04, successivamente modificata ed integrata, e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
In tale quadro normativo la struttura in oggetto, Azienda ULSS 14 Chioggia, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale con nota prot. reg. n. 95127 del 19.02.2010.
L'ente richiedente è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con il provvedimento regionale n. 86/2009 emesso dal Segretario Regionale per la Sanità.
L'accertamento del possesso dei requisiti di accreditamento, effettuato in data 12.01.2011 dal gruppo di verifica a tal fine istituito dall'Agenzia regionale socio sanitaria per il Veneto, si è concluso con il rilascio di parere positivo con il rilievo di n. 2 difformità, come si evince dalla documentazione agli atti.
Tali difformità riguardano i requisiti codificati dalla dgr 2501/2004 e ss.mm. e ii., come segue:
- LABANA.AC.2.9.1 "Nella documentazione informativa per gli operatori, che descrive le procedure per l'esecuzione di analisi decentrate, dove applicabile, sono riportati almeno i requisiti elencati nell'allegato A alla dgr n. 3484 del 7.11.2006;
- SCRFOBT.AC2.5 "Ogni medico ha eseguito un numero adeguato di colonscopie".
È altresì favorevole il parere rilasciato dall'ARSS in esito alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalla struttura richiedente, come ulteriormente si evince dalla relazione di rispondenza agli atti.
L'esito di tale verifica è stato comunicato all'Azienda Ulss 14 Chioggia con nota prot. reg. 379671 del 12.08.2011.
Con nota prot. reg. 440420 del 23.09.2011 l'Azienda Ulss 14 Chioggia ha inviato osservazioni ed evidenze sul rapporto di verifica, che l'ARSS non ha ritenuto utili al superamento delle difformità riscontrate.
Nella seduta del 24.10.2011, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) considerati il rapporto di verifica e la relativa relazione di rispondenza ai requisiti per l'accreditamento istituzionale trasmessi dall'Agenzia regionale socio sanitaria, esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, nei termini di cui alla verifica condotta come sopra, per le funzioni coerenti con le scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02.
Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui alla lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02, in quanto le funzioni già provvisoriamente accreditate, per le quali è stato chiesto l'accreditamento istituzionale, trovano rispondenza nelle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale con riferimento alle sedi indicate nella domanda e oggetto di verifica.
L'istanza presentata dalla struttura ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale per le funzioni di cui agli atti di programmazione regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;
Vista la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;
Vista la dgr n. 3223 del 08 novembre 2002 "L.R. 3.2.1996, n. 5, art. 14. Modifiche delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla L.R. 39/1993, attuazione del D.L. 18.09.01 n. 347, convertito nella l. 16.11.01 n. 405.
Vista la dgr n. 751 del 11 marzo 2005 "l.r. n. 5 del 3 marzo 1996, art 14. Modifica, attinente gli aspetti gestionali e strutturali, delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla l.r. 39/1993, approvate con dgr n. 3223 dell'8 novembre 2002;
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 22 "Modifiche all'allegato A) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario Regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", cos' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e conseguente inserimento dei comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco all'interno dell'ULSS n. 16";
Vista la dgr n. 3692 del 30 novembre 2009 "Azienda Ulss 14 e Azienda Ulss 16. Modifica della scheda di dotazione ospedaliera, di cui alla lr. 39/1993, approvata con dgr n. 3223 del 8 novembre 2002 e successive integrazioni e modifiche. Deliberazione n. 39/CR del 17 marzo 2009 - art. 14 della lr 3 febbraio 1996 n. 5;
Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";
delibera
1. di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'accreditamento istituzionale a favore dell' Azienda ULSS 14 Chioggia, per le funzioni esercitate in coerenza con la programmazione socio sanitaria regionale;
2. di prescrivere l'adeguamento ai seguenti requisiti, entro 6 mesi dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento:
LABANA.AC.2.9.1 "Nella documentazione informativa per gli operatori, che descrive le procedure per l'esecuzione di analisi decentrate, dove applicabile, sono riportati almeno i requisiti elencati nell'allegato A alla dgr n. 3484 del 7.11.2006;
SCRFOBT.AC2.5 "Ogni medico ha eseguito un numero adeguato di colonscopie";
3. di disporre che l'azienda ULSS 14 comunichi alla Regione e all'ARSS l'avvenuto adeguamento nei termini della singola prescrizione;
4. di sottoporre la struttura in oggetto a verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, entro un triennio dal rilascio del presente provvedimento;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
7. di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
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