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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 22 maggio 2012
Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto ex art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Prestazioni sanitarie relative a prosecuzione cure.
Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si delega il Segretario Regionale per la Sanità a provvedere, con propri atti, al rimborso delle spese sostenute dalle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto per la erogazione della prosecuzione cure relative a ricoveri umanitari autorizzati dai competenti uffici regionali e, conseguentemente, ad impegnare annualmente, le relative spese a favore delle Aziende ed Enti medesimi. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
L'art. 32, comma 15, della Legge 449/97 stabilisce che le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Salute, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di: a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria; b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.
In attuazione della normativa citata, la Giunta Regionale, fin dall'anno 2001, approva annualmente, con apposita deliberazione, il "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto".
La realizzazione del Programma in esame, attuato dalla Regione del Veneto d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha finora reso possibile autorizzare complessivamente n. 416 casi umanitari, riferiti a cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti; trattasi di un risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione delle Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione del Veneto.
I ricoveri autorizzati dai competenti uffici regionali nell'ambito del Programma umanitario riguardano, per la maggior parte dei casi, trattamenti di specifiche gravi patologie, caratterizzati da un quadro clinico complesso e di difficile programmazione in ordine alla loro durata e conclusione, e richiedono perciò la prosecuzione di cure che si possono protrarre anche per anni e i cui costi risultano difficilmente stimabili.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, al fine di garantire, per i casi autorizzati dalla Regione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie relative alla prosecuzione cure, anche a tutela dei pazienti già ricoverati presso i reparti ospedalieri delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto, si rileva la necessità di provvedere al rimborso delle spese sostenute con riferimento a tali prestazioni dalle strutture sanitarie medesime.
Si propone pertanto di delegare il Segretario Regionale per la Sanità a provvedere, con propri atti, al rimborso delle spese sostenute dalle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto per la erogazione della prosecuzione cure ricoveri umanitari autorizzati e, conseguentemente, ad impegnare annualmente, le relative spese a favore delle Aziende ed Enti medesimi, previa presentazione di regolare documentazione contabile e in base alla disponibilità di competenza, sul capitolo di spesa n. 60107 ad oggetto "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale. Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5".
Si propone inoltre di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità alla liquidazione delle relative spese nonché all'adozione di ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione alla presente deliberazione.
Si propone di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
UDITO il Relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO l'art. 32, comma 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTA la Legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 1 del 7/01/2011;
VISTE le DD.G.R.V. n. 1424/2001, n. 208/2002, n. 981/2003, n. 710/2004, n. 378/2005, n. 2149/2008, n. 1062/2009, n. 854/2010 e n. 1021/2011;
delibera
1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto della necessità di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie relative a prosecuzione cure a favore di pazienti cittadini extracomunitari di cui al Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie ex art. 32, comma 15 della L. 449/1997 e di rimborsare le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto delle spese dalle stesse sostenute con riferimento a tali prestazioni;
3. Di delegare il Segretario Regionale per la Sanità a provvedere, con propri atti, al rimborso delle spese di cui al precedente punto 2 e, conseguentemente, ad impegnare annualmente, le relative spese a favore delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto, previa presentazione di regolare documentazione contabile e in base alla disponibilità di competenza, sul capitolo di spesa n. 60107 ad oggetto "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale. Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5";
4. Di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità alla liquidazione a favore delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto, previa presentazione di regolare documentazione contabile, delle spese dalle stesse sostenute per l'erogazione di prestazioni sanitarie relative a prosecuzione cure a favore di pazienti cittadini extracomunitari di cui al Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie ex art. 32, comma 15 della L. 449/1997;
5. Di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione alla presente deliberazione;
6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. Di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto.
Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione
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