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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 41 del 29 maggio 2012


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 736 del 02 maggio 2012

Sistema formativo per l'apprendistato. Ratifica dell'Accordo per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e dell'Accordo per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011.

Note per la trasparenza:

La deliberazione ratifica gli Accordi, firmati il 23/04/2012, che regolamentano la formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica/diploma professionale e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011 (Testo Unico dell'apprendistato a norma dell'art. 1, comma 30 della Legge n. 247 del 24/12/2007).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In data 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il Testo Unico in materia di Apprendistato (D.Lgs. n. 167 del 14.09.2011). Il comma 7 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo prevede che la regolamentazione regionale e settoriale dovrà adeguarsi entro 6 mesi al nuovo dettato normativo. Questo periodo transitorio è scaduto il 25/04/2012.

Il Testo Unico in materia di Apprendistato definisce l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Tale contratto è definito secondo le seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il sistema formativo regionale persegue specifiche finalità sia per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma sia per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

Il contratto di apprendistato rappresenta per i giovani la via principale per l'entrata nel mondo del lavoro e, anche alla luce della particolare situazione socio-economica, la Regione del Veneto ha voluto che gli Accordi necessari per dare attuazione agli artt. 3 e 4 del nuovo Testo Unico sull'apprendistato fossero il frutto di una profonda condivisione con tutte le Parti Sociali.

Il giorno 23/04/2012 l'Assessore Elena Donazzan e tutte le Parti Sociali hanno sottoscritto tali Accordi che entrano in vigore dal 26/04/2012 per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

L'entrata in vigore di tali Accordi è comunque subordinata al raggiungimento degli appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'Accordo siglato per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, disciplina quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell'Apprendistato), relativamente alla regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale regionale.

Nello specifico, in relazione alla formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma, il sistema formativo regionale si pone la finalità di:

-          garantire agli apprendisti il diritto a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per il conseguimento degli attestati regionali di qualifica professionale e di diploma professionale;

-          prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all'integrazione dell'esperienza sul lavoro con le attività formative svolte all'esterno dell'impresa e finalizzate all'acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;

-          valorizzare gli apprendimenti derivanti dall'esperienza di lavoro e prevedere la loro certificazione.

Le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale fanno riferimento alle figure nazionali stabilite dal D.Lgs n. 226/2005. Tali figure sono articolabili, sulla base dei fabbisogni del territorio, in specifici profili regionali che possono essere proposti nel rispetto delle modalità definite dalla DGR. n. 119 del 31/01/2012 entro trenta giorni dalla stipula del contratto, a condizione che siano previsti dalla contrattazione collettiva.

I percorsi formativi prevedono una componente di formazione strutturata, interna o esterna all'azienda, erogata da Organismi formativi iscritti all'elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed una componente di formazione aziendale svolta secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dall'Accordo.

La durata annuale della formazione strutturata è pari a 440 ore, differenziate in una parte da svolgere all'interno dell'azienda ed una parte da svolgere all'esterno dell'azienda in base all'età degli apprendisti:

-          120 di formazione interna e 320 ore di formazione esterna per gli apprendisti under 18;

-          320 di formazione interna e 120 ore di formazione esterna per gli apprendisti over 18.

La Regione si è impegnata a finanziare sia la formazione esterna all'impresa che le azioni di supporto finalizzate ad accompagnare l'apprendista nel percorso di acquisizione delle competenze tecnico-professionali e a selezionare, con procedura di evidenza pubblica, i soggetti cui affidare tali attività. Tali soggetti svolgono il ruolo di garante della qualità dell'intero percorso formativo nel rispetto degli standard minimi formativi stabiliti dal D.Lgs. n. 226/2005, ai fini del rilascio di qualifica o diploma professionale.

È previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso e la riduzione delle ore di formazione per gli apprendisti maggiorenni in possesso di precedenti esperienze lavorative o formative.

Per quanto riguarda l'Accordo siglato per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, questo sancisce, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 4 del Testo Unico in materia di Apprendistato, che l'offerta formativa pubblica riguardi la formazione di base e trasversale.

Nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, il sistema formativo regionale si pone la finalità di:

-          garantire agli apprendisti in formazione e alle aziende, adeguati standard qualitativi delle proposte formative;

-          permettere la personalizzazione dei percorsi formativi attraverso un sistema modulare flessibile;

-          consentire al soggetto di acquisire competenze trasferibili in contesti lavorativi continuamente in evoluzione.

La formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali è erogata da Organismi formativi iscritti all'elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed è realizzata con il contributo pubblico nei limiti delle risorse annualmente disponibili, con procedura di evidenza pubblica.

Tale Accordo prevede l'erogazione della formazione di base e trasversale esterna all'azienda attraverso un sistema articolato in moduli di 40 ore che possono essere combinati in base al titolo di studio posseduto dall'apprendista fino al raggiungimento del monte ore complessivo di 120 ore annue. I contenuti proposti fanno riferimento ad alcune delle competenze chiave per l'apprendimento permanente descritte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e possono portare anche al conseguimento delle attestazioni di certificazione delle medesime competenze quali, ad esempio, European Language Portfolio (ELP) e European Computer Driving Licence (ECDL).

Considerate le novità che si introducono, è da ritenersi strategica la previsione di:

-               azioni di monitoraggio che potranno consentire di intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di migliorare l'efficacia dell'organizzazione complessiva;

-               azioni di diffusione per supportare il rilancio del contratto di Apprendistato come principale via di accesso per i giovani al mercato del lavoro.

A tal fine è istituito un Comitato tecnico per la formazione degli apprendisti, presieduto dal Commissario straordinario per la Formazione, l'Istruzione ed il Lavoro e composto da rappresentanti delle Parti Sociali e dagli Organismi di formazione, allargato a ulteriori rappresentanti o esperti in materia, al fine di continuare il confronto già avviato e valorizzare ulteriormente la componente formativa dell'istituto.

Si propone ora la ratifica, da parte della Giunta Regionale, degli Accordi sottoscritti il giorno 23/04/2012 tra l'Assessore Elena Donazzan e tutte le Parti Sociali per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-     UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-     VISTI la Legge 196/97, il D.Lgs. 276/03, la Legge 296/06, la Legge 133/08 e il D.Lgs. 167/11;

-     VISTO l'Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, Repertorio atti n. 58 del 15/03/2012;

-     RICHIAMATE le proprie deliberazioni nn. 3434 del 30/10/2007, 1570 del 08/06/2011, 119 del 31/01/2012;

delibera

1.       di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante del presente provvedimento;

2.       di ratificare l'Accordo che regolamenta a livello regionale la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.       di ratificare l'Accordo che regolamenta a livello regionale la formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di incaricare la Direzione regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto;

6.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

736_AllegatoA_239935.pdf
736_AllegatoB_239935.pdf

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