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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 10 aprile 2012


Materia: Appalti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 442 del 20 marzo 2012

Revoca degli atti relativi alla gara d'appalto a mezzo procedura ristretta accelerata per l'affidamento, per un periodo di due anni, del Servizio di Revisione legale di Bilancio delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto, dell'Istituto Oncologico Veneto e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, indetta con la D.G.R. n. 1379/2011.

Note per la trasparenza:      

Accreditamento del Centro Diurno per malati psichiatrici (CD) “L’Eco Papa Giovanni XXIII, modulo B” ubicato a Montecchio Maggiore (VI) in Via Tecchio 93, di cui l’Ente gestore è “L’Eco Papa Giovanni XXIII” Società Cooperativa Sociale (VI) di Dueville con sede legale in Via Ungaretti 20 int. 2. Ha una capacità ricettiva di 20 posti.



L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1379 del 3 agosto 2011 la Regione Veneto ha indetto la gara d'appalto, mediante procedura ristretta accelerata, per l'affidamento, per un periodo di due anni, del Servizio di Revisione volontaria di Bilancio delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto, dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l'importo complessivo posto a base d'asta di € 2.900.000,00 IVA esclusa.

La scelta di affidare l'appalto con procedura ristretta accelerata era stata determinata dal fatto che il servizio di revisione volontaria per gli anni 2011- 2012 doveva essere aggiudicato in tempi utili per permettere all'affidatario l'espletamento delle necessarie operazioni prodromiche all'avvio del servizio medesimo, da svolgersi obbligatoriamente prima della chiusura del bilancio d'esercizio, prevista per il 31/12/2011.

Con il Decreto del Dirigente della Direzione Controlli e Governo SSR n.57 del 19 agosto 2011 sono stati approvati il Bando di gara, l'Estratto di bando, l'Istanza di partecipazione, la Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, nonché la Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In particolare, il bando di gara alla sez. III, art. III. 2.3.) prevedeva, fra gli altri, i seguenti requisiti di ammissione alla gara:

·         l'espletamento nell'ultimo esercizio del servizio di revisione legale a livello nazionale nei confronti di almeno 250 enti di interesse pubblico;

·         la presenza di "sedi [...] sul territorio della Regione del Veneto, in numero almeno pari a 3 collocate in diverse province";

·         un "numero di dipendenti operanti nelle predette sedi" non "inferiore a 45".

Hanno presentato istanza di partecipazione, nei termini previsti dal bando di gara, i seguenti operatori economici: Reconta Ernst & Young S.p.A., Mazars S.p.A., Pricewaterhousecoopers S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A.

Con decreto del Dirigente della Direzione Controlli e Governo SSR n.65 del 16 settembre 2011 la Ditta Mazars S.p.A. è stata esclusa dal prosieguo della gara d'appalto in argomento, in quanto non in possesso dei predetti requisiti di capacità tecnica.

A seguito dell'esclusione dalla gara, la ditta Mazars S.p.A. ha proposto ricorso con istanza cautelare innanzi al TAR Veneto (R.G. n. 1805/2011) avverso il bando di gara, la deliberazione della Giunta regionale n. 1379/03.08.2011, il decreto n. 65/16.09.2011, nonché avverso ogni altro atto annesso, connesso e presupposto.

Nello specifico con il ricorso R.G. n. 1805/2011 Mazars s.p.a. ha sollevato due motivi di gravame: "1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge: art. 3 Cost, artt. 2, 34, 41, 42, 62 del D.Lgs. 163/06; art. 59 del Trattato Cee; art. 44 Direttiva 2004/18, anche con riferimento ai principi in materia di libera concorrenza ed accesso alle procedure di evidenza pubblica e di libera circolazione di persone, beni e professioni. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e sproporzione manifesta delle clausole di cui alla sez. III art. III 2.3. lett. 2) e 3) del bando di gara e per violazione dei principi di efficienza dell'azione della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. nonché del principio di parità di trattamento in materia di procedure di pubblica evidenza. Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, difetto di istruttoria, carenza e insufficienza della motivazione in relazione alla legge 241 del 1990"; 2) violazione e falsa applicazione di norma di legge: art. 2, 42 e 62 del D.lgs. 163/06, e art. 44 della direttiva 2004/18, anche con riferimento ai principi comunitari in materia di libera concorrenza ed accesso alla procedura di affidamento di appalti pubblici. Eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta sproporzione ed illogicità delle clausole di cui alla sezione III art. III punto 4) del bando di gara; difetto di istruttoria, carenza e insufficienza della motivazione con riferimento alla Legge n. 241 del 1990".

Con memoria difensiva del 28 novembre 2011 la Regione Veneto si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso e della pedissequa istanza cautelare in quanto infondato per le ragioni ivi dedotte.

Con ordinanza n. 936/2011 depositata il 2 dicembre 2011 il T.A.R. Veneto ha accolto l'istanza cautelare della parte ricorrente, ammettendo Mazars S.p.A. alla fase di gara successiva e fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23/02/2012.

Il contenzioso con la Ditta Mazars S.p.A., preceduto da un ulteriore contenzioso, ha notevolmente rallentato i tempi di espletamento della procedura di affidamento in questione, per la quale non si è mai addivenuti all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti.

In particolare, il deposito in data 2 dicembre 2011 del provvedimento cautelare di ammissione della Ditta Mazars S.p.A. alla fase di gara successiva alla prequalificazione, ha impedito il completamento della procedura entro la prima parte del mese di dicembre, fermo restando che a tale ultimo riguardo, a seguito della riammissione di Mazars S.p.A., la Regione Veneto avrebbe dovuto - eventualmente - invitare quest'ultima a presentare l'offerta, consentendole un termine congruo per la formulazione della stessa, procedere alle conseguenti valutazioni, ed addivenire infine all'apertura delle offerte economiche di tutte le ditte ammesse, con la conseguente aggiudicazione provvisoria e definitiva (previa verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria dichiarati in sede di gara), attività che richiede oltre un mese per il suo completamento.

L'attività da devolversi all'aggiudicatario della gara d'appalto di cui all'oggetto riguardava la revisione contabile dello stato patrimoniale delle Aziende al 31 dicembre 2011 e del bilancio d'esercizio delle Aziende al 31 dicembre 2012, come prescritto nella più volte citata D.G.R. n. 1379/2011.

Per l'affidamento del servizio de quo, proprio in considerazione di quanto sopra, sarebbe stato necessario procedere all'aggiudicazione definitiva entro i primi giorni del mese di dicembre 2011, al fine di permettere all'affidatario di svolgere obbligatoriamente, prima della chiusura del bilancio d'esercizio, prevista al 31/12/2011, tutte le necessarie operazioni prodromiche all'espletamento del servizio.

In particolare, il servizio avrebbe dovuto iniziare non oltre la prima quindicina del mese di dicembre, ravvisandosi la necessità di porre in essere - prima del 31/12/2011 - le attività propedeutiche alla revisione, quali la comprensione delle procedure, l'effettuazione di test sui controlli, l'organizzazione e lo svolgimento dell'inventario delle rimanenze, oltre all'organizzazione delle attività successive.

Per le argomentazioni di cui sopra, la Stazione Appaltante è stata ed è oggettivamente impossibilitata ad affidare il servizio di revisione volontaria di cui trattasi per gli anni 2011 e 2012 entro i tempi stabiliti, che erano e sono indifferibili ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'affidamento.

Peraltro, ai sensi del punto VI.3) del Bando di gara e dell'art. 13 del Disciplinare di gara "L'Amministrazione regionale si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente Gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta".

Per le ragioni suesposte, con il Decreto della Direzione Risorse e Controlli SSR n. 2 del 20/01/2012 è stato avviato il procedimento per la revoca di tutti gli atti relativi alla procedura ristretta accelerata in argomento, dandone opportuna comunicazione - ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 ss.mm.ii. - agli interessati, e concedendo agli stessi di presentare eventuali documenti e memorie scritte entro il 30/01/2012 (ore 12,00).

Non sono pervenute memorie e/o documenti entro il congruo termine concesso agli interessati né successivamente.

Preso atto di quanto sopra e della mutata situazione di fatto medio tempore intervenuta, che ha posto la Regione nell'impossibilità di affidare utilmente il servizio di revisione volontaria per gli anni 2011 e 2012, oggetto della procedura di gara indetta con deliberazione della Giunta Regionale n. 1379 del 3 agosto 2011, si ritiene pertanto di revocare tutti gli atti relativi alla procedura ristretta accelerata per l'affidamento, per un periodo di due anni, del Servizio di Revisione volontaria di Bilancio delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto, dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l'importo complessivo posto a base d'asta di € 2.900.000,00 IVA esclusa, indetta con deliberazione della Giunta Regionale n. 1379 del 3 agosto 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 32, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge n. 67/1988;

VISTA la Legge n. 266/2005;

VISTO il D.Lgs. n. 58/1998;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 39/2010;

VISTO il D.M. del 18 gennaio 2011;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTE le DD.G.R. n. 4206/30.12.2008, n. 2492/19.10.2010, n. 3450/30.12.2010, n. 1379/03.08.2011, n. 2370/29.12.2011;

delibera

1)             di considerare le premesse parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

2)             di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, tutti gli atti relativi alla procedura ristretta accelerata per l'affidamento, per un periodo di due anni, del Servizio di Revisione volontaria di Bilancio delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto, dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l'importo complessivo posto a base d'asta di € 2.900.000,00 IVA esclusa, indetta con deliberazione della Giunta Regionale n. 1379 del 3 agosto 2011;

3)             di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4)             di dare comunicazione agli interessati dell'avvenuta chiusura del procedimento di revoca avviato con Decreto della Direzione Risorse e Controlli SSR n. 2 del 20/01/2012;

5)             di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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