Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 23 del 27 marzo 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 322 del 06 marzo 2012

D.G.R.V. n. 1101 del 26.7.2011 "art. 6, comma 12, D.L. 31.V.2010 n. 78 convertito dalla L. 30.VII.2010 n. 122- utilizzo del mezzo proprio - indirizzi applicativi per le Aziende ed Enti del S.S.R.. Modifica criterio determinazione del "ristoro" al dipendente del Servizio Sanitario Regionale per il caso di uso del mezzo proprio per le missioni istituzionali di cui alla lettera B) del provvedimento di Giunta.


Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento modifica il criterio individuato dalla D.G.R.V. n° 1101/2011 per il riconoscimento del "ristoro" al dipendente del Servizio Sanitario Regionale per il caso di missioni istituzionali, diverse da quelle riconducibili a funzioni ispettive, di verifica e controllo, con uso del mezzo proprio.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con D.G.R.V. n° 1101/11 è stata assunta una serie di disposizioni volte ad assicurare la corretta applicazione, da parte delle Aziende ed Enti del SSR , dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, che ha posto limitazioni ai rimborsi chilometrici conferibili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che impieghino il mezzo di proprietà per motivi di servizio.

Nello specifico, la Giunta ha deliberato, tra l'altro:

·         l'adozione, ad opera delle Aziende ed Enti del S.S.R., di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di ottimizzare l'impiego del parco auto disponibile, anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici, valutando, al contempo, i costi preventivabili di eventuali noleggi o nuovi acquisti;

·         l'individuazione, tassativa, delle attività istituzionali riconducibili a funzioni ispettive o, comunque, assimilabili a compiti di verifica e controllo, enumerate sotto la lettera A) della D.G.R.V. n° 1101/11;

·         la definizione delle missioni istituzionali riconducibili all'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n° 78/2010, siccome convertita in Legge, racchiusa sotto la lettera B) del ridetto provvedimento giuntale;

·         l'incarico, con riferimento alle missioni disciplinate alla citata lettera B), al Segretario regionale per la Sanità di determinare, con cadenza semestrale, l'entità del ristoro forfetario dei costi sostenuti dal personale dipendente del S.S.R. autorizzato ad utilizzare la propria auto per ragioni di servizio, coincidente con l'importo non superiore al costo medio chilometrico per l'acquisto del carburante delle auto aziendali più basso tra quello sostenuto dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

In attuazione delle prescrizioni di cui alla citata deliberazione n° 1101/11, il Segretario regionale per la Sanità ha assunto il decreto n° 126 del 19.10.2011, col quale ha determinato nella somma di €./km 0,08, relativamente al periodo 1.11.2011 / 30.4.2012, l'importo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dal personale dipendente del S.S.R. autorizzato all'utilizzo della propria auto per ragioni di servizio, relativamente alla fattispecie di cui alla ridetta lettera B) del provvedimento giuntale, dopo aver ribadito comunque e preliminarmente le rigorose condizioni di fatto ("comprovata esigenza di servizio" e "convenienza economica") previste dalla Giunta regionale per consentire alle Aziende ed Enti del S.S.R. di giungere a riconoscere, attraverso propri atti regolamentari, il ristoro al dipendente del costo sostenuto per l'uso dell'auto propria per le missioni diverse da quelle classificate quali ispettive, di verifica e controllo;

Successivamente all'adozione dei citati provvedimenti regionali, sono state espresse alla competente Segreteria regionale, sia da talune Aziende sanitarie che dalle OO.SS. rappresentative dei lavoratori, alcune criticità in relazione all'adeguatezza dell'importo di ristoro così come stabilito in astratto dalla deliberazione n° 1101/11, sintetizzabili nei rilievi che:

·       l'entità del ristoro forfetario determinato in concreto dal decreto n° 126/11, secondo il parametro regionale, e pari ad €./km 0,08, si colloca al di sotto del costo sostenuto dalle aziende per far circolare le auto della flotta aziendale, traducendosi nel vantaggio per le Aziende di far viaggiare il personale dipendente con auto propria anziché con l'auto aziendale, per fini istituzionali;

·       il costo per l'utilizzo dei mezzi pubblici risulta di norma più alto di quello che gli Enti affrontano a titolo di ristoro forfetario per utilizzo del mezzo proprio, così vanificando di fatto ogni raccomandazione circa la valutazione della "convenienza economica" sull'utilizzo del mezzo proprio in raffronto con il mezzo pubblico;

·       il rischio concreto che, per far fronte alle attività istituzionali diffuse sul territorio, le Aziende debbano incrementare sensibilmente il proprio parco auto, con un conseguente aumento anche dei costi di relativa gestione;

Con nota n. 72 in data 20.12.2011, ricevuta al prot. n. 590602 del 20.12.2011, il Coordinatore Regionale dei Direttori Generali delle Aziende del S.S.R. ha chiesto la revisione del criterio di ristoro in commento, sulla considerazione che l'importo così determinato, inferiore al costo medio chilometrico delle auto aziendali, rischia di tradursi in ricadute negative sul regolare svolgimento delle attività istituzionali, stante la non coercibilità del dipendente all'uso per missioni dell'auto propria, in parallelo all'impossibilità per le Aziende di garantire a tutti gli operatori un mezzo aziendale per lo svolgimento dei compiti di istituto e la contemporanea mancanza di mezzi pubblici atti a coprire integralmente il territorio aziendale o, ancora, l'incompatibilità funzionale dell'orario dei servizi di linea con gli impegni istituzionali da assolvere;

Tutto ciò premesso, e ribadita ancora l'imprescindibilità della sussistenza, in concreto, dei presupposti già individuati dalla D.G.R.V. n° 1101/11, con riferimento alle "Altre attività istituzionali eventualmente autorizzate ad essere espletate con l'uso del mezzo proprio, non riconducibili ad attività ispettiva, di verifica e controllo" di cui alla lettera B) del provvedimento di Giunta e cioè a dire la comprovata esigenza di servizio e la convenienza economica per l'Amministrazione ad autorizzare il dipendente all'uso del mezzo proprio per esigenze di servizio, pare opportuno accogliere le indicazioni predette espresse dal Coordinatore regionale dei Direttori Generali, modificando il criterio di determinazione dell'importo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dal personale dipendente del S.S.R autorizzato all'uso del proprio mezzo, fissandolo nel costo medio per chilometro sostenuto dalle Aziende ULSS per l'impiego del proprio parco auto, comprensivo dei costi per l'acquisto del carburante, diverso da GPL e metano, per la manutenzione ordinaria degli automezzi, ivi compresa l'usura degli pneumatici, nonché della spesa sostenuta per l'assicurazione "RC" obbligatoria e la tassa automobilistica.

Per ragioni di economicità già espresse nel provvedimento di cui all D.G.R.V. n° 1101/11, il ristoro forfetario continuerà ad essere determinato in un importo non superiore al costo medio aziendale più basso quale risultante dalla rilevazione effettuata, e sarà concretamente stabilito dal Segretario regionale per la Sanità, con cadenza annuale, all'esito dell'acquisizione dei dati pertinenti presso le Aziende ed Enti del S.S.R.;

La determinazione del ristoro secondo il criterio indicato non potrà in ogni caso essere superiore al rimborso riconosciuto ai dipendenti autorizzati all'uso della propria auto per lo svolgimento di funzioni ispettive, come specificate alla lettera A) delle premesse della deliberazione giuntale n° 1101/11.

Va in ogni caso ribadito che le Aziende ed Enti del SSR dovranno adottare tutti i provvedimenti ritenuti adeguati al fine di ottimizzare l'impiego del parco auto disponibile, anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici e valutare, in ossequio comunque alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 20, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, i costi preventivabili di eventuali noleggi o nuovi acquisti.

Le predette iniziative e verifiche sono condizioni preliminari per assumere, da parte delle Amministrazioni, le conseguenti determinazioni di autorizzazione all'uso dell'auto propria per ragioni di istituto diverse dalle ispettive di verifica e controllo, allo scopo di conciliare il rigore della norma di cui all'art. 6, comma 12, D.L. n° 78/2010 con la più efficace ed economica erogazione dei servizi socio sanitari e la gestione del personale a ciò preposto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
  • Visto l'art. 6 D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010;
  • Vista la circolare n. 36 del 22.10.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  • Viste le deliberazioni della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo n. 8/2011 e n. 9/2011;
  • Vista la deliberazione di Giunta n. 1101 in data 1101 del 26.7.2011;

delibera

1.      Richiamate le premesse, a modifica di quanto stabilito con la deliberazione n° 1101 in data 26.7.2011, di disporre che l'importo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dal personale dipendente del S.S.R autorizzato all'uso del proprio mezzo, relativamente alle missioni individuate alla lettera B) del ridetto provvedimento giuntale, sia fissato nel costo medio per chilometro sostenuto dalle Aziende ULSS per l'impiego del proprio parco auto, comprensivo dei costi per l'acquisto del carburante, diverso da GPL e metano, e per la manutenzione ordinaria degli automezzi, ivi compresa l'usura degli pneumatici nonché della spesa sostenuta per l'assicurazione "RC" obbligatoria e la tassa automobilistica;

2.      di ribadire che, per ragioni di economicità, il ristoro forfetario continuerà ad essere determinato in un importo non superiore al costo medio aziendale più basso quale risultante dalla rilevazione effettuata, e sarà in concreto stabilito dal Segretario regionale per la Sanità, con cadenza annuale, all'esito dell'acquisizione dei dati pertinenti presso le Aziende ed Enti del S.S.R.;

3.      di incaricare il Segretario regionale per la Sanità di rideterminare l'entità del ristoro forfetario secondo le modalità definite ai precedenti punti 1. e 2. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto;

4.      di ribadire altresì le restanti disposizioni assunte con il provvedimento n° 1101/11;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.      di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento.

Torna indietro