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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2370 del 29 dicembre 2011
Istituzione del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.
Note per la trasparenza:
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Le crescenti aspettative individuali di salute ed il continuo progresso scientifico e tecnologico da una parte e la necessità, dall'altra, di contenere e razionalizzare la spesa sanitaria pubblica - destinata altrimenti a seguire una dinamica di incremento dei costi per beni e servizi - rendono necessario garantire la sostenibilità della spesa sanitaria e l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse anche attraverso l'adozione di disposizioni volte a razionalizzare, a contenere e, possibilmente, a ridurre la spesa per beni e servizi, sanitari e non sanitari.
L'istituto delle centrali di committenza nasce dall'esigenza di razionalizzare gli acquisti di beni e servizi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, mediante una programmazione coordinata della spesa delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la centralizzazione degli acquisti; ciò favorisce l'ottenimento di risparmi su alcune tipologie di beni e servizi, sia in termini di prezzi unitari, sia mediante la riduzione dei costi di gestione delle procedure di gara, oltre a permettere una migliore omogeneizzazione degli standard dei beni e servizi richiesti.
Il legislatore è più volte intervenuto in materia, con numerosi provvedimenti aventi la finalità di potenziare ed agevolare il ricorso alla centralizzazione per rispondere in modo più efficace ai fabbisogni della P.A.: con l'art. 33 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., in particolare, è stata prevista, in recepimento della disciplina comunitaria, la possibilità per le PP.AA. di fare ricorso alle centrali di committenza, e successivamente è stata individuata la centrale di committenza per la programmazione dei fabbisogni, la presenza qualificata di centri di acquisto pubblici, il sistema di controllo dei consumi e delle prestazioni e lo sviluppo di un sistema a rete per diverse PP.AA.
Il più recente D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" stabilisce l'attribuzione di quote premiali aggiuntive alle Regioni che prevedano l'istituzione delle Centrali Regionali per gli acquisti; l'art. 9, comma 2, di tale Decreto, in particolare, sancisce che "...con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto...".
Nella Regione del Veneto la DGR 4206/2008 ha istituito, presso la Segreteria regionale Sanità e Sociale, il Centro Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS), quale sviluppo naturale del Progetto Regionale Acquisti, avviato nel 2002 dalla DGR 702/2002.
La citata DGR 4206/2008, in attuazione delle disposizioni normative volte a stabilire a livello regionale il rispetto del Patto di Stabilità interno mediante l'adozione di tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, ha attribuito al CRAS la funzione di Centrale di Committenza, ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Nella medesima DGR 4206 venivano definiti anche l'organizzazione ed il funzionamento del CRAS attraverso dei comitati di supporto, oltre che l'organizzazione interna e le attività che le singole Aziende Sanitarie dovevano impegnarsi ad eseguire per la piena operatività dello stesso.
L'esperienza regionale di acquisti centralizzati ha dimostrato che, per determinate categorie di beni e servizi, caratterizzati da un alto grado di standardizzazione e che si prestano ad una elevata omogeneità di utilizzo (es. farmaci, siringhe, garze, ausili per incontinenza, ecc..), il mercato è in grado di rispondere positivamente alle strategie regionali intraprese, attraverso l'offerta di prodotti competitivi, sia sotto il profilo economico che qualitativo, permettendo interessanti riduzioni dei prezzi unitari di acquisto.
Preso atto delle economie di spesa riscontrate e della normativa - che si è andata consolidando nel corso degli anni - sui vantaggi della centralizzazione degli acquisti, intesi come procedure di affidamento, si ritiene di mantenere in capo alla Regione il compito di centralizzare le procedure di acquisizione con riferimento non solo ad acquisti omogenei e standardizzabili, ma anche a tutti quelli strategici e non, che possono avere una forte rilevanza economica, attraverso una nuova configurazione più consona alla realizzazione degli obiettivi regionali e statali in materia di spesa sanitaria per beni e servizi.
Inoltre, il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163" ha posto ulteriore incisività alle centrali di committenza, in quanto esse possono svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti.
Il processo di approvvigionamento di beni e servizi risulta essere trasversale a livello di ogni singola Azienda Sanitaria nel continuo perseguire le esigenze interne di efficacia, di efficienza e di qualità, in presenza di risorse scarse e di rigide esigenze sul piano della qualità dei prodotti e delle prestazioni in appalto.
Per conseguire tali finalità è necessario che il processo di acquisto sia partecipativo e condiviso ed interessi i diversi professionisti che intervengono nelle scelte e nelle attività caratterizzanti l'intero processo, mediante l'apporto professionale e lo scambio di informazioni sulle reali necessità e sulla corretta e appropriata traduzione dei fabbisogni in termini di caratteristiche tecniche o funzionali di un bene/servizio.
Per meglio rispondere alle sopravvenute disposizioni normative e per garantire una sempre maggiore collaborazione tra la Regione ed Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nel complesso e strategico processo di approvvigionamento si rende quindi necessaria un'evoluzione del ruolo e dell'organizzazione del Centro Regionale Acquisti, al fine del conseguimento di una migliore performance dell'intero sistema sanitario in termini di approvvigionamenti e appalti, oltre che nel rispetto dei sempre più stringenti vincoli di bilancio.
L'esigenza di un'organizzazione più rispondente alle attuali necessità trova un'efficace soluzione in una delle strutturazioni regionali individuate dalla DGR n. 14 del 11/1/2011 recante "Nuove disposizione in materia di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati", che ha definito le tipologie di strutture regionali nelle quali possono essere organizzate specifiche attività di supporto informativo alla programmazione regionale, oppure che insistano su speciali aree di intervento o di bisogno.
Tra le tipologie previste dalla DGR 14/2011, quella che risulta più adeguata e funzionale alle suesposte finalità, alle attività ed al tipo di organizzazione e gestione del CRAS è il Coordinamento Regionale, il quale - come definito dalla DGR 4532/2007 - concorre attivamente al raggiungimento degli obiettivi di programmazione regionale, costituisce riferimento strategico per ambiti allargati di attività e svolge funzioni di coordinamento unitario di differenti realtà organizzate secondo un modello di "rete".
Pertanto si rende necessaria ed opportuna l'istituzione del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, la cui gestione economica-finanziaria sarà affidata all'Azienda Ospedaliera di Padova e la cui finalità principale - ma non esclusiva - è quella di espletare procedure di acquisto approvate dalla Giunta Regionale, la quale provvederà anche a definirne gli obiettivi, il piano di attività e le risorse necessarie, in ragione degli obiettivi e dei sistemi premiali regionale e statale, mentre viene demandata al Segretario regionale per la Sanità l'adozione di ogni ulteriore atto relativo alla definizione e regolamentazione del modello di funzionamento e dell'organizzazione per moduli del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, e di ogni altro specifico elemento e requisito organizzativo e funzionale, anche in conformità a quanto previsto dalla DGR 14/2011.
Nell'ambito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità viene istituito un Comitato Strategico, formato da esperti nominati dal Segretario regionale per la Sanità, che coadiuva e supporta il Responsabile con funzioni propositive, progettuali e di coordinamento, al fine di assicurare un allineamento delle strategie e degli obiettivi regionali con quelli aziendali.
L'evoluzione del Centro Regionale Acquisti in Coordinamento Regionale ne fa assumere una piena e completa caratterizzazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione del Veneto la quale, secondo la definizione dell'art. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., acquista forniture o servizi destinati ad Amministrazioni aggiudicatrici o altri Enti aggiudicatori o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad Amministrazioni aggiudicatrici o altri Enti aggiudicatori.
L'istituzione del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità quale Centrale di Committenza permette inoltre alla Regione di realizzare in modo più efficace le attività finalizzate all'erogazione di misure premiali individuate dal citato D.Lgs. n. 149/2011. Tale normativa, come già illustrato, prevede un sistema premiante nei confronti degli Enti finanziariamente virtuosi e, di converso, sanzionatorio verso quegli Enti che non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica loro assegnati.
L'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2011, in particolare, prevede una specifica misura premiale a favore delle Regioni che istituiscono una Centrale Unica per gli acquisti e l'aggiudicazione di una determinata mole di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012.
L'istituzione del Coordinamento in parola permetterà quindi di perseguire tra le finalità specifiche anche quelle proprie della Centrale di Committenza (pianificazione dei fabbisogni, programmazione procedure di gara o di affidamento, espletamento procedure concorsuali, ecc.) in un'ottica di miglioramento tecnologico, attraverso un'informatizzazione della raccolta dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie, di espletamento delle procedure con sistemi telematici, come ad esempio il sistema dinamico di acquisizione, verifica ed analisi dei risultati, e di controllo, in fase di esecuzione delle procedure appaltate, dei consumi dei prodotti/servizi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
· Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
· Vista la Legge n. 405 del 16/11/2001;
· Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
· Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006;
· Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;
· Visto il Decreto Legislativo n. 149 del 6/9/2011;
· Viste le proprie deliberazioni n. 702 del 9 aprile 2002, n. 886 del 3 aprile 2007, n. 4532 del 28 dicembre 2007, n. 4206 del 30 dicembre 2008 e n. 14 dell'11 gennaio 2011;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, quale Centrale di Committenza regionale;
3. di stabilire che il Coordinamento prenderà decisioni attraverso la figura di un Responsabile e di quella di un Comitato Strategico di supporto al Responsabile stesso, al fine di assicurare un allineamento delle strategie e degli obiettivi regionali con quelli aziendali;
4. di affidare la gestione economico-finanziaria del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità all'Azienda Ospedaliera di Padova;
5. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione degli obiettivi, del piano di attività e delle risorse necessarie in ragione degli obiettivi e dei sistemi premiali regionale e statale;
6. di delegare al Segretario regionale per la Sanità l'adozione di ogni ulteriore atto volto alla definizione e regolamentazione del modello di funzionamento e dell'organizzazione per moduli del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, compresa la nomina dei componenti del Comitato Strategico di supporto al Responsabile, oltre che di ogni altro specifico elemento e requisito organizzativo e funzionale, anche in conformità a quanto previsto dalla DGR 14/2011;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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