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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 07 febbraio 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 24 del 17 gennaio 2012

Certificazione della percentuale di RD dell'anno 2010 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica - L. R. n. 24 del 16.08.2002 e provvedimenti di Giunta regionale collegati.

Note per la trasparenza:

Viene approvata la percentuale di Raccolta Differenziata (RD) di ciascun Comune del Veneto da riconoscere ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a far data dal 01/01/2011.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La Legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 (commi dal 24 al 41) istituisce, dal 1°gennaio 1996, un "tributo speciale" per il conferimento di rifiuti solidi in discarica destinato a finanziare iniziative in campo ambientale. Il tributo, corrisposto da ciascun conferitore sulla base dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, viene escusso dal gestore e versato in un apposito fondo regionale secondo modalità e tempistiche regolamentate dall'Amministrazione regionale con specifici provvedimenti.

In Veneto suddette modalità trovano apposita disciplina nell'art. 39 della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, che individua - tra l'altro - anche i criteri da adottare per la riduzione dell'ecotassa ai Comuni che hanno raggiunto determinate percentuali di raccolta differenziata.

In particolare, il comma 5 del richiamato art. 39, stabilisce che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da riconoscere ai diversi Comuni conferitori, deve essere certificato annualmente dall'ARPAV- Osservatorio Regionale Rifiuti sulla base di quanto dichiarato da ciascun Ente per l'annualità precedente. L'accertamento sulle certificazioni trasmesse dagli Enti per l'annualità 2010, è stato effettuato nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite dalla DGR n. 3918 del 30/12/2002 così come integrata e/o parzialmente modificata da successivi provvedimenti e l'esito dello stesso comunicato alla competente Struttura regionale con nota prot. n. 98515 del 26/08/2011 per il seguito di competenza.

Sulla base di quanto notificato, risulta confermato che la quasi totalità dei Comuni del Veneto hanno raggiunto percentuali di raccolta differenziata (RD) ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica, superiori al 50 % e solo un numero esiguo di Comuni, valori percentuali che non consentono le agevolazioni tributarie previste per legge. In particolare, ben n. 571 Comuni del Veneto risultano assoggettati al pagamento del tributo speciale nella misura del 30% (7,75 €/t) in quanto hanno superato la percentuale di RD del 50% e trasmesso congrua documentazione entro i termini necessari per consentire la certificazione di cui all'art. 39 della L. R. 3 del 2000 all'ARPAV- Osservatorio Regionale Rifiuti; n. 8 Amministrazioni comunali risultano assoggettate al pagamento del tributo speciale nella misura del 65% (16,78 €/t) in quanto aventi percentuali di RD comprese tra 35 e 50 % di RD e solo n. 2 Comuni assoggettati al pagamento dello stesso nella misura intera (25,82 €/t) perché con percentuali di RD inferiori al 35%.

A compendio di quanto detto, viene posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, l' Allegato A che riporta l'elenco delle sole Amministrazioni comunali assoggettate alla riduzione del tributo speciale nella misura del 65% (16,78 €/t) e l'elenco dei Comuni veneti assoggettati al pagamento del tributo speciale nella misura intera (25,82 €/t).

Va da sé che i restanti 571 Comuni che non compaiono in suddetto allegato A sono tenuti al pagamento del tributo speciale nella misura del 30% (7,75 €/t).

Da ultimo si evidenzia che con la DGR n. 170 del 22 febbraio 2011 è stato stabilito che l'esame di eventuali istanze di revisione presentate da parte di Comuni inadempienti, sarebbe stato preso in considerazione nei successivi provvedimenti di Giunta regionale, e ciò, al fine di non causare ritardi nell'adozione della deliberazione stessa.

A tal proposito si rileva che, allo stato attuale, risultano pervenute due "istanze di revisione", una dal Comune di Lusiana - VI (nota prot. n. 9221/10 del 29 ottobre 2010) e l'altra dal Comune di Schio - VI (nota prot. n. 22112 del 16 marzo 2011).

Valutate le motivazioni esposte e sentito nel merito l'Osservatorio, si ritiene di confermare le decisioni assunte con la DGR. n. 170 del 2011 rigettando le istanze presentate, in quanto risulta che in entrambe i casi "la dichiarazione di veridicità" sia stata trasmessa oltre i termini necessari all'Osservatorio, secondo quanto stabilito dalla DGR 3918/02.

Infine si rammenta che la tempistica, per la trasmissione all'Osservatorio Regionale Rifiuti (via Santa Barbara, 5/A - 31100 TREVISO) della documentazione necessaria per usufruire delle agevolazioni relativa all'annualità 2011, è la seguente:

-       Il 29 febbraio 2012, per la presentazione dei dati di cui alla DGR n. 3918/2002 unitamente al report sintetico firmato dal legale rappresentante e alla fotocopia autenticata di un documento d'identità del dichiarante;

-       Il 30 aprile 2012, per la presentazione della documentazione di cui alla DGR n. 1845/2005.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.


LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la DGR n. 3918 del 30/12/2002 e succ. provvedimenti di integrazione e/o parzialmente modifica;

VISTA la DGR n. 330 del 17/02/2009 così come integrata con la DGR n. 1412 del 19/05/2009 e la DGR n. n. 1022 della 23/03/2010;

VISTA la nota prot. n. 98515 del 26/08/2011 dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ARPA Veneto - Servizio Rifiuti e Compostaggio).

delibera

1.            Di dare atto che le scelte attuate dall'Amministrazione regionale in questi anni nel campo dell'incentivazione della raccolta differenziata hanno portato al superamento della soglia del 50 % di RD ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica, in ben 571 comuni, ossia, nella quasi totalità degli Enti comunali del Veneto;

2.            di confermare le decisioni assunte con la DGR n.170 del 2011 rigettando le istanze dei comuni di Lusiana (VI) e di Schio (VI) per le motivazioni espresse in premessa e di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A che riporta l'elenco dei Comuni - suddivisi per classi di raccolta differenziata - tenuti al pagamento del tributo speciale nella misura del 65% (16,78 €/t) e nella misura intera 100% (25,82 €/t);

3.            di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito alla certificazione della percentuale di RD (annualità 2010) decorre dal 01.01.2011;

4.            di invitare tutte le Amministrazioni comunali al rispetto delle scadenze nella presentazione della documentazione prevista per la certificazione della futura percentuale di RD, al fine di consentire l'attività d'istituto in capo all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti. In particolare, per quanto attiene la dichiarazione di veridicità ai sensi della DGR n. 3918 del 2002 da inviare unitamente al report sintetico firmato dal legale rappresentante e alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, la scadenza da rispettare è il 29 febbraio 2012 mentre per la dichiarazione prevista dalla DGR n. 1845 del 2005 il termine ultimo è il 30 aprile 2012. La trasmissione, da effettuarsi all'Osservatorio Regionale Rifiuti (via Santa Barbara, 5/A - 31100 TREVISO) potrà avvenire a mezzo raccomandata A/R, Posta Elettronica Certificata all'indirizzo daptv@pec.arpav.it o via telematica e dovrà essere riferita all'annualità 2011;

5.            di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi, al Ministero Tutela Ambiente, all'ARPAV, all'ISPRA e alle Amministrazioni Provinciali del Veneto;

6.            di demandare alla Direzione Tutela Ambiente la comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente provvedimento nonché i riferimenti del sito regionale da cui è possibile scaricare lo stesso ai seguenti destinatari: Sezione Regionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Consorzi Obbligatori ed all'Unioncamere, Ambiti Territoriali Ottimali (e laddove non ancora costituiti Enti responsabili di Bacino), Comuni del Veneto e Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani;

7.            di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.            di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B. U. R. della Regione del Veneto e sul sito Internet ufficiale della Regione del Veneto;

9.            avverso la presente deliberazione, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

(seguono allegati)

24_AllegatoA_237521.pdf

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