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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 27 gennaio 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2413 del 29 dicembre 2011

Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale istituite ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, nonché delle Autorità d'ambito territoriale ottimale istituite ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3. Disciplina transitoria in materia di erogazione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani nelle more dell'esercizio della delega prevista dall'art. 1, comma 1-quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 concernente la soppressione delle Autorità d'ambito. Nomina di Commissari regionali. Revoca della DGRV n. 343 del 29 marzo 2011, della DGRV n. 421 del 12 aprile 2011 e della DGRV n. 2157 del 13 dicembre 2011.

Note per la trasparenza:

In attesa dell'emanazione delle leggi regionali che individueranno i Soggetti istituzionalmente deputati a svolgere le funzioni delle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ottimale e considerata l'imminente scadenza del termine fissato dall'art. 1, comma 186-bis della legge n. 191 del 2009, viene definita una disciplina transitoria per assicurare la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante la nomina di Commissari regionali.

In ragione delle sopravvenienze intervenute successivamente all'approvazione della DGRV n. 343 del 29 marzo 2011 si dispone la revoca della medesima, nonché la revoca della DGRV n. 421 del 12 aprile 2011 che ne disponeva la sospensione sino al 31 dicembre 2011. Si dispone, altresì, la revoca della DGRV n. 2157 del 13 dicembre 2011.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 26 marzo 2010, n. 42, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" (G.U. n. 72 del 27.03.2010), ha introdotto all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il comma 186-bis stabilisce che:

"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" (ovverossia dal 01.01.2011).

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, rubricato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha posticipato al 31.03.2011 il termine stabilito dall'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Nell'esercizio della delega conferita con la legge n. 42 del 2010, la Giunta regionale, con deliberazione n. DDL/3 del 22 febbraio 2011, approvava il disegno di legge n. DDL/3 (in seguito rubricato n 156 del 2011 'disposizioni in materia di risorse idriche'), che veniva licenziato con parere favorevole all'unanimità dalla VII^ Commissione consiliare il 16.09.2011. Con deliberazione n. DDL/5 de1 15 marzo 2011, la Giunta regionale emanava la disciplina per il periodo transitorio in pendenza della formale approvazione consiliare della normativa di cui al disegno di legge n. 3/2011.

Per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti urbani, con DGR n. 1366 del 18 maggio 2010 la Giunta regionale adottava il disegno di legge n. 2/2011 recante "Attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti urbani" che è attualmente all'esame della competente commissione consiliare.

Nel frattempo, avverso la disposizione che ha disposto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale, la Regione del Veneto proponeva ricorso in via principale alla Corte costituzionale per lesione della propria competenza legislativa, amministrativa e finanziaria, come da autorizzazione assunta con DGR n. 1366 del 18 maggio 2010.

Nelle more della definizione del giudizio costituzionale e della conclusione dell'iter legislativo dei progetti di legge sopra richiamati, dovendo assicurare la regolare erogazione dei servizi in esame, la Giunta regionale, con DGRV n. 343 del 29 marzo 2011, affidava ai Commissari regionali l'esercizio delle funzioni individuate nell'allegato A della deliberazione medesima. Tali soggetti venivano individuati nei Presidenti delle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ottimale e nei Presidenti delle Province per i supersiti Enti responsabili di bacino; i Commissari restavano in carica sino all'emanazione delle leggi regionali di riordino dei rispettivi settori e, comunque, non oltre nove mesi dalla pubblicazione di queste.

Dopo la pubblicazione della DGRV n. 343 del 2011, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, rubricato "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", pubblicato nella G.U. n. 74 del 31 marzo 2011, il termine stabilito dall'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, veniva prorogato al 31 dicembre 2011.

In ragione di questa sopravvenienza, con D.G.R. n. 421 del 12 aprile 2011 veniva disposta la sospensione della D.G.R. n. 343 del 29 marzo 2011 per un periodo pari alla durata della proroga di cui al citato decreto presidenziale ovvero sino al 31 dicembre 2011.

Nel contempo, con sentenza n. 128 del 4 aprile 2011, la Corte costituzionale, pur ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 c. 1-quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42, dichiarava 'che la stessa norma censurata, nel prevedere che 'le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già eserciate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza', riserva al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e del servizio integrato dei rifiuti urbani, nonché forma di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati'.

Tanto premesso, se alla scadenza del termine indicato nel DPCM 25 marzo 2011 non fosse completato l'iter legislativo per l'emanazione della disciplina regionale in parola, si assisterebbe ad un'interruzione dei servizi pubblici essenziali di distribuzione e collettamento delle acque e di raccolta dei rifiuti urbani, con grave pregiudizio, in ultima istanza, per l'ambiente e la salute dei cittadini amministrati.

Considerata la gravità e l'urgenza delle circostanze enunciate, si ritiene opportuno, pertanto, proporre l'adozione di una disciplina transitoria che valga a scongiurare, nelle more dell'approvazione delle leggi regionali regolanti le rispettive materie, l'interruzione dei servizi ambientali e che, nel contempo, assicuri la prosecuzione delle attività che rientrano nella gestione ordinaria e di quelle svolte in forma integrata a livello sovra comunale.

Vale la pena rammentare, peraltro, che a seguito della sopravvenuta proroga del termine fissato per la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale, nonché in ragione della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale che, per quanto surriferito, ha chiuso il giudizio di legittimità costituzionale della legge n. 42 del 2010, è mutata la situazione di fatto posta a fondamento della DGRV n 343 del 2011, la quale, ancorché sospesa sino al 31 dicembre 2011 per effetto della DGRV n. 421 del 2011, non è idonea a produrre i propri effetti alla scadenza del suddetto termine e deve essere, in quanto provvedimento ad efficacia durevole, revocata ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. Tale revoca, trattandosi di atto sospeso e quindi non produttivo d'effetti, non comporta alcun pregiudizio per soggetti terzi direttamente interessati. Viene conseguentemente revocata anche la DGRV n. 421 del 2011 a seguito della revoca dell'atto presupposto.

Pertanto, a mente di quanto precede, si propone alla Giunta di provvedere alla nomina, per ogni Autorità d'ambito territoriale ottimale e per ogni Ente responsabile di bacino superstite, di un Commissario regionale individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15, "Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione" nei Soggetti indicati nell'Allegato A, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Con il presente provvedimento si propone, quindi, la nomina di un Commissario per ciascuna Autorità d'ambito territoriale ottimale, già istituita ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, nonché per ciascuna Autorità d'ambito territoriale ottimale e per ogni superstite Ente responsabile di bacino istituiti ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, individuando i Soggetti indicati nell'elenco di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai quali sono affidati i compiti specificati nel medesimo Allegato A.

Per quanto riguarda l'Autorità d'ambito territoriale interregionale "Lemene" del servizio idrico integrato, si ritiene di proporre alla Giunta regionale la nomina del Presidente della medesima Autorità quale Commissario delegato alla gestione dell'attività ordinaria, salvo eventuali accordi con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che il Presidente della Giunta regionale o Suo delegato è autorizzato a sottoscrivere con la presente deliberazione.

Sia per il servizio idrico integrato sia per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, gli incarichi di Commissario regionale, decorrono dal 1° gennaio 2012 e terminano, per effetto dell'operatività dei nuovi Soggetti istituzionali che saranno individuati dalle rispettive leggi regionali di riordino dei settori, in corso di approvazione, e comunque, non oltre nove mesi dalla pubblicazione di queste ultime. L'operatività dei nuovi Soggetti istituzionali interverrà con la nomina dei Presidenti dei medesimi secondo le modalità previste dalle leggi regionali di riordino delle rispettive materie e dai provvedimenti conseguenti.

Gli incarichi di Commissario regionale, da espletare mediante l'adempimento degli obblighi indicati nell'Allegato A, sono finalizzati ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni svolte dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale e dagli Enti responsabili di bacino tuttora esistenti, in ciò avvalendosi del personale in servizio presso le medesime strutture.

Peraltro, in ragione di una eventuale disposizione di rango statale che proroghi il termine per la soppressione delle Autorità d'ambito territoriali ottimali istituite ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, nonché delle Autorità d'ambito territoriali ottimali e dei superstiti Enti responsabili di bacino istituiti ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, si prevede di disporre, sin d'ora, la sospensione dell'efficacia del presente provvedimento, nella parte inerente la nomina dei Commissari regionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 32 dello Statuto;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed, in particolare, l'art. 21-quinquies;

VISTA il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;

VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011;

VISTE la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 e la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15;

VISTE la DGRV n. 1366 del 18 maggio 2010, DDL/3 del 22 febbraio 2011, DDL/5 de1 15 marzo 2011, la DGRV n. 343 del 29 marzo 2011, la DGRV n. 421 del 12 aprile 2011 e la DGRV n. 2157 del 13 dicembre 2011;

delibera

1.       di affidare a Commissari regionali i compiti specificati nell'elenco di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nominando i Soggetti indicati nel medesimo Allegato A, rispettivamente per ciascuna Autorità d'ambito territoriale ottimale istituita ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, nonché per ciascuna Autorità d'ambito territoriale ottimale e per ogni superstite Ente responsabile di bacino istituiti ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

2.       di stabilire che gli incarichi di Commissario regionale sono conferiti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15, "Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione", decorrono dal 1° gennaio 2012 e terminano, per effetto dell'operatività dei nuovi Soggetti istituzionali individuati dalle leggi regionali di riordino delle rispettive materie, in corso di approvazione e, comunque, non oltre nove mesi dalla pubblicazione di queste ultime. L'operatività dei nuovi Soggetti istituzionali interverrà con la nomina dei Presidenti dei medesimi secondo le modalità previste dalle leggi regionali di riordino delle rispettive materie e dai provvedimenti conseguenti;

3.       di precisare che gli incarichi di Commissario regionale, da espletare mediante l'adempimento degli obblighi indicati nell'Allegato A, sono finalizzati ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni svolte dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale e dai superstiti Enti responsabili di bacino, in ciò avvalendosi del personale in servizio presso le medesime strutture;

4.       di stabilire che, per quanto riguarda l'Autorità d'ambito territoriale interregionale "Lemene" del servizio idrico integrato, la Giunta regionale ritiene di nominare il Presidente della medesima Autorità quale Commissario delegato alla gestione dell'attività ordinaria, salvo eventuali accordi con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che il Presidente della Giunta regionale o Suo delegato è autorizzato a sottoscrivere con la presente deliberazione;

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale in base a quanto previsto nell'Allegato A;

6.       di demandare al Dirigente regionale competente per le specifiche materie l'esecuzione del presente provvedimento adottando tutti gli atti ad esso connessi;

7.       di revocare la DGR n. 343 del 29 marzo 2011 che non ha prodotto e non produrrà effetti e conseguentemente la DGR n. 421 del 12 aprile 2011 che ne ha sospeso gli effetti;

8.       di revocare, altresì, la DGRV n. 2157 del 13 dicembre 2011;

9.       di disporre, sin d'ora, la sospensione dell'efficacia del presente provvedimento, ad eccezione dei suindicati punti 4, 7 e 8, qualora sopravvenisse una disposizione di rango statale che proroghi il termine per la soppressione delle Autorità d'ambito territoriali ottimali istituite ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, nonché delle Autorità d'ambito territoriali ottimali e dei superstiti Enti responsabili di bacino istituiti ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

10.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di comunicarlo ai Presidenti delle Autorità d'ambito territoriale ottimale istituite ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, nonché ai Presidenti delle Autorità d'ambito territoriale ottimale ed ai Presidenti dei superstiti Enti responsabili di bacino istituiti ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

(seguono allegati)

2413_AllegatoA_237320.pdf

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