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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 17 gennaio 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2339 del 29 dicembre 2011

Azienda Sanitaria n. 12. Hospice: ricognizione e modalità di sviluppo dell'Offerta nell'ambito della vigente Programmazione socio sanitaria

Note per la trasparenza: Determinazione dell'Offerta di posti letto in Hospice nell'Azienda n. 12.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La programmazione regionale definisce i centri residenziali di cure palliative (Hospice) come le strutture facenti parte della rete di assistenza ai pazienti terminali, per l'assistenza in ricovero temporaneo di pazienti affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile o appropriata e, prioritariamente, per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto.

L'Hospice deve, pertanto, essere organizzato in modo da garantire il benessere psicologico e relazionale del malato e dei suoi familiari, il comfort ambientale, la sicurezza nell'utilizzo degli spazi e la tutela della privacy.

L'organizzazione dell'Hospice, inoltre, deve favorire la presenza e la partecipazione dei familiari dei malati, permettendo loro l'accesso senza limiti di orario.

Le strutture devono essere facilmente raggiungibili e le camere di degenza devono essere singole con la possibilità di pernottamento per un familiare.

La Legge Regionale 7/2009 e successivamente la Legge 38/2010 - che costituiscono il nuovo quadro normativo di riferimento - tutelano l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore, come definito dall'articolo 2, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al Decreto Presidente del Consiglio 29.11.2001.

All'Articolo 1 la Legge 38/2010 indica che "... le strutture che erogano cure palliative e terapia del dolore, assicurano un programma di cura individuale, per il malato e la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a)      tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

b)      tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;

c)      adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale, della persona malata e della famiglia."

Nel complessivo sistema regionale, dei 17 Hospice sono risultati attivi 132 posti letto che hanno garantito 1.768 ricoveri con un consumo di 40.553 giornate di degenza e un tasso di occupazione posto letto del 84,5%, la degenza media è di 23,0 giorni. Queste strutture hanno registrato nel Veneto una presenza media giornaliera di 111,4 pazienti.

Per quanto riguarda la situazione dell'Azienda sanitaria n. 12, dal monitoraggio risulta: pl attivati 16, giornate di degenza 5351, pazienti n. 152. (Hospice extra ospedaliero).

Le tipologie di riferimento, sono le seguenti:

Hospice Extra ospedaliero: indice di fabbisogno pari a 0,05 pl per 1.000 abitanti, da integrarsi con la rete degli Hospice Intra ospedaliero fino alla copertura di 0,08 pl per 1.000 abitanti. L'attivazione è subordinata al raggiungimento di almeno il 50% della copertura del locale fabbisogno di ADI dedicata ai malati terminali.

Hospice Intra ospedaliero: collocato all'interno di una struttura ospedaliera e dotato di autonomia funzionale; assistenza sanitaria avanzata specializzata nel trattamento della fase terminale di malattia.

Dalle DGR n. 3223/2002 e DGR n. 751/2005, risultano inoltre 25 pl previsti (attuale fabbisogno 15 pl) di Hospice intra ospedaliero riportati nella scheda regionale delle strutture pre accreditate della Casa di Cura San Marco (di seguito Policlinico).

L'attuale dimensione dell'Offerta nell'ambito della Programmazione socio sanitaria, prevede:

·         Fatebenefratelli, Venezia: pl autorizzati: 8, pl attivai: 8

·         Centro Nazareth, Zelarino: pl autorizzati: 8, pl attivati: 8

·         Villa Elena - Opera S M Carità, 10 pl (per rimodulazione dell'offerta).

Totale: 26 pl extra ospedaliero e 15 pl intra ospedaliero = pl 41 complessivi.

Tale rimodulazione dell'offerta tiene conto del fabbisogno riscontrato dai dati epidemiologici, della organizzazione delle strutture di riferimento e delle modalità di gestione dei Servizi di cui trattasi. In una dimensione formata dall'effettivo bacino di riferimento che, in questo caso, riguarda sia gli assistiti nel territorio dell'Azienda n. 12 che gli assistiti in quello dell'Azienda n. 13. La definizione di un unico bacino territoriale di riferimento qualifica la domanda e l'offerta di prestazioni fornite dall'Hospice.

Altro elemento di sviluppo è connesso con la riorganizzazione dell'Assistenza primaria, avviata con la DGR n. 1666 del 2011, che costituisce il progetto assistenziale per la presa in carico complessivo dei pazienti nella fase terminale della vita.

Conseguentemente si ritiene che il disposto dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, che recita: "il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche" possa trovare applicazione nei confronti di entrambe le Aziende sanitarie n.12 e n.13, legittimandole a stipulare gli accordi di cui trattasi con il Policlinico in relazione ai volumi di attività e ai tetti di spesa fissati dagli indirizzi regionali; per le tariffe si rinvia all'accordo tra le parti in relazione al contenuto della prestazione richiesta ed erogata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

·         Vista la L.R. n. 7/2009;

·         Vista la L. n. 38/2010;

delibera

1.       di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2.       di confermare il contenuto dell'Offerta di Hospice, nell'ambito della programmazione regionale, dell'Azienda n. 12, secondo il seguente quadro di riferimento:

Intra ospedaliero

pl 15 - Policlinico San Marco

extra ospedaliero

pl 8 - Ospedale Fatebenefratelli

pl 8 - Centro Nazareth

pl 10 - Villa Elena Opera S.M Carità

Totale: 26 pl extra ospedaliero e 15 pl intra ospedaliero = pl 41 complessivi

3.       di stabilire che il disposto dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, che recita: "il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche" possa trovare applicazione nei confronti di entrambe le Aziende sanitarie n. 12 e n. 13, legittimandole a stipulare gli accordi di cui trattasi con il Policlinico in relazione ai volumi di attività e ai tetti di spesa fissati dagli indirizzi regionali; per le tariffe si rinvia all'accordo tra le parti in relazione al contenuto della prestazione richiesta ed erogata,

4.       di incaricare le Aziende sanitarie n. 12 e n. 13 dell'esecuzione del presente atto.

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

6.       di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

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