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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 17 gennaio 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2336 del 29 dicembre 2011

Accreditamento istituzionale dell' Istituto Oncologico Veneto "IOV", con sede legale a Padova (PD), via Gattamelata n. 64. Legge regionale 16 agosto 2002 n.22.

Note per la trasparenza:

Rilascio dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria pubblica ai sensi della legge 22/02.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il d. lgs. 502/92, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, ha delineato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, riconosciuto dalla Regione "alle strutture autorizzate, pubbliche e private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale nonchè alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

La Regione Veneto, con la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale. In particolare, l'art. 16 ne ha subordinato il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale, all'accertamento della rispondenza della struttura a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18, individuati dalla Giunta regionale con la dgr n. 2501/04, successivamente modificata ed integrata, e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto, Istituto Oncologico Veneto, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale con nota prot. reg. n. 40936 del 25.01.2010.

L'ente richiedente è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con il decreto regionale n. 51/2009 emesso dal Segretario Regionale per la Sanità.

L'accertamento del possesso dei requisiti di accreditamento, effettuato in data 24-25-26/05/2010 dal gruppo di verifica a tal fine istituito dall'Agenzia regionale socio sanitaria per il Veneto, si è concluso con il rilascio di parere positivo, come si evince dalla documentazione agli atti.

È altresì favorevole il parere rilasciato dall'ARSS in esito alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalla struttura richiedente, come ulteriormente si evince dalla relazione di rispondenza agli atti.

Nella seduta del 24.10.2011, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) considerati i rapporti di verifica e la relativa relazione di rispondenza ai requisiti per l'accreditamento istituzionale trasmessi dall'Agenzia regionale socio sanitaria, esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, nei termini di cui alla verifica condotta come sopra, per le funzioni coerenti con le scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02.

Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui alla lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02, in quanto le funzioni già provvisoriamente accreditate, per le quali è stato chiesto l'accreditamento istituzionale, trovano rispondenza nelle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale con riferimento alla sede indicata nella domanda e oggetto di verifica;

L'istanza presentata dalla struttura, ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale per le funzioni di cui agli atti di programmazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421";

Visto il d. lgs 299/1999 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr n. 2501 del 06.08.2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la dgr n.199/2007, presa d'atto del conferimento/attivazione delle unità operative sanitarie all'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV) ed istituzione della scheda di dotazione ospedaliera;

Vista la dgr n. 2139/2007, "DGR n. 199/2007 - attuazione, parere di congruità sul provvedimento n. 157/2007, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, della LR 56/94 e 39 della LR 55/94";

Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

delibera

1        di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'accreditamento istituzionale a favore dell' Istituto Oncologico Veneto, per le funzioni esercitate in coerenza con la programmazione socio sanitaria regionale;

2        di sottoporre la struttura in oggetto a verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, entro un triennio dal rilascio del presente provvedimento;

3        di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4        di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

5        di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata;

6        di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del medesimo

7        di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8        di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

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