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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 10 gennaio 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2215 del 20 dicembre 2011

Programma regionale d'Educazione Continua in Medicina (ECM) anno 2011. Approvazione dei requisiti e delle procedure di accreditamento dei Provider regionali. Piano regionale della formazione Impegno di spesa.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Con la presente delibera, si procede ad approvare il Disciplinare che pianifica le procedure per l'accreditamento dei soggetti che erogano formazione continua in medicina, secondo un adempimento obbligatorio previsto dagli Accordi Stato-Regioni vigenti e per certificare il raggiungimento degli obiettivi fissati al Tavolo di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con deliberazione n. 3600 del 13 dicembre 2002, ha dato piena realizzazione fin dalla fase sperimentale al sistema di formazione continua che costituisce lo strumento finalizzato a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali nonché a supportare i comportamenti degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

Con DGR n. 2220 del 21 settembre 2010, la Regione del Veneto ha recepito gli Accordi Stato-Regioni del 2007 e del 2009, manifestando così la propria volontà di dare attuazione al nuovo regime di ECM. Gli Accordi suddetti delineano le nuove regole per il sistema di accreditamento della formazione continua ed, in particolare, l'Accordo del 5 novembre 2009 definisce i requisiti minimi richiesti per l'accreditamento dei "Provider", cioè di soggetti che sono abilitati ad erogare formazione ai fini ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.

La fase attuativa degli Accordi Stato-Regioni di cui trattasi, prevede il passaggio da un sistema di accreditamento degli eventi, ad un sistema di accreditamento dei Provider, e l'avvio di un sistema di valutazione della qualità della formazione erogata, attraverso organismi a ciò preposti ed individuati a livello nazionale.

L'Accordo Stato-Regioni del 2009 prevede due distinti livelli di accreditamento dei Provider: uno nazionale, per i soggetti che erogano formazione nell'ambito territoriale di più Regioni, e uno regionale, per i soggetti che erogano formazione solo nell'ambito di una Regione.

Destinatari dell'accreditamento sono tutti i soggetti pubblici e privati che operano nella formazione continua in sanità, in grado di garantire una formazione obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità, e che intendono svolgere la propria azione nei diversi ambiti territoriali di riferimento.

La Regione del Veneto, attraverso la Commissione Regionale ECM, ha predisposto il disciplinare attuativo delle linee di indirizzo nazionali, definendo i criteri e i requisiti per l'accreditamento dei propri Provider "Disciplinare e requisiti per l'accreditamento dei Provider ECM nella Regione del Veneto" (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Disciplinare (Allegato A) di cui trattasi si compone di tre distinti documenti: uno regolamentare, organizzato per articoli, uno tabellare, elencativo dei requisiti richiesti e della documentazione che deve essere prodotta dal Provider (A1) e uno di tipo tecnico, che riporta puntualmente le specifiche funzionali stabilite a livello nazionale, a cui i Provider devono attenersi per ottenere l'accreditamento (A2).

Dall'anno 2012 si procederà conseguentemente e in ottemperanza agli obblighi nazionali in materia di LEA, all'accreditamento dei Provider per i quali è previsto un obbligo di accreditamento regionale e precisamente:

- Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

- Altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati;

- Enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale.

Gli Accordi vigenti prevedono inoltre che possano essere accreditati a livello regionale anche altri soggetti, purché gli stessi svolgano le proprie attività esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Ente accreditante.

Per questi soggetti, verso i quali non sussiste un obbligo regionale di procedere al loro accreditamento, viene prevista una fase di transizione, almeno fino al 30 giugno 2012, al fine di consentire il passaggio dal regime sperimentale a quello di consolidamento del processo di accreditamento dei Provider. Questo periodo transitorio verrà monitorato con cadenza programmata, al fine di valutarne il superamento; a tale monitoraggio provvede la Regione avvalendosi delle proprie strutture e funzioni di supporto, in sintonia con le determinazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

In fase di prima applicazione, la Regione del Veneto riconosce l'accreditamentocome Provider ai seguenti soggetti:

- Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

- Istituto Oncologico Veneto.

Per questi soggetti la verifica dei requisiti avverrà con una procedura semplificata, attraverso l'accesso all'area riservata del sito dell'ECM regionale, che consente di utilizzare da subito le nuove funzionalità previste dalla piattaforma informatica del Sistema Veneto di Educazione Continua in Medicina. La semplificazione prevede tra l'altro l'autocertificazione del Legale Rappresentante del possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare (Allegato A), lasciando in capo agli uffici regionali l'onere della eventuale verifica ex post.Il modello di autocertificazione "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante"è riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B).

Le Aziende Sanitarie della Regione, ai fini del riconoscimento della loro status di Provider, devono allegare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Piano Formativo Aziendale, validato nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare (Allegato A), i cui eventi saranno erogabili nel corso dell'anno successivo. Per l'anno 2012, la trasmissione della documentazione di cui sopra dovrà avvenire in concomitanza con l'accesso alla nuova procedura informatica e comunque non oltre 60 giorni dall'inizio dell'utilizzo della stessa.

L'accreditamento dei Provider, previsto a titolo oneroso dalle normative nazionali vigenti per tutti i soggetti pubblici e privati, sarà effettuato senza oneri a favore delle sole Aziende del SSR, con validità esclusiva per l'ambito territoriale della Regione del Veneto.

Al fine di ottenere l'accreditamento standard, le Aziende Sanitarie Provider in accreditamento provvisorio, saranno sottoposte alle verifiche dell'Osservatorio regionale per la Formazione Continua, istituito ai sensi della DGR 749 del 7 giugno 2011.

Nel corso dell'anno 2012, la Regione accrediterà anche i soggetti verso i quali sussiste l'obbligo di procedere all'accreditamento a livello regionale e precisamente:

- Soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati;

- Enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale.

L'accreditamento di altri soggetti pubblici e privati sarà disposto per singola categoria, secondo la natura giuridica del soggetto, con specifici atti amministrativi regionali.

Da parte dei suddetti soggetti è dovuto un contributo annuale alle spese, a parziale copertura degli oneri diretti e indiretti a carico della Regione, per l'espletamento delle attività di competenza e per gli Organismi di governo dell'ECM (Consulta delle Professioni, Commissione regionale ECM e Osservatorio per la Formazione Continua).

Tale contributo è stato calcolato prendendo a riferimento le tariffe stabilite a livello nazionale dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ed effettuando sulle stesse una riduzione del 70% in considerazione del fatto che l'ambito di operatività dei Provider regionali è limitato al territorio veneto.

Ad esclusione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, per le quali non è previsto il versamento di alcun contributo come sopra detto, per tutti gli altri soggetti il rilascio dell'accreditamento e/o il mantenimento dello status di Provider sarà subordinato alla regolarità dei versamenti.

I Provider regionali accreditati verseranno le quote rappresentate nella tabella che segue:

Quota fissa annuale per ogni Provider accreditato

€ 775,00

Importo per ogni singolo evento contenuto nel Piano formativo annuale

fino a 10 crediti ECM € 77,00

ogni credito ECM oltre i 10 € 9,00

(fino ad un massimo di 45 crediti per evento)

Al riguardo, ed al fine di agevolare le procedure amministrative di controllo e verifica dei pagamenti e, in caso di mancato versamento, anche dell'applicazione delle previste sanzioni, risulta necessario provvedere all'istituzione di un apposito capitolo di bilancio di entrata e di un corrispondente capitolo di spesa, nell'ambito dei capitoli della Segreteria regionale sanità, per l'esercizio 2012.

Per l'anno 2011, durante il quale si è mantenuta l'attività di verifica e pesatura degli eventi ECM, analogamente agli anni precedenti, risulta necessario provvedere al finanziamento degli Organismi consultivi e deliberativi che fungono anche da organi di controllo e di verifica della regolarità delle procedure di accreditamento. Tali organismi, le cui funzioni e compiti sono previsti dalle norme di riferimento e da deliberazioni della Giunta regionale, sono i seguenti:

- Consulta delle Professioni;

- Commissione regionale ECM;

- Comitato Tecnico Scientifico.

Con deliberazione n. 3587 del 30 dicembre 2010 la Giunta regionale ha prorogato la Consulta, la Commissione ed il Comitato fino al 30 giugno 2011 e comunque non oltre la messa a regime del sistema, in sintonia con quanto concordato a livello nazionale in ordine all'applicazione dei citati Accordi Stato Regioni del 2007 e del 2009.

Nelle more della nomina dei nuovi organismi di riferimento, a cui si provvederà con successivo atto di competenza della Giunta Regionale, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente le attività della Commissione Regionale ECM, per garantire una idonea offerta formativa ed assicurare la continuità dei processi di adeguamento delle Aziende del SSR, al nuovo regime. La proroga si intende fino al 30 giugno 2012 e comunque non oltre l'adozione della Delibera di nomina dei nuovi organismi.

Per quanto concerne i compensi per i componenti degli Organismi di ECM di cui sopra, previsti in misura di € 100,00 più il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute di lavoro, dalla Delibera n. 1909 dell'8 luglio 2008, si prevede di applicare agli stessi una riduzione del 10%, a far data dal 1 gennaio 2011, in analogia a quanto previsto in materia di riduzione generale dei costi degli apparati politici e amministrativi, dalla Delibera n. 742 del 7 giugno 2011. Pertanto il gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organismi suddetti è quantificato in € 90,00 a seduta più il rimborso delle spese sostenute.

Per l'anno 2011, si provvede quindi all'impegno di spesa dell'importo di € 14.000,00, calcolato sulla base delle sedute svolte dai citati Organismi nell'anno 2010, necessario a garantire l'operatività del sistema di accreditamento.

La somma di € 14.000,00 trova copertura al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale.

Per quanto concerne gli obiettivi formativi nazionali e regionali, che devono essere evidenziati nei Piani di Formazione dei singoli Provider pubblici e privati, così come previsti dall'Accordo Stato Regioni 5 novembre 2009, ed impiegati per orientare i programmi di formazione continua rivolti agli operatori della sanità, si riportano di seguito le aree di particolare rilievo, che sono assunte come prioritarie per la stesura anche del Piano Regionale della Formazione:

· Umanizzazione delle cure:

- Trattamento del dolore acuto e cronico, palliazione;

· Qualità dei sistemi e dei processi clinico assistenziali:

- applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence base practise (EBM, EBN, EBP);

- appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea, sistemi di valutazione verifica e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia;

- aspetti relazionali (comunicazione interna esterna con paziente) e umanizzazione delle cure;

· Conoscenze in tema di competenze specialistiche:

- contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3600/2002, n. 4097/2003, n. 881/2004, n. 357/2005, n. 2684/2006, n. 538/2007, n. 597/2007, n. 2810/2007, n. 1909/2008, n. 2978/2008, n. 3690/2009, n. 2220/2010 e n. 3587/2010;

- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 4532/2007, n. 4209/2008, n. 448/2009 e 268/2010;

- Visti gli Accordi Stato Regioni del 20.12.2001, del 13.03.2003, del 20.05.2004, del 16.03.2006, del 14.12.2006, dell'1.08.2007 e del 5.11.2009;

- Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";]

delibera

  1. di approvare il "Disciplinare e requisiti per l'accreditamento dei Provider ECM nella Regione del Veneto", Allegato A, e la "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante" Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare l'ammontare del contributo alle spese, come in premessa indicato, a parziale copertura degli oneri diretti ed indiretti a carico della Regione, per lo svolgimento delle attività di accreditamento previste dai vigenti Accordi Stato Regioni;
  3. di stabilire che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sono escluse dal versamento del contributo di cui al punto 2);
  4. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR, di formalizzare, alla Direzione Regionale competente, la richiesta per l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio di entrata, dove andranno a confluire i pagamenti effettuati dai Provider accreditati, e di un corrispondente capitolo di spesa, nell'ambito dei capitoli della Segreteria regionale Sanità, per l'esercizio 2012;
  5. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, le attività della Commissione Regionale ECM, di cui alle deliberazioni n. 597 del 13 marzo 2007, n. 1909 dell'8 luglio 2008 e n. 3690 del 30 novembre 2009, fino al 30 giugno 2012 e comunque non oltre l'adozione della Delibera di nomina dei nuovi organismi;
  6. di quantificare in € 90,00 il gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli Organismi di ECM, per ogni seduta, più il rimborso delle spese sostenute, in analogia a quanto previsto in materia di riduzione generale dei costi degli apparati politici ed amministrativi, di cui alla DGR n. 742/2011;
  7. di impegnare l'importo di € 14.000,00 (quattordicimila/00), necessario a garantire l'operatività del sistema di accreditamento, al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 nell'ambito delle somme destinate alle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del Servizio sanitario;
  8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011: corresponsione gettoni di presenza e rimborso delle spese sostenute, di cui al punto 6.;
  9. di incaricare il Dirigente del Servizio Formazione del personale SSR dell'esecuzione del presente atto, nonché della liquidazione della somma di cui al precedente punto 7., previa individuazione, con proprio decreto, delle somme da erogare ai componenti degli Organismi ECM, sulla base del numero di sedute di partecipazione e della presentazione di pezze giustificative inerenti le spese da ciascuno sostenute;
  10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


(seguono allegati)

2215_AllegatoA1_236806.pdf
2215_AllegatoA2_236806.pdf
2215_AllegatoA_236806.pdf
2215_AllegatoB_236806.pdf

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