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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 10 gennaio 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2213 del 20 dicembre 2011

Assistenza ospedaliera nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto: criteri per la determinazione della remunerazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e degli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico.

Note per la trasparenza:

Vengono determinate le modalità di remunerazione dei ricoveri ospedalieri di pazienti non residenti nel Veneto.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e sue successive modifiche ed integrazioni, la Giunta Regionale determina i principi ed i criteri di finanziamento al fine di programmare l'erogazione da parte dei soggetti pubblici e privati accreditati delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. E' altresì chiamata a definire l'insieme di regole e criteri che determinano il meccanismo di remunerazione tariffaria delle prestazioni sanitarie, al fine di governare l'offerta delle prestazioni ospedaliere.

Inoltre, la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, all'articolo 17, attribuisce alla Giunta Regionale il compito di provvedere alla individuazione dei criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attività, sentita la Commissione consiliare competente; di determinare i piani annuali preventivi, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera erogata nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto, occorre premettere che i ricoveri effettuati presso le strutture venete, sia pubbliche che private accreditate equiparate e non equiparate al pubblico, vengono remunerati agli erogatori utilizzando le vigenti tariffe regionali associate ai Diagnosis Related Groups (drg) - equivalente in italiano ai "Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi" (rod). La Regione Veneto viene poi rimborsata dalle altre Regioni italiane, ove risiedono i cittadini che hanno usufruito di tali prestazioni, secondo le regole e le tariffe previste annualmente nel Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria (TUC).

Molto spesso le tariffe regionali e le tariffe utilizzate per la compensazione presentano importanti differenze tali da generare anche notevoli effetti negativi per la spesa sanitaria regionale. Tali effetti negativi non risultano essere coerenti con gli obiettivi di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse di cui al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148 sopra citato nè, in particolare, con gli obiettivi di risparmio programmati di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.L. n. 98/2011.

Inoltre, il sistema vigente non consente all'Amministrazione regionale un adeguato governo dei processi dell'offerta sanitaria. Ciò comporta una difficoltà oggettiva di perseguire, in modo coerente, nelle azioni regionali volte all'ottimizzazione delle risorse nell'ambito di imprescindibili vincoli di bilancio, fermo restando il compito di garantire un'adeguata assistenza in osservanza del principio di appropriatezza.

La questione è tra l'altro oggetto di discussione ed approfondimento anche in seno alla "Commissione Salute" della Conferenza Stato/Regioni in particolare per il c.d. "fenomeno di mobilità sanitaria" dei cittadini residenti nelle regioni meridionali verso le regioni del nord.

Con il presente provvedimento, quindi, nelle more di eventuali nuove disposizioni in seno agli organismi della Conferenza Stato/Regioni, si propone di porre in essere una diversa regolamentazione della remunerazione delle prestazioni ospedaliere erogate dall'Azienda Ospedaliera di Padova, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dall'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e dagli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico nei confronti dei cittadini residenti in altre regioni italiane, adottando le misure necessarie a garantire:

- la libertà del cittadino di scegliere il luogo di cura;

- lo sviluppo delle capacità di attrazione di alcune strutture venete dovute sia alla presenza di funzioni di alta specialità sia alla loro ubicazione nelle zone del confine regionale;

- il rispetto degli obblighi assunti con il "Nuovo patto della salute per gli anni 2010-2012" approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni con atto rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, anche circa l'appropriatezza clinica delle prestazioni erogate dal sistema sanitario, intesa sia qualitativamente che quantitativamente e in relazione all'economicità ed efficienza nell'uso delle risorse;

- il rispetto dei vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148).

- il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.L. n. 98/2011 sopra citato;

Con la nuova regolamentazione, inoltre, si intende dare certezza preventiva delle risorse a disposizione degli erogatori e conseguentemente certezza di spesa da parte delle Aziende Ulss e dell'Amministrazione regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone che, a far data dal 1 gennaio 2012, il sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere in parola sia regolato come di seguito esposto.

Per quanto riguarda le Aziende ospedaliere pubbliche (Azienda Ospedaliera di Padova e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona), l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto - ossia quei soggetti giuridici pubblici il cui finanziamento non avviene per quota capitaria ma "a prestazione" entro un tetto di spesa predeterminato - si propone che tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero vengano remunerate utilizzando le tariffe previste dalla TUC vigente nell'anno di riferimento.

Per quanto riguarda gli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico si propone che gli stessi possano scegliere tra le due modalità, alternative tra loro, di seguito indicate:

1^ modalità - tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero vengono remunerate utilizzando le tariffe previste dalla TUC vigente nell'anno di riferimento;

2^ modalità - le prestazioni di ricovero ospedaliero vengono remunerate utilizzando le tariffe regionali venete vigenti nell'anno di riferimento fino ad un tetto finanziario massimo attribuito e non superabile. Tale tetto si intende costituito dal valore economico dell'attività erogata nei confronti dei pazienti non residenti nel Veneto, consolidata, dell'anno 2009, decurtato del 30%. Le prestazioni erogate in eccesso al tetto finanziario non saranno oggetto di remunerazione nei confronti dell'erogatore.

L'erogatore deve comunicare alla Segreteria regionale per la Sanità ed all'Azienda Ulss di riferimento territoriale la modalità prescelta. Per l'anno 2012 l'opzione deve essere comunicata a seguito dell'approvazione del presente atto; per i successivi anni l'opzione deve essere comunicata entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Spetta al Direttore generale dell'Azienda Ulss di riferimento territoriale quantificare ed assegnare il budget all'erogatore che ha optato per la seconda modalità, dandone comunicazione alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria.

A tale proposito si evidenzia che il sistema di remunerazione con utilizzo delle tariffe previste dalla TUC è già stato applicato sia dalla Regione Emilia Romagna sia dalla Regione Lombardia. Inoltre, per quanto riguarda la Regione Veneto, con la DGR n. 1619 del 11 ottobre 2011, sulla quale era stato acquisito il preventivo parere della Quinta Commissione consiliare, tale sistema è stato applicato nei confronti di un erogatore privato accreditato.

Considerato, inoltre, che il Testo Unico disciplina anche i tempi e le modalità di trasmissione dei dati dei ricoveri, delle contestazioni e delle relative risposte, si propone che gli uffici competenti dell'Amministrazione regionale predispongano, per l'approvazione della Giunta Regionale, le disposizioni atte a consentire il recupero, nei confronti degli erogatori, del valore economico dell'attività non remunerata alla Regione Veneto da parte delle altre Regioni italiane in quanto oggetto di contestazione.

In caso di accordi tra la Regione Veneto e le Regioni confinanti, di cui all'art. 8 sexies comma 8 del D. Lgs. n. 502/1992 ed all'articolo 19 del "Nuovo patto della salute per gli anni 2010-2012" approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni con atto rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, si applicano le disposizioni dettate dagli accordi medesimi.

Si rappresenta che sul nuovo modello di remunerazione, oggetto del presente atto, sono state informate e sentite, in data 14 novembre 2011, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti erogatori accreditati equiparati e non equiparati al pubblico (AIOP ed ARIS).

Si dà atto che quanto disposto dal presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

VISTO il vigente Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria;

VISTI il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 ed il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148;

VISTA la deliberazione n. 3223 del 8 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

delibera

1. di approvare, secondo quanto in premessa esposto e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, il sistema di remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero erogate, nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto, dall'Azienda Ospedaliera di Padova, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dall'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e dagli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico;

2. di approvare che tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero effettuate dall'Azienda Ospedaliera di Padova, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dall'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS vengano remunerate utilizzando le tariffe previste dalla TUC vigente nell'anno di riferimento;

3. di approvare che gli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico possano scegliere tra le due modalità, alternative tra loro, di seguito indicate:

  • 1^ modalità - tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero vengono remunerate utilizzando le tariffe previste dalla TUC vigente nell'anno di riferimento
  • 2^ modalità - le prestazioni di ricovero ospedaliero vengono remunerate utilizzando le tariffe regionali venete vigenti nell'anno di riferimento fino ad un tetto finanziario massimo attribuito e non superabile. Tale tetto si intende costituito dal valore economico dell'attività erogata consolidata dell'anno 2009, decurtato del 30%. Le prestazioni erogate in eccesso al tetto finanziario non saranno oggetto di remunerazione nei confronti dell'erogatore;

4. di disporre che la presente deliberazione decorre dalla data del 1 gennaio 2012;

5. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

6. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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