Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 10 gennaio 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2218 del 20 dicembre 2011

Struttura per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (SIUD). Approvazione dei requisiti ed individuazione della struttura di riferimento per la Regione Veneto. Legge 2 febbraio 2006, n. 31

Note per la trasparenza:

Vengono approvati i requisiti necessari ai fini dell'individuazione della struttura per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante e di morte inaspettata del feto e viene individuata, quale struttura per la Regione Veneto, l'Unità operativa complessa di Patologia Cardiovascolare dell'Azienda Ospedaliera di Padova .

L'assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La morte in culla (SIDS - Sudden Infant Death Sindrome) e la morte inaspettata del feto (SIUD -Sudden Intrauterine Unexplained Death) si configurano come un problema multifattoriale e rappresentano due tra i più gravi ed ancora poco conosciuti problemi della medicina moderna, in quanto, nonostante le ricerche, i riscontri diagnostici ed autoptici, le cause delle stesse non sono ancora del tutto chiare.

La SIDS, che nei paesi occidentali rappresenta la forma più comune di morte nei bambini in età compresa tra uno e dodici mesi, ha un'incidenza pari a circa 1 su 700/1000 nati vivi, mentre la SIUD ha un'incidenza circa cinque sei volte superiore, pari pertanto a un caso ogni 100-200 gravidanze, manifestandosi nel 90% dei casi nel corso della gravidanza, per lo più nelle ultime settimane di gestazione (morte fetale ante-partum) e nel restante 10% nel corso del travaglio (morte fetale intra-partum).

Per facilitare la conoscenza in tema di SIDS e SIUD e al fine di prevenirle, è stata emanata la legge 2 febbraio 2006, n. 31 la quale prevede che i lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti anch'essi senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione debbano essere sottoposti a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati con il consenso di entrambi i genitori.

La medesima legge rinvia ad un decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri per l'autorizzazione dei centri.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con nota prot. 6493/07/2.17.4.10 del 12 dicembre 2007, ha espresso l'intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 2 febbraio 2006, n. 31, sullo schema di Decreto del Ministero della Salute concernente i criteri per l'autorizzazione dei centri per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto.

Il decreto del Ministero della Salute, invece, a tutt'oggi non risulta ancora emanato.

Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo e nelle more dell'approvazione del decreto in parola, si ritiene opportuno approvare, con il presente provvedimento, i criteri per l'autorizzazione delle strutture per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto, così come previsti nell'intesa della Conferenza Permanente e che di seguito si riportano:

Requisiti professionali:

  • disponibilità di un anatomo - patologo con esperienza consolidata nell'esecuzione di autopsie feto - neonatali, anche da causa di morte improvvisa e inaspettata, e nell'interpretazione istologica, compreso lo studio del sistema nervoso autonomo e di conduzione cardiaca.
  • disponibilità di personale tecnico di laboratorio con esperienza consolidata nell'allestimento di preparati istologici autoptici anche particolari, quali macrosezioni, colorazioni speciali, e simili.

Requisiti ambientali/strutturali:

  • disponibilità di locali idonei all'esecuzione degli accertamenti diagnostici.

Requisiti organizzativi:

  • disponibilità o collegamento funzionale con laboratorio di patologia molecolare e genetica molecolare dotato di attrezzatura idonea (cappa a flusso laminare, congelatore a -80°C, thermal cycler, strumento per estrazione acidi nucleici, microcentrifuga).

Inoltre, si propone di individuare, per la Regione Veneto, quale struttura per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto l'Unità Operativa Complessa di Patologia Cardiovascolare dell'Azienda Ospedaliera di Padova. All'uopo si rappresenta che la unità operativa in parola è in possesso dei requisiti previsti (come si evince dalla nota agli atti della Direzione attuazione programmazione sanitaria) e che la stessa è sede del Registro Regionale per la Patologia Cardiovascolare ai sensi della DGR n. 4811 del 28 novembre 1999.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO la legge 2 febbraio 2006, n. 31;

VISTO l'intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di Decreto del Ministero della Salute concernente i criteri per l'autorizzazione dei centri per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto, rep. atti n. 279/CSR del 20 dicembre 2007;

delibera

1.       di approvare i seguenti requisiti necessari per l'individuazione della struttura per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto:

Requisiti professionali:

- disponibilità di un anatomo - patologo con esperienza consolidata nell'esecuzione di autopsie feto - neonatali, anche da causa di morte improvvisa e inaspettata, e nell'interpretazione istologica, compreso lo studio del sistema nervoso autonomo e di conduzione cardiaca.

- disponibilità di personale tecnico di laboratorio con esperienza consolidata nell'allestimento di preparati istologici autoptici anche particolari, quali macrosezioni, colorazioni speciali, e simili.

Requisiti ambientali/strutturali:

- disponibilità di locali idonei all'esecuzione degli accertamenti diagnostici.

Requisiti organizzativi:

- disponibilità o collegamento funzionale con laboratorio di patologia molecolare e genetica molecolare dotato di attrezzatura idonea (cappa a flusso laminare, congelatore a -80°C, thermal cycler, strumento per estrazione acidi nucleici, microcentrifuga).

2.       di individuare, per la Regione Veneto, quale struttura per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto l'Unità Operativa Complessa di Patologia Cardiovascolare dell'Azienda Ospedaliera di Padova;

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.       la Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Torna indietro