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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 10 gennaio 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2216 del 20 dicembre 2011

Proroga della disciplina che consente alle strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale di modificare la localizzazione delle sedi operative.

Note per la trasparenza: Il presente atto proroga la disciplina prevista dalla dgr 2849/06 che consente limitate variazioni inerenti l'ubicazione delle sedi operative delle strutture sanitarie private, accreditate per funzioni erogabili in regime ambulatoriale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, al fine di garantire la continuità assistenziale e dare attuazione alla disciplina vigente, ha adottato i provvedimenti per la conferma degli accreditamenti provvisori nei termini di legge. Infatti, dal 31 dicembre 2010, risultano accreditate le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate ex lege, che hanno presentato domanda nei termini e sono risultate coerenti con le condizioni previste dalla normativa vigente oltre che in possesso dei requisiti prescritti.

In tale quadro si rammenta che, come da principi generali dell'ordinamento giuridico, il soggetto titolare di accreditamento non può modificare il proprio assetto, in assenza di una specifica previsione regionale.

Prima del completamento del processo di accreditamento istituzionale delle strutture provvisoriamente accreditate, la dgr 2849/06 affermava la necessità di non introdurre variazioni alla rete di offerta di prestazioni erogate con oneri a carico del servizio sanitario regionale (ssr) costituita dagli erogatori privati provvisoriamente accreditati e ribadiva l'esigenza di lasciare inalterato sia il numero e la tipologia delle attività già preaccreditate sia la loro distribuzione nell'ambito di ciascuna azienda ulss. La delibera medesima, peraltro, consentiva trasferimenti di attività esclusivamente "all'interno del territorio dell'azienda ulss di ubicazione dei soggetti erogatori, previa valutazione, da parte dell'amministrazione regionale, sentito il Direttore generale, della proposta di nuova localizzazione avendo a riferimento esclusivo l'obiettivo di mantenere inalterato, con riferimento alle attività oggetto di trasferimento, l'equilibrio già esistente tra erogatori pubblici e privati".

Successivamente al completamento del processo di accreditamento istituzionale delle strutture provvisoriamente accreditate sono pervenute richieste che hanno fatto emergere l'esigenza di regolare le ipotesi di trasferimento di ubicazione di attività svolte da soggetti titolari di accreditamento istituzionale.

Nelle more della definizione di una disciplina volta a regolare tali ipotesi peculiari al fine di garantire, da un lato l'equilibrio esistente tra gli operatori pubblici e privati accreditati, dall'altro una certa flessibilità alle strutture private accreditate che operano nell'ambito del ssr, si propone di prorogare fino al 31.12.2012 la disciplina di cui alla dgr n. 2849/06, vigente nella fase di accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie, rendendo possibili nei limiti previsti modifiche della localizzazione di attività erogate in regime ambulatoriale da parte di strutture accreditate. Va precisato che tali trasferimenti non comporterebbero in nessun caso variazioni al budget assegnato alle strutture accreditate interessate e che l'attività oggetto di trasferimento, non potrebbe più essere svolta nella sede originariamente oggetto di accreditamento.

Si propone, inoltre, di integrare la procedura descritta nella delibera citata con la previsione della necessità di attivare, a cura della Regione, verifiche successive sull'attualità del possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento, previa acquisizione degli oneri dovuti.

Si propone, infine che tale disciplina sia applicata anche alle strutture accreditate le cui istanze inerenti tali variazioni abbiano già avuto esito non favorevole, previa verifica dell'attualità dell'interesse.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il d. lgs. 502/1992 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421»;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e la successiva disciplina attuativa.

VISTA la dgr 2501/04 e successive modifiche;

VISTA la dgr 2849/2006 «Lr n. 22/2006. Istanze di accreditamento istituzionale relative al settore sanitario. Attestazione di idoneità al sistema di qualità regionale».

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011 «Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale (lr n. 22/2002)».

delibera

  1. di prorogare fino al 31.12.2012 la disciplina di cui alla dgr n. 2849/06, vigente nella fase di accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie, rendendo possibili nei limiti previsti modifiche della localizzazione di attività erogate in regime ambulatoriale da parte di strutture accreditate;
  2. di specificare che tali trasferimenti non comportano in nessun caso variazioni al budget assegnato alle strutture accreditate interessate e che l'attività oggetto di trasferimento, non può più essere svolta nella sede originariamente oggetto di accreditamento.
  3. di integrare la procedura descritta nella delibera citata con la previsione della necessità di attivare, a cura della Regione, verifiche successive sull'attualità del possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento, previa acquisizione degli oneri dovuti;
  4. di dare atto che a detta disciplina saranno assoggettate anche le strutture accreditate le cui istanze inerenti tali variazioni abbiano già avuto esito non favorevole, previa verifica dell'attualità dell'interesse.
  5. di disporre che di tali variazioni prenda atto la Giunta ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati;
  6. di disporre che entro il 2012 la Segreteria regionale per la sanità definisca i criteri per eventuali modifiche alla localizzazione delle strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


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