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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2083 del 07 dicembre 2011
Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e s.m.i. - Art. 24 "Comitato Regionale". Costituzione.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
In data 8 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-Regioni, rep. n. 1805 del 24/07/2003, è stata sancita l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni sull'ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - biennio economico 2008-2009, rep. n. 81/CSR.
Tale Accordo, che reca il rinnovo del biennio economico 2008-2009, integra la disciplina dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per i medici di medicina generale, individua le risorse per la contrattazione integrata, indica i contenuti degli Accordi Integrativi Regionali (AIR) e fissa i termini per l'adozione dei provvedimenti regionali che li rendono esecutivi.
L'art. 24 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., "Comitato Regionale", prevede quanto segue:
"1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell'art. 22.
2. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e degli accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
4. L'attività del comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l'applicazione dell'accordo nazionale e degli accordi regionali ed è sede di osservazione degli accordi aziendali.
5. La regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato regionale."
Il citato art. 24 non prevede tutte le disposizioni per la costituzione e il funzionamento del Comitato regionale di cui trattasi; pertanto, con DGR n. 251 del 15 marzo 2011 si è provveduto all'aggiornamento della disciplina relativa alla costituzione, alla partecipazione ed al funzionamento dei Comitati regionali, aziendali e zonali della medicina convenzionata, cui si fa specifico rinvio.
Con il presente atto si propone, pertanto, di procedere alla costituzione del nuovo Comitato regionale secondo i criteri dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i. e della DGR n. 251/2011 richiamata, che risulta così composto:
Presidente: Dirigente regionale dell'U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, delegato dall'Assessore alla Sanità;
Componenti di parte pubblica:
Dieci membri titolari (e dieci membri supplenti) in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS
Componenti di parte medica (in proporzione alla percentuale di deleghe regionali di ciascuna Organizzazione sindacale, firmataria dell'ACN):
Otto membri titolari (e otto membri supplenti), in rappresentanza della FIMMG;
Un membro titolare (e un membro supplente), in rappresentanza dello SNAMI;
Un membro titolare (e un membro supplente), in rappresentanza dello SMI;
Un membro titolare (e un membro supplente), di INTESA SINDACALE (CISL Medici-FP CGIL Medici-SIMET-SUMAI ASSOPROF).
Per quanto riguarda i rappresentanti di parte pubblica si indicano i seguenti membri titolari e supplenti:
Presidente: Rubin Renato, Dirigente regionale dell'U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie
Membri titolari, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto:
Membri supplenti, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto:
Con note prot. n. 1722686/64.00.03.07.00 dell'8 aprile 2011 e n. 266000/64.00.03.07.00 del 3 giugno 2011, agli atti, la Regione Veneto ha invitato i soggetti indicati nell'art. 24 sopra riportato (Organizzazioni sindacali firmataria dell'ACN 8 luglio 2010), a comunicare, secondo le modalità di cui alla DGR n. 251/2011, le designazioni di propria competenza per le nomine dei componenti titolari e supplenti del Comitato in oggetto.
Le Organizzazioni sindacali individuate a norma dell'art. 22, comma 10 dell'ACN in oggetto sono: la FIMMG, in possesso del 76,37% delle deleghe regionali, lo SNAMI. in possesso del 12,15% delle deleghe regionali, lo SMI, in possesso del 10,27% delle deleghe regionali, l'Intesa sindacali (CISL Medici-FP CGIL Medici-SIMET-SUMAI ASSOPROF), in possesso dello 0,85% delle deleghe regionali. Tali Organizzazioni hanno designato (rispettivamente con nota prot. n. 28 del 16/06/2011, con nota del 24/06/2011, con nota del 21/04/2011 e con nota prot. n. 10.11 U/Seg.Reg. del 20/05/2011, agli atti) i nominativi dei propri rappresentanti come di seguito riportati:
Membri titolari di parte medica:
Membri supplenti di parte medica:
Le funzioni di segretario del Comitato regionale ex art. 24 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e s.m.i., sono svolte da un funzionario regionale.
Al Comitato regionale potranno essere sottoposti quesiti proposti dai Comitati aziendali, i quali dovranno esprimere la propria valutazione sul caso evidenziando la situazione di fatto e di diritto;
Il suddetto Comitato ha sede presso la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria.
Per quanto riguarda il trattamento economico dei rappresentati di parte sindacale per la partecipazione al Comitato stesso si rinvia all'ACN 23/03/2005 e s.m.i. e all'Allegato A) della DGR n. 251/2011.
Il Comitato regionale, costituito dalla data di approvazione del presente atto, durerà in carica fino alla nomina del nuovo a seguito del rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
1. di costituire, dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Comitato regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, previsto dall'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e s.m.i., in conformità alle modalità previste dalla DGR n. 251 del 15 marzo 2011, come di seguito riportato:
Presidente: Rubin Renato, Responsabile dell'U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie
- Campagnolo Rita
- Donato Daniele
- Faronato Pier Paolo
- Ghiotto Maria Cristina
- Grasselli Renzo
- Greselin Luca
- Tasso Simone
- Toffanin Roberto
- Trimarchi Antonino
- Vianello Stefano
- Boscolo Liliana
- Cereser Gianfranco
- Corò Alessandra
- Costa Paolo
- Guerra Donata
- Gubian Lorenzo
- Marazzato Giovanna
- Mezzalira Luigi
- Scibetta Domenico
- Zampieri Luciano
- Regis Silvio Roberto FIMMG
- Adami Lorenzo FIMMG
- Crisarà Domenico FIMMG
- Cossato Alberto FIMMG
- Gorini Brunello FIMMG
- Mediati Malek FIMMG
- Noce Francesco FIMMG
- Rossa Umberto FIMMG
- Cauchi Salvatore SNAMI
- Piazza Gian Pietro SMI
- Fania Ildo Antonio INTESA SINDACALE
- Bond Giuseppe FIMMG
- Cepparo Jacopo FIMMG
- Frapporti Guglielmo FIMMG
- Gasparri Riccardo FIMMG
- Guastella Giovanni FIMMG
- Passerini Maurizio FIMMG
- Rigo Stefano FIMMG
- Stefani Giampietro FIMMG
- Villani Elena SNAMI
- Miglietta Vincenzo SMI
- Russo Saverio INTESA SINDACALE
2. di stabilire che le funzioni di segretario del Comitato regionale, ex art. 24 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e s.m.i., siano svolte da un funzionario regionale;
3. di stabilire che i quesiti da sottoporre al Comitato regionale siano proposti dai Comitati aziendali, i quali dovranno esprimere la propria valutazione sul caso evidenziando la situazione di fatto e di diritto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che l'U.C. Assistenza distrettuale e Cure primarie è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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