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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 1 del 03 gennaio 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2150 del 13 dicembre 2011

Approvazione del Documento contenente le "Misure di profilassi in materia di Tetano".

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il tetano è una malattia neurologica causata dal batterio Clostridium Tetani, bacillo anaerobio che agisce sotto forma di spora ed è ampiamente diffuso nel suolo, nella polvere, nell'intestino di animali, specie cavalli, cani e cavie, nel terreno trattato con letame di animali erbivori, dove può persistere per mesi o anni. Questa rappresenta la seconda sostanza più velenosa al mondo (dopo la tossina botulinica).

L'immunità nei confronti della malattia non si acquisisce naturalmentema solamente attraverso la vaccinazione, con tossoide tetanico (immunizzazione attiva) o per periodi brevi con immunoglobuline (immunizzazione passiva), somministrata a tutti i nuovi nati, ai lavoratori che rientrano nelle categorie a rischio e anche a coloro che hanno superato la malattia. Qualunque individuo non adeguatamente vaccinato è potenzialmente a rischio.

In Italia la vaccinazione antitetanica è stata resa obbligatoria dal 1938 per i militari, mentre con la legge n. 292 del 05/03/1963 l'obbligatorietà è stata applicata anche ad alcune categorie di lavoratori più esposti ai rischi di infezione tetanica e agli sportivi affiliati al CONI e, su richiesta, anche ai bambini della prima infanzia, rinviando per quanto concerne le modalità per l'esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione ad un successivo Regolamento, adottato con DPR n. 1301 del 07/09/1965. Con la Legge n. 419 del 20/03/1968 il medesimo obbligo è stato esteso a tutti i bambini nel secondo anno di vita.

Successivamente il Ministero della Sanità con i Decreti Ministeriali del 22/03/1975 e del 16/09/1975 ha esteso l'obbligo della vaccinazione antitetanica al personale delle Ferrovie dello Stato, delle Ferrovie private, ai marittimi e ai lavoratori portuali ampliando così le categorie di lavoratori a rischio.

La Legge n. 166 del 27/04/1981 all'articolo 1 ha disposto che i nuovi nati devono essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica, di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita, anticipando così il ciclo di vaccinazione combinata antitetanica-antidifterica al compimento del primo anno di età.

In merito alle modalità di somministrazione del vaccino contro il tetano il Ministero della Sanità si è pronunciato con la Circolare n. 52 del 09/08/1982, prescrivendo che i richiami della vaccinazione antitetanica vengano fatti ogni 10 anni, e con la successiva Circolare n. 16 dell'11/11/1996, sottolineando che le dosi di richiamo possano essere somministrate anche ad intervalli superiori, infatti, una volta iniziato il ciclo vaccinale non è necessario ricominciarlo, qualunque sia il tempo trascorso dall'ultima dose non si riduce la risposta al vaccino. La Circolare detta, inoltre, disposizioni specifiche per il trattamento dei traumatizzati.

Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, l'articolo 93, comma 2 della Legge n. 388 del 23/12/2000 (legge finanziaria 2001) ha individuato, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche.

Con DGRV n. 411 del 26/02/2008 la Giunta Regionale ha approvato il "Calendario vaccinale della Regione Veneto", prevedendo l'offerta gratuita della dose di richiamo del vaccino antitetanico ai 65enni.

Dagli studi condotti dall'Istituto Superiore di Sanità si riscontra che in Italia, dalla seconda metà degli anni '50 alla prima metà degli anni '60, l'incidenza del tetano è stata molto elevata (1,4 casi per 100.000 abitanti); in seguito all'introduzione della vaccinazione obbligatoria si è osservata una brusca riduzione del numero di casi fino a raggiungere il minimo storico nel 1991 (65 casi), mentre dal 1999 in poi il numero di casi notificati è sceso definitivamente sotto i 100 l'anno ed è in continua riduzione.

Nella Regione Veneto il numero complessivo di casi di tetano nel periodo che va dal 1999 al 2010 risulta pari a 98 e varia dai 13 casi per gli anni 1999, 2002 e 2005, ad un solo caso nel 2010. Nel 2002 si è registrato il massimo numero di decessi, pari a quattro. Fino a ottobre 2011 si sono verificati 9 casi con 2 decessi.

In considerazione del fatto che il tetano è una malattia infettiva batterica ubiquitaria, che può colpire persone di qualsiasi età con un tasso di mortalità elevato, nonostante la disponibilità di terapie intensive di supporto moderne ed efficaci, si è ritenuto di predisporre delle linee guida relative alle misure di profilassi che contengono la descrizione della malattia e la sua diagnosi, la prevenzione tramite vaccino e il protocollo operativo per la somministrazione delle dosi alle categorie a rischio, nonché una presentazione dei dati epidemiologici in Italia e nella Regione Veneto.

Le indicazioni definite nel documento allegato hanno l'obiettivo di uniformare l'offerta vaccinale nel territorio regionale soprattutto per quanto riguarda i richiami vaccinali, in conformità alla normativa nazionale e ai dati di letteratura internazionale.

Le raccomandazioni riportate nel predetto documento riguardano i richiami decennali, i richiami per le categorie a rischio e la profilassi post-esposizione.

Il documento che raccoglie le "Misure di profilassi in materia di Tetano" è stato predisposto dalla Direzione Prevenzione - Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica ed è contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge n. 292 del 05/03/1963;

VISTA la Legge n. 419 del 20/03/1968;

VISTA la Legge n. 388 del 23/12/2000;

VISTO il DPR n. 1301 del 07/09/1965;

VISTI i D.M. del 22/03/1975 e del 16/09/1975,

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 52 del 09/08/1982;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 16 dell'11/11/1996;

VISTA la DGRV n. 411 del 26/02/2008;

VISTO l'art. 4 della L.R. 1/1997.

delibera

  1. di approvare il Documento le "Misure di profilassi in materia di Tetano", allegato al presente provvedimento (Allegato A)di cui costituisce parte integrante;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione Prevenzione;
  1. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

2150_AllegatoA_236692.pdf

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