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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2084 del 07 dicembre 2011
Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 15 dicembre 2005 e s.m.i. - Art. 24 "Comitato Regionale". Costituzione.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Costituzione del Comitato regionale previsto dall'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 15 dicembre 2005 e s.m.i.
L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
In data 8 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-Regioni, rep. n. 1805 del 24/07/2003, è stata sancita l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni sull'ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - biennio economico 2008-2009, rep. n. 82/CSR.
Tale Accordo, che reca il rinnovo del biennio economico 2008-2009, integra la disciplina dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. per i medici pediatri di libera scelta, individua le risorse per la contrattazione integrata, indica i contenuti degli Accordi Integrativi Regionali (AIR) e fissa i termini per l'adozione dei provvedimenti regionali che li rendono esecutivi.
L'art. 24 dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i., "Comitato Regionale", prevede quanto segue:
"1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all'art. 22, comma 10.
2. La composizione del comitato prevede, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria dell'accordo collettivo nazionale, una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse OO.SS. firmatarie, definita nell'ambito degli accordi regionali direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza associativa, purché espressione di almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle OO.SS.
3. E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
4. Il Comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli Accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
5. L'attività del Comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l'applicazione dell'Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali.
6. La Regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
7. E' facoltà della parte pubblica e delle OO.SS. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato."
Il citato art. 24 non prevede tutte le disposizioni per la costituzione e il funzionamento del Comitato regionale di cui trattasi; pertanto, con DGR n. 251 del 15 marzo 2011 si è provveduto all'aggiornamento della disciplina relativa alla costituzione, alla partecipazione ed al funzionamento dei Comitati regionali, aziendali e zonali della medicina convenzionata, cui si fa specifico rinvio.
Con il presente atto si propone, pertanto, di procedere alla costituzione del nuovo Comitato regionale secondo i criteri dell'ACN 15/12/2005 e s.m.i. e della DGR n. 251/2011 richiamata, che risulta così composto:
Presidente: Dirigente regionale dell'U.C. Assistenza distrettuale e Cure Primarie, delegato dall'Assessore alla Sanità;
Componenti di parte pubblica:
Sette membri titolari (e sette membri supplenti) in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS
Componenti di parte medica (in proporzione alla percentuale di deleghe regionali di ciascuna Organizzazione sindacale, firmataria dell'ACN):
Otto membri titolari (e otto membri supplenti), in rappresentanza dei pediatri di libera scelta iscritti alla FIMP.
Per quanto riguarda i rappresentanti di parte pubblica si indicano i seguenti membri titolari e membri supplenti:
Presidente: Rubin Renato, Dirigente regionale dell'U.C. Assistenza distrettuale e Cure Primarie
Membri titolari, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto:
Membri supplenti, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto:
Con note prot. n. 172744/64.00.03.07.00 dell'8 aprile 2011 e n. 265993/64.00.03.07.00 del 3 giugno 2011, agli atti, la Regione Veneto ha invitato i soggetti indicati nell'art. 24 sopra riportato (Organizzazioni sindacali firmataria dell'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010), a comunicare, secondo le modalità di cui alla DGR n. 251/2011, le designazioni di propria competenza per le nomine dei componenti titolari e supplenti del Comitato in oggetto.
L'Organizzazione sindacale individuata a norma dell'art. 22, comma 10 dell'ACN in oggetto è la FIMP, in possesso del 99,08% delle deleghe regionali. Tale Organizzazione ha designato (nota pervenuta agli uffici regionali competenti in data 29/06/2011, agli atti) i nominativi dei propri rappresentanti, come di seguito riportati:
Membri titolari di parte medica:
Membri supplenti di parte medica:
Le funzioni di segretario del Comitato regionale ex art. 24 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 15 dicembre 2005 e s.m.i., sono svolte da un funzionario regionale.
Al Comitato regionale potranno essere sottoposti quesiti proposti dai Comitati aziendali, i quali dovranno esprimere la propria valutazione sul caso evidenziando la situazione di fatto e di diritto.
Il suddetto Comitato ha sede presso la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria.
Per quanto riguarda il trattamento economico dei rappresentati di parte sindacale per la partecipazione al Comitato stesso si rinvia all'ACN 15/12/2005 e s.m.i. e all'Allegato B) della DGR n. 251/2011.
Il Comitato regionale, costituito dalla data di approvazione del presente atto, durerà in carica fino alla nomina del nuovo a seguito del rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta.
Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
1. di costituire, dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Comitato regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, previsto dall'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 15 dicembre 2005 e s.m.i., in conformità alle modalità previste dalla DGR n. 251 del 15 marzo 2011, come di seguito riportato:
Presidente: Rubin Renato, Responsabile dell'U.C. Assistenza distrettuale e Cure Primarie
Membri titolari di parte medica, in rappresentanza della FIMP:
Membri supplenti di parte medica, in rappresentanza della FIMP:
2. di stabilire che le funzioni di segretario del Comitato regionale, ex art. 24 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 15 dicembre 2005 e s.m.i., siano svolte da un funzionario regionale;
3. di stabilire che i quesiti da sottoporre al Comitato regionale siano proposti dai Comitati aziendali, i quali dovranno esprimere la propria valutazione sul caso evidenziando la situazione di fatto e di diritto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che l'U.C. Assistenza distrettuale e Cure primarie è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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