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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 27 dicembre 2011


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 07 dicembre 2011

Individuazione delle modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Note per la trasparenza:

Definizione delle modalità per lo svolgimento delle funzioni regionali di vigilanza e controllo delle Fondazioni, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

L'Assessore Regionale Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977 ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private (Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni di carattere privato), che operano esclusivamente nelle materie di loro competenza (art. 117 della Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della singola regione (limite territoriale).

Con D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 è stato approvato il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", che ha ampliato le competenze delegate alle Regioni, prevedendo, all'art. 7, che le stesse istituissero il Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001 è stato quindi istituito, ai sensi del citato D.P.R. n. 361/2000, il Registro Regionale delle Persone Giuridiche e ne sono stati approvati la relativa strutturazione e il modello, nonché le procedure per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto degli Enti già riconosciuti.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 3898 del 12 dicembre 2003 e con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 136 del 18 settembre 2006, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative si è provveduto ad aggiornare i modelli procedurali precedentemente approvati.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010 si è provveduto a definire i criteri relativi al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di Associazioni e Fondazioni, approvandone le modalità e i termini procedimentali, e la nuova modulistica correlata.

Allo stato attuale gli Enti non aventi scopo di lucro iscritti nel suddetto Registro Regionale sono 658, di cui 297 Associazioni, 335 Fondazioni e 26 Regole.

Si rende ora necessario definire le modalità per l'esercizio dell'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'Amministrazione Regionale sulle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

L'art. 25 del Codice Civile, infatti, attribuisce all'autorità governativa l'esercizio del controllo e della vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni di diritto privato; tale funzione è esercitata dalle singole Regioni sulle Fondazioni che esauriscono le loro finalità statutarie nell'ambito territoriale regionale, iscritte nel citato Registro Regionale.

In particolare, l'art. 25 - comma 1- del Codice Civile stabilisce che "l'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge".

Principale strumento per l'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza sulle Fondazioni è la verifica annuale della situazione patrimoniale e contabile delle stesse, riscontrabile dall'esame dei bilanci e dei documenti allegati, al fine di verificare la congruità dei mezzi finanziari rispetto agli scopi statutari, l'attività effettivamente svolta, la corrispondenza della stessa alle finalità statutarie, la persistenza del limite territoriale dell'operato e l'eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l'esercizio dei poteri previsti dagli artt. 25 e seguenti del Codice Civile.

Attualmente, tale attività di controllo e vigilanza è esercitata sulla base della nota della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti datata 27 agosto 2009, con la quale è stato prescritto alle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale l'obbligo di trasmettere il bilancio consuntivo e quello preventivo, se previsto, entro il 31 luglio di ogni anno, e della successiva nota della stessa Direzione Regionale datata 14 ottobre 2009, con la quale sono state individuate delle linee guida sintetiche relative alla contabilità e alla predisposizione dei bilanci di questi Enti. Le note succitate sono state trasmesse agli enti interessati e le indicazioni da seguire sono state inserite nel sito web regionale.

L'attività di controllo e vigilanza si sostanzia, quindi, nella ricezione dei documenti contabili, con una verifica annuale riguardante circa il 15% delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale.

Ora, verificato che le Fondazioni trasmettono i documenti contabili richiesti con tempistiche, modalità e forme diversificate, si tratta con il presente provvedimento di meglio definire delle linee guida in materia, così da uniformare l'attività di controllo e renderla più efficace.

Nella predisposizione dei bilanci le Fondazioni, nel rispetto dei terzi e della collettività verso la quale si esplica la loro attività (tenuto conto, in particolare, del fine di pubblica utilità per il quale sono state costituite), devono rispettare i seguenti principi: chiarezza e completezza dell'esposizione dei dati, veridicità, correttezza e responsabilizzazione nei confronti dei soggetti di riferimento.

Per quanto concerne specificatamente la redazione dei bilanci consuntivi le Fondazioni sono tenute a seguire gli indirizzi in materia espressi per gli "Enti non profit" dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e prevedere che gli stessi siano composti da: stato patrimoniale, rendiconto della gestione, nota integrativa, prospetto di movimentazione dei fondi,relazione di missione. Tali indicazioni sono contenute in linea generale nelle sopraindicate note regionali, presenti nel sito web istituzionale.

Si fa presente, inoltre, che la previsione di un organo di revisione contabile (Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti) sia da ritenersi necessaria, in quanto posta a garanzia di una gestione corretta e trasparente del patrimonio nei confronti dei terzi e della collettività di riferimento.

Si propone, quindi, che la citata attività di controllo e di vigilanza sia esercitata con le seguenti modalità:

1) Le Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche dovranno far pervenire alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti entro il 15 maggio di ogni anno una dichiarazione, secondo il modello che sarà predisposto dalla stessa Direzione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (o dal Revisore Unico), che attesti la situazione economica e patrimoniale in essere, la corrispondenza della attività svolta e programmata alle finalità statutarie e la persistenza della stessa entro l'ambito territoriale regionale.

2) La Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti individuerà annualmente un campione di Fondazioni, non inferiore al 15% di quelle iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, da sottoporre a controllo.

Tra gli enti da sottoporre a controllo rientreranno d'ufficio le Fondazioni che non hanno provveduto a trasmettere la dichiarazione/attestazione di cui al punto 1), nonché quelle la cui dichiarazione risulti incompleta o contenga elementi da far ritenere necessario un approfondimento/verifica in ordine al patrimonio e/o all'attività.

Gli enti individuati, su espressa richiesta della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, dovranno far pervenire entro 30 giorni dalla data della stessa, la seguente documentazione:

  1. bilancio consuntivo, sottoscritto in originale dal legale rappresentante, così composto: stato patrimoniale, rendiconto della gestione con il risultato positivo (utile) o negativo (perdita), nota integrativa, prospetto di movimentazione dei fondi;
  2. bilancio preventivo, sottoscritto in originale dal legale rappresentante;
  3. verbale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (in copia semplice);
  4. sintetica relazione illustrativa dei bilanci di cui sopra, sottoscritta in originale dal legale rappresentante, e dell'attività realizzata/programmata, in cui si evidenzino i benefici prodotti dall'Ente nei confronti del contesto sociale di riferimento;
  5. pareri sui bilanci consuntivo e preventivo dell'Organo di Revisione Contabile, sottoscritti in originale dallo stesso Organo.

3) Qualora in sede di controllo della documentazione ricevuta, la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti riscontri una consistente diminuzione patrimoniale rispetto alla dotazione iniziale, una considerevole perdita di gestione, o il possibile venir meno degli altri requisiti, sulla base dei quali era stato originariamente concesso il riconoscimento giuridico, chiederà agli enti chiarimenti e delucidazioni. Le Fondazioni dovranno far pervenire i riscontri entro 30 giorni dalla data della richiesta: qualora gli enti non forniscano i chiarimenti richiesti o non ottemperino a quanto eventualmente prescritto dalla Direzione e, nel caso di riscontrata criticità patrimoniale, la stessa dovesse perdurare anche nel corso di verifiche successive, la Direzione potrà disporre la revoca del riconoscimento giuridico o, in presenza dei requisiti previsti, adottare i provvedimenti di cui agli artt. 26, 27 e 28 del Codice Civile e all'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

4) Qualora, infine, le Fondazioni inserite nel campione di controllo annuale non facciano pervenire la documentazione di cui al punto 2) e, nonostante i solleciti della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, perduri la situazione di inadempienza tale da non consentire in concreto l'esercizio dell'attività di controllo e di vigilanza stabilita dalla legge e disciplinata dal presente provvedimento, potranno essere esercitati i poteri di intervento, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 25 del Codice Civile, da adottarsi con deliberazione della Giunta Regionale.

5) Entro il28 febbraio di ogni anno, la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti trasmetterà al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'attività di vigilanza e controllo effettuata nell'anno precedente.

Si ritiene, infine, di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti all'esecuzione della presente deliberazione, mediante propri provvedimenti, nel rispetto delle modalità sopra stabilite.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;

VISTA la propria deliberazione n. 112 del 19 gennaio 2001;

VISTA la propria deliberazione n. 3898 del 12 dicembre 2003;

VISTA la propria deliberazione n. 3418 del 30 dicembre 2010;

VISTO l'art. 25 del Codice Civile;

delibera

  1. di approvare le modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, descritte nelle premesse;
  2. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti all'esecuzione della presente deliberazione, mediante propri provvedimenti, nel rispetto delle modalità in questa stabilite;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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