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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1933 del 22 novembre 2011
Assistenza specialistica ambulatoriale: tetti spesa e volumi di attività per l'anno 2011 di alcune strutture di ricovero private accreditate non equiparate a quelle pubbliche per le prestazioni rese ai residenti nel Veneto. Integrazione e modifica della DGR 310 del 15 marzo 2011.
Note per la trasparenza:
Assegnazione ad alcune strutture di ricovero private accreditate di una quota finanziaria per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2011.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 310 del 15 marzo 2011, ha stabilito, per i motivi esplicitati nel medesimo atto cui si fa rinvio, i tetti di spesa e i volumi di attività con riguardo all'assistenza ambulatoriale erogata dalle strutture di ricovero non equiparate accreditate per l'anno 2011.
Il sistema di determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali oggetto del provvedimento suindicato si è fondato sui seguenti principi:
· l'esigenza che tutti gli erogatori concorrano all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda ULSS nella quale insistono e delle Aziende ULSS limitrofe, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e agli effettivi bisogni dell'utente;
· l'abbandono della logica del tetto dinamico e la determinazione dei budget entro un ammontare predefinito che consenta di non superare il limite massimo di spesa sostenibile per l'assistenza specialistica ambulatoriale;
· l'esigenza del rispetto degli obblighi assunti, da ultimo, con il Nuovo Patto per la salute per gli anni 2010/2012 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto Rep. N. 243/CSR del 3/12/2009, circa l'appropriatezza clinica delle prestazioni erogate dal sistema sanitario, intesa sia qualitativamente che quantitativamente e in relazione all'economicità ed efficienza nell'uso delle risorse;
· l'esigenza del rispetto dell'equilibrio di bilancio, in una situazione in cui le risorse finanziarie sono limitate e vi è pertanto la necessità di utilizzare al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche, per garantire efficienza a fronte di investimenti effettuati in termini finanziari ed organizzativi.
Recentemente, anche a seguito di segnalazioni fatte da ARIS ed AIOP - Associazioni di categoria maggiormente rappresentative -, alcune Aziende Ulss hanno rappresentato all'Amministrazione regionale la possibilità di valutare l'erogazione di una quota finanziaria, oltre il tetto di spesa stabilito con il provvedimento sopra richiamato; ciò al fine di consentire che l'erogazione di alcune prestazioni ambulatoriali avvenga nel rispetto dei relativi tempi di attesa e senza soluzione di continuità.
Pertanto, si propone di assegnare ad alcuni erogatori una quota finanziaria aggiuntiva, esclusivamente per il corrente anno e finalizzata all'erogazione di prestazioni di alcune macroaree, così come di seguito specificato:
· Casa di Cura "Eretenia" afferente all'Azienda Ulss 6
macroarea "Radiologia" - 60.000,00 euro
· Casa di Cura "Villa Berica" afferente all'Azienda Ulss 6
· Casa di Cura "Sileno ed Anna Rizzola" afferente all'Azienda Ulss 10
macroarea "Radiologia" - 600.000,00 euro
macroarea "FKT" - 100.000,00 euro
macroarea "Altre" - 100.000,00 euro
L'assegnazione di tale quota risulta coerente con le azioni regionali in materia di assistenza sanitaria per le quali l'obiettivo, come più volte dichiarato, non è quello della contrazione dell'attività sanitaria pubblica/privata, quanto piuttosto l'ottimizzazione delle risorse nell'ambito di imprescindibili vincoli di bilancio al fine di garantire un'adeguata assistenza agli assistiti veneti in osservanza del principio di appropriatezza.
Trova coerenza anche con la DGR n. 863 del 21 giugno 2011, con la quale è stato approvato il nuovo Piano Regionale Liste attesa in attuazione del Piano Nazionale Governo Liste di Attesa 2010-2012 di cui all'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 20 ottobre 2010. I direttori generali delle Aziende Ulss sono infatti chiamati a un particolare impegno organizzativo al fine di garantire il rispetto dei tempi standard di accesso alle prestazioni ambulatoriali secondo il grado di priorità indicato in ricetta. Nella realizzazione dell'obiettivo assume un ruolo particolare naturalmente oltre all'erogatore pubblico anche l'erogatore privato che attraverso la sua attività amplia l'offerta dell'Azienda sanitaria di insistenza territoriale con cui sinergicamente deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi sanitari regionali.
Va, infine, richiamato un ulteriore provvedimento (DGR n. 859 del 21 giugno 2011) con il quale sono state approvate alcune modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale della specialistica ambulatoriale. In particolare risulta evidente, dalle motivazioni del provvedimento e dalle modifiche apportate, come il progresso scientifico e tecnologico e i nuovi schemi organizzativi dell'attività sanitaria conducono allo sviluppo e all'incremento dell'erogazione delle prestazioni nell'ambito ambulatoriale e a un decremento dell'attività in regime ospedaliero (ordinario o di day hospital/day surgery) da riservare ai pazienti acuti con particolare complessità.
La quota finanziaria aggiuntiva non concorre a determinare un aumento del budget di cui alla DGR n. 310/2011. Pertanto, per la stessa non sono applicabili le disposizioni di cui alla deliberazione suindicata.
La quota finanziaria aggiuntiva deve:
· intendersi al lordo delle quote di partecipazione alla spesa
· essere utilizzata per l'erogazione delle prestazioni, prenotate dal CUP aziendale, con una riduzione tariffaria delle stesse, già comprensiva dello "sconto" da applicare in base alla legge finanziaria 2007, del 20% rispetto alla tariffa del nomenclatore tariffario regionale.
Inoltre, alla stessa, non viene riconosciuto l'incremento finanziario pari all'1% di cui alla DGR n. 310/2011.
Si dà atto che gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo 101177 ad oggetto "Quota del fabbisogno di parte corrente per l'erogazione dei LEA da parte delle Aziende sanitarie del Veneto (art. 51, L. 23.12.1978, n. 833 - art. 12, comma 5, d. lgs. 30.12.1992, n. 502 - art. 52, L.R. 16.02.2010, n. 11)" del bilancio di previsione annuale che presenta sufficiente disponibilità.
Si dà, altresì, atto gli oneri di cui al punto precedente non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale del 16.8.2002, n. 22;
VISTA la DGR n. 860 del 27.2.1987;
RICHIAMATE le deliberazioni di determinazione dei tetti di spesa: n. 4776 del 30.12.1997; n. 270 del 6.2.2004; n. 3292 del 22.10.2004; n. 4302 del 29.12.2004; n. 70 del 17.1.2006; n. 4449 del 28.12.2006; n. 452 del 27.2.2007; n. 2604 del 16.9.2008; n. 3097 del 21.10.2008; n. 1672 del 9.6.2009; n. 848, 849 e 850 del 15.03.2010; n. 310 del 15.3.2011;
VISTA l'Intesa Stato - Regioni sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, Rep. 189/CSR del 28.10.2010;
VISTO il Patto per la salute per gli anni 2010/2012 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto Rep. N. 243/CSR del 3/12/2009;
VISTA la DGR n. 863 del 21.6.2011;
VISTA la DGR n. 859 del 21.6.2011;
delibera
1. di approvare, secondo quanto in premessa esposto e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, l'assegnazione di una quota finanziaria aggiuntiva, per l'anno 2011, per quanto riguarda l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata da alcune strutture privata accreditate, così come di seguito specificato:
2. di dare atto che quanto disposto dal presente atto si intende integrativo e modificativo della DGR n. 310 del 15 marzo 2011;
3. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di dar atto che gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo 101177 ad oggetto "Quota del fabbisogno di parte corrente per l'erogazione dei LEA da parte delle Aziende sanitarie del Veneto (art. 51, L. 23.12.1978, n. 833 - art. 12, comma 5, d. lgs. 30.12.1992, n. 502 - art. 52, L.R. 16.02.2010, n. 11)" del bilancio di previsione annuale che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che gli oneri di cui al punto 4. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presenta atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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