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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1728 del 26 ottobre 2011
Recepimento Accordo n. 75/CSR del 20 aprile 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale". Accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.
Note per la trasparenza:
Recepimento Accordo n. 75/CSR del 20.04.2011: Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale.
L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.
Con l'approvazione della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 è divenuta di fatto operativa la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 che disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale. Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità, del relativo provvedimento.
La Regione del Veneto ha introdotto, con L.R. n. 38/99, recante "Norme regionali in materia di istituzione di Banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto", la normativa regionale istitutiva di Banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale (SCO), in attuazione della Legge n. 107/90, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati".
Attraverso la L.R. n. 38/99, il legislatore regionale ha riconosciuto, quale alternativa al trattamento di trapianto di midollo osseo, l'alto valore scientifico e sociale della costituzione di Banche SCO ai fini della produzione e conservazione di cellule staminali emopoietiche.
Per le finalità sopra citate, la Giunta Regionale, con DGR n. 3317 del 7 dicembre 2001, ha predisposto un progetto di attuazione della L.R. n. 38/99 ed un programma quinquennale di sviluppo delle relative attività unitamente ai criteri ed alle modalità di assegnazione dei contributi finalizzati all'acquisto delle apparecchiature ed attrezzature necessarie alla crioconservazione dei cordoni ombelicali, alla tipizzazione ed individuazione dei donatori compatibili, nonché alle campagne di educazione alla cultura del dono del midollo osseo e dei cordoni ombelicali. Con la citata deliberazione, la Giunta Regionale ha istituito tre Banche SCO, costituite in Unità operative semplici appartenenti all'Oncoematologia pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, al Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso ed al Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Il IV Piano Sangue e Plasma Regionale per il triennio 2004-2006, emanato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 25 marzo 2004, introduce una visione unitaria del relativo sistema regionale ponendo come obiettivo la creazione di una Banca SCO regionale secondo gli indirizzi fissati dalla L.R. n. 38/99 e della conseguente deliberazione attuativa n. 3317/01, assegnando quindi al Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) il compito della verifica e del monitoraggio dei risultati. Il CRAT, istituito con DGR n. 1610/02, ha ricevuto inoltre il compito di promuovere, così come previsto dalla DGR n. 4166/07, l'organizzazione delle Banche del sangue cordonale e di proporre, per quanto di competenza, i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale alla raccolta, conservazione, lavorazione e distribuzione delle cellule staminali emopoietiche.
Posto quanto definito con il IV Piano Sangue e Plasma Regionale, la definizione di un modello organizzativo regionale integrato con le tre Banche SCO (c.d. rete regionale delle Banche SCO) ed i punti nascita collegati, coordinato dal CRAT, è demandata ad un successivo atto della Giunta Regionale.
La Legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", disciplina, nell'art. 2, la raccolta di cellule staminali emopoietiche cordonali tra le attività trasfusionali, precisando che la raccolta fondata sulla donazione volontaria, responsabile, anonima e gratuita è parte integrante del Servizio sanitario nazionale.
La Legge n. 52/01, recante "Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo− IBMDR", istituisce il registro italiano dei donatori di midollo osseo presso l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova. L'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome, Rep. Atti n. 2637 del 5 ottobre 2006, attribuisce all'IBMDR la funzione di "sportello unico" per il coordinamento e la gestione delle richieste di cellule staminali emopoietiche per finalità di trapianto sia da donatore non consanguineo (midollari e periferiche) che da cordone ombelicale e la regolazione degli scambi tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure. Pertanto, le Banche SCO regionali, inserite nel "Programma nazionale italiano di donazione di cellule staminali ematopoietiche da non consanguineo", recepiscono, in ordine a ricerca e reperimento delle cellule staminali emopoietiche cordonali per trapianto, gli standard operativi adottati dall'IBMDR.
Il D.lgs. n. 191/07, recante "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e tessuti umani", stabilisce norme di qualità e sicurezza per le cellule e i tessuti umani destinati all'applicazione sull'uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana. L'art. 4 dello stesso decreto stabilisce che Il Ministero della salute e le Regioni e le Province Autonome sono le autorità responsabili competenti per la definizione dei necessari requisiti. In particolare, l'art. 6, comma 1, precisa che i requisiti minimi, organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti e le linee guida per l'accreditamento siano stabiliti con Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Gli istituti dei tessuti sono autorizzati ed accreditati dalle Regioni e Province Autonome (art. 6, comma 2) ai fini dello svolgimento delle attività. La Regione o la Provincia Autonoma organizza ispezioni e adeguate misure di controllo (art. 7, comma 1) presso gli istituti dei tessuti. Con Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome (art. 7, comma 5) sono stabiliti, anche in conformità alle indicazioni fornite dagli organismi europei, i criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni e misure di controllo, e quelli inerenti alla formazione e qualificazione del personale interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza e rendimento.
L'Accordo fra Stato, Regioni e Province Autonome Rep. Atti n. 184 del 29 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 6 novembre 2007, n 191, recante "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l'esercizio delle attività sanitarie delle Banche di sangue da cordone ombelicale", definisce i requisiti autorizzativi minimi per le Banche del sangue cordonale, ferme restando le competenze delle singole Regioni e Province autonome nella disciplina delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sanitarie e nella programmazione e organizzazione delle attività stesse.
Il DM 18 novembre 2009, recante "Istituzione di una rete nazionale di Banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale", prevede che la rete sia costituita dalle Banche SCO già riconosciute idonee dalle Regioni e Province Autonome, fatto salvo il regime autorizzativo e di accreditamento introdotto dal D.lgs. n. 191 del 6 novembre 2007. Il Centro Nazionale Sangue (CNS) esercita funzioni di coordinamento e controllo tecnico scientifico della rete, d'intesa con la Consulta Tecnica Permanente per il Sistema trasfusionale; le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali svolgono, in raccordo con il CNS, funzioni di coordinamento per le attività di donazione, raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale; il CNS deve condividere periodicamente con le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali le complessive attività della rete delle Banche.
Un secondo DM 18 novembre 2009, recante "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali di sangue del cordone ombelicale per uso autologo−dedicato", precisa che la conservazione del sangue da cordone ombelicale per uso allogenico a fini solidaristici rappresenta un interesse primario per il Servizio sanitario nazionale ed è consentita esclusivamente presso le strutture pubbliche ad esso dedicate. È anche consentita, presso le strutture pubbliche, la conservazione di sangue del cordone ombelicale per uso dedicato, ovvero conservato esclusivamente per quel bambino o per quella famiglia nella quale già esiste una patologia o il rischio di avere ulteriori figli affetti da malattie geneticamente determinate, riconosciuti essere suscettibili di un utilizzo scientificamente fondato e clinicamente appropriato di cellule staminali da sangue cordonale.
La conservazione del sangue del cordone ombelicale per uso autologo è autorizzata esclusivamente presso Banche operanti all'estero. Con Accordo Stato, Regioni e Province Autonome Rep. Atti n. 62 del 29 aprile 2010, recante "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 febbraio 2009, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo", sono state definite le modalità per l'autorizzazione all'esportazione del sangue da cordone ombelicale per uso autologo presso Banche estere, demandando alle Regioni e Province Autonome gli aspetti organizzativi. Con DGR n. 2015 del 3 agosto 2010, la Giunta Regionale ha provveduto a recepire l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 62/10 regolamentando l'esportazione del sangue da cordone ombelicale per uso autologo presso Banche estere.
Il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16, recante "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani", disciplina determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, destinati ad applicazioni sull'uomo e prodotti fabbricati, derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive. L'Allegato V del decreto riporta le indicazioni e le prescrizioni da soddisfare ai fini del rilascio, da parte dell'Autorità regionale competente, dell'autorizzazione e dell'accreditamento; l'Allegato VI del decreto riporta le indicazioni e le prescrizioni da soddisfare ai fini del rilascio, da parte dell'Autorità regionale competente, dell'autorizzazione allo svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule.
Le tre Banche SCO attive in Veneto dispongono di un proprio bacino di punti nascita regionali, in questo modo realizzandosi, per le partorienti idonee, un'ampia possibilità di accedere alla donazione di sangue cordonale omologo. La DGR n. 1578/09, in recepimento dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 57 del 25 marzo 2009, recante "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2009", precisa tuttavia che solo i punti nascita con un volume di attività adeguato (almeno 500 parti annuali) possano far parte della rete regionale integrata per la raccolta di unità di sangue cordonale.
Sulla Banca del sangue cordonale dell'Azienda Ospedaliera di Padova convergono, per la crioconservazione, anche le unità di sangue cordonale raccolte nei punti nascita della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base all'accordo interregionale recepito nella DGR n. 592 del 10 marzo 2009, stipulato nello spirito dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. Le normative e gli accordi di cui sopra orientano allo sviluppo di un modello organizzativo regionale a rete per migliorare l'offerta del servizio al cittadino e per garantire il contenimento dei costi, stabilendo, inoltre, le modalità degli specifici percorsi di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, a tutela dell'omogeneità e qualità delle prestazioni, ad alto valore sanitario e sociale e a valenza interregionale e internazionale.
Con DGR n. 12 del 11 gennaio 2011, la Giunta Regionale ha provveduto alla definizione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale e dei relativi indicatori delle Banche del sangue cordonale e dei punti nascita collegati, recependo l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 184/2009, assegnando all'ARSS il compito della verifica periodica dell'attuazione e del mantenimento dei requisiti previsti.
L'Accordo fra Stato, Regioni e Province Autonome Rep. Atti n. 75 del 20 aprile 2011 (Allegato A), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 6 novembre 2007, n 191, recante "Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale", si applica alla Banche SCO pubbliche riconosciute dalle Regioni e Province Autonome di appartenenza ed ai punti nascita regionali collegati alle Banche per lo svolgimento delle attività di raccolta consentite dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione, accreditamento e relativo sistema ispettivo, in capo alle Regioni e Province Autonome.
In ordine al recepimento di tale Accordo, viene demandato all'ARSS l'aggiornamento delle liste di verifica per l'accreditamento istituzionale delle Banche SCO e dei relativi punti nascita regionali di cui alla DGR n. 12/11, sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'Accordo (Allegato A), di cui alle ""Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale".
L'ARSS, nel rispetto delle prerogative e delle competenze regionali, organizzerà le visite di verifica per l'accreditamento istituzionale delle Banche SCO e dei relativi punti nascita regionali, secondo quanto definito dal D.lgs. n. 191/2007.
Il CRAT, in collaborazione con l'ARSS, garantirà i flussi informativi verso il Ministero della Salute ed il CNS in merito alle attività di verifica regionali di cui all'Accordo.
È inoltre assegnato all'ARSS il compito di segnalare e diffondere le novità normative oggi introdotte, anche attraverso la pubblicazione della presente delibera e dei relativi allegati nel proprio sito web.
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il Relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTA la Legge n. 107 del 4 maggio 1990;
VISTO il Decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997;
VISTA la Legge regionale n. 38 del 16 agosto 1999;
VISTA la Legge n. 52 del 6 marzo 2001;
VISTA la Legge regionale n. 22 del 6 agosto 2002;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 25 marzo 2004 "IV Piano Sangue e Plasma Regionale 2004−2006";
VISTO il DM 3 marzo 2005 "Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti" e sue successive modificazioni;
VISTO il DM 3 marzo 2005 "Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti";
VISTA la legge n. 219 del 21 ottobre 2005;
VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 2637 del 5 ottobre 2006;
VISTO il Decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007;
VISTA l'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 febbraio 2009;
VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 57 del 25 marzo 2009;
VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 184 del 29 ottobre 2009;
VISTO il DM 18 novembre 2009 "Istituzione di una rete nazionale di Banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale";
VISTO il DM 18 novembre 2009 "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali di sangue del cordone ombelicale per uso autologo−dedicato";
VISTO il Decreto legislativo. n. 16 del 25 gennaio 2010;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 1 marzo 2010;
VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 62 del 29 aprile 2010;
VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 76 del 8 luglio 2010;
VISTE le proprie deliberazioni nn. 3317/01, 1610/02, 2501/04, 2467/06, 3148/07, 4166/07, 3675/08, 592/09, 1578/09, 852/10, 2015/10, 12/11, 1086/11;
VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 75 del 20 aprile 2011.
delibera
1. di recepire l'Accordo (Allegato A) tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale";
2. l'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
3. di demandare all'ARSS l'aggiornamento delle liste di verifica per l'accreditamento istituzionale delle Banche SCO e dei relativi punti nascita regionali di cui alla DGR n. 12/11, sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'Accordo (Allegato A) e l'organizzazione delle visite di verifica per l'accreditamento istituzionale delle Banche SCO e dei relativi punti nascita regionali, secondo quanto definito dal D.lgs. 191/2007;
4. di assegnare all'ARSS il compito di diffondere e segnalare le novità normative introdotte con la presente delibera, anche attraverso la pubblicazione della stessa e degli allegati nel proprio sito web;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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