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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 18 ottobre 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 04 ottobre 2011

Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

Note per la trasparenza:

Pubblicazione dell'elenco ricognitivo delle strutture sanitarie titolari di accreditamento istituzionale a far data dal 31.12.2010, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di strutture private con oneri a carico del sistema sanitario regionale, prima fondata sulle convenzioni pubblico-privato secondo la legge 23 dicembre 1978 n. 833, è ora regolata dalla disciplina dell'accreditamento istituzionale e dell'accordo contrattuale, introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502. Tale disciplina è fondata sul criterio di regolazione dell'offerta, in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale. Il passaggio da un sistema all'altro è stato scandito da provvedimenti legislativi nazionali e regionali, i quali hanno delineato un percorso per adeguare la situazione dei soggetti prima convenzionati alla nuova realtà normativa, disciplinandone alcuni snodi cruciali fino al passaggio dagli accreditamenti provvisori a quelli definitivi, prescritto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

La Regione Veneto, al fine di garantire la continuità assistenziale e dare attuazione alla disciplina vigente citata, ha adottato i provvedimenti per la conferma degli accreditamenti provvisori nei termini di legge. Infatti, dal 31 dicembre 2010 risultano accreditate le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate ex lege, che hanno presentato domanda nei termini e sono risultate coerenti con le condizioni previste dalla normativa vigente oltre che in possesso dei requisiti prescritti. Ai sensi dell'art. 19 comma 6 della legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 che prevede la pubblicazione annuale dell'aggiornamento dei soggetti accreditati, si ritiene di approvare l'elenco meramente ricognitivo di tali soggetti, che costituisce l'Allegato A al presente provvedimento.

Si rammenta che l'accreditamento è una condizione e non il definitivo presupposto per l'accesso degli operatori sanitari al settore delle prestazioni essenziali a carico dell'erario pubblico, ex art. 8 quater comma 2 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il d. lgs. 502/1992 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421»;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e la successiva disciplina attuativa.

delibera

1.       di dare atto della ricognizione delle strutture accreditate dal 31.12.10 per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali e di ricovero Allegato A;

2.       di delegare il Segretario regionale alla Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1576_AllegatoA_235271.pdf

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