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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 20 settembre 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1411 del 06 settembre 2011

Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Modifica alla circolare n. 12 del 4.5.1999 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1490 del 4.5.1999 e n. 1527 del 15.6.2001.

Note per la trasparenza:

Si propone l'adeguamento delle tariffe applicate per la compensazione degli oneri sostenuti dalle Aziende ULSS e per i servizi a carico dell'utente per lo svolgimento dei servizi di soccorso e trasporto sanitario.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 1490 del 4.5.1999 la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto alla revisione della circolare regionale n. 70 del 11.12.1980, con la quale erano state emanate alle Aziende ULSS direttive in merito all'organizzazione del servizio d'ambulanza, nonché alle modalità del rimborso spese agli ammalati e agli emodializzati, approvando la circolare n. 12 del 4.5.1999 contenente le nuove disposizioni per le Aziende sanitarie del Veneto e per le strutture private provvisoriamente accreditate in materia di trasporti sanitari e dei relativi oneri. Specificamente si era stabilito che i relativi importi - da applicarsi esclusivamente ai fini della compensazione economica tra Aziende ULSS - fossero i seguenti:

  • trasporto con eliambulanza
    L. 85.000 per minuto/volo diurno
    L. 120.000 per minuto/volo notturno
  • trasporto con autoambulanza
    soccorso: L. 90.000 (Euro 46,48)
    trasporto secondario con infermiere: L. 2.000/Km. percorso (Euro 1,03)
    trasporto secondario con medico: L. 3.000/Km. percorso (Euro 1,55).

Successivamente, con DGR n. 1527 del 15.6.2001, la citata circolare 12/1999 è stata modificata limitatamente alla parte dove erano stati determinati gli importi per la compensazione per il trasporto in eliambulanza, stabilendo che, con decorrenza 1.7.2001, i nuovi importi per la compensazione delle prestazioni di elitrasporto sanitario fossero i seguenti:

  • L. 140.000 (72,30 Euro) per minuto/volo diurno
  • L. 200.000 (103,29 Euro) per minuto/volo notturno

e che le tariffe per la compensazione tra Aziende ULSS del Veneto per i cittadini residenti nella Regione fossero pari al 20%, ovvero:

  • L. 28.000 (14,46 Euro) per minuto/volo diurno
  • L. 40.000 (20,66 Euro) per minuto/volo notturno.

Per quanto concerne i servizi con onere a carico dell'utente, la citata Deliberazione lasciava facoltà alle singole Aziende ULSS di determinarne le tariffe.

Dopo oltre dieci anni si rende necessario provvedere ad un aggiornamento degli aspetti che disciplinano il servizio del trasporto in ambulanza ed in eliambulanza, sia in termini economici (adeguamento delle tariffe) sia in termini gestionali (in particolare la definizione delle tipologie di trasporto comprensive delle nuove fattispecie che hanno assunto rilevanza in questi ultimi anni e la definizione dei termini per la presa in carico dell'onere del trasporto da parte del Servizio Sanitario Regionale). Molti, infatti, sono gli elementi che, sviluppatisi in questo arco temporale, supportano la necessità dell'aggiornamento; in particolare: lo sviluppo di nuove tecnologie e di innovate metodologie di gestione dell'emergenza/urgenza, la necessità degli adeguamenti ai nuovi requisiti specifici previsti e l'aumento dei costi delle risorse materiali.

In particolare, a fronte di un costante aumento delle richieste di soccorso e trasporto in ambulanza, è necessario definire in modo preciso le condizioni che richiedono effettivamente l'impiego di tale mezzo, provvedendo altresì ad individuare procedure idonee per identificare i casi di abuso nei quali l'onere dovrà essere attribuito all'utente.

Inoltre, la Legge Regionale del 30 novembre 2007, n. 33 (Nuove disposizioni in materia di Soccorso Alpino) definisce all'art. 2 che "La Regione Veneto (...) si avvale del CNAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM)(...)". Tale atto definisce inoltre, all'art. 5, che "Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando siano richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118" e che a tale proposito "La Giunta regionale, sentito il SASV-CNSAS, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario; per i residenti nella regione del Veneto la tariffa è ridotta del 20 per cento".

Non essendo tale fattispecie di interventi prevista dalla norma attuale, essa deve essere quindi prevista dal piano tariffario.

A questo proposito, per quanto riguarda i soccorsi in ambiente impervio ed ostile, deve essere rilevato che gli stessi comportano un'elevata complessità di soccorso, un impiego notevole di risorse e considerevoli rischi per il personale. Se è certo che la prestazione di soccorso sanitario costituisce, anche in questi casi, un livello assistenziale che deve essere garantito senza oneri a tutti i cittadini, tuttavia essa può essere erogata solo dopo una complessa operazione di soccorso e recupero, che comporta costi molti elevati. Si ritiene che quando un incidente di questo tipo è conseguente ad attività ricreative non sia corretto far ricadere l'intero costo della componente non sanitaria dell'intervento sulla collettività, e che sia pertanto necessario introdurre un contributo a carico dell'utente soccorso per tali situazioni.

Per quanto concerne l'elisoccorso, a fronte della necessità di garantire la massima omogeneità del servizio su tutto il territorio regionale, di integrare tra loro le diverse basi esistenti (Belluno, Treviso, Padova e Verona) e di una migliore operatività complessiva del sistema, l'Amministrazione regionale ha dato mandato all'Azienda ULSS 9 di Treviso di effettuare le procedure necessarie, tramite gara d'appalto europea, per l'affidamento del servizio di elisoccorso per tutta la Regione Veneto. Il servizio è stato quindi affidato alla Ditta Inaer Helicopters per un periodo di anni 7 prorogabile a 9. I costi derivanti da tale appalto sono superiori a quelli precedenti in quanto derivanti dall'adeguamento del servizio alle nuove normative europee e nazionali in materia di sicurezza del volo e di turni di servizio del personale aeronautico, anche se, dopo verifica di congruità, assolutamente in linea con i valori di mercato e sovrapponibili a quelli praticati per la stessa tipologia di servizio alle altre Regioni italiane.

Alla luce di quanto finora esposto, il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, sentiti i Direttori delle Centrali Operative del SUEM 118, ed unitamente alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, ha elaborato un documento tecnico che definisce le modalità di impiego dei mezzi di soccorso e di attribuzione degli oneri relativi alle diverse tipologie di servizio.

Sulla base di tale documento tecnico si ritiene di approvare le disposizioni regionali relative agli oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario, di cui all'allegato A, quale parte integrante del presente provvedimento, modificando in tal senso la circolare n. 12/1999 di cui alle deliberazioni n. 1490 del 4.5.1999 e n. 1527 del 15.6.2001.

In sintesi il modello di ripartizione dell'onere di cui all'allegato A, prevede tariffe aggiornate per la compensazione della mobilità sanitaria, stabilendo altresì che per la compensazione tra Aziende ULSS del Veneto si applichi 1/6 dell'importo previsto per la mobilità extraregionale.

Relativamente al trasporto in ambulanza, applicando i criteri di ripartizione dei costi già applicati al servizio di elisoccorso, il modello prevede l'adozione di uno schema tariffario differenziato per la mobilità intra ed extraregionale per le diverse tipologie di servizio.

Le tariffe per la mobilità intraregionale vengono utilizzate anche per il rimborso da parte delle Aziende ULSS delle prestazioni di trasporto rese agli assistiti da parte delle strutture ospedaliere private accreditate.

Per quanto riguarda i servizi a carico dell'utente, vengono stabilite tariffe differenziate per le diverse tipologie di trasporto.

In particolare viene introdotta una tariffa agevolata per i servizi di trasporto per l'esecuzione di prestazioni in regime ambulatoriale, non ricompresi nei LEA, resi a favore di:

  • utenti allettati per inabilità al controllo posturale;
  • utenti con difficoltà di deambulazione per concomitanti condizioni morbose non gravemente invalidanti;
  • soggetti con qualsiasi tipo di invalidità accertata del 100% ed indennità di accompagnamento in condizione permanente di non deambulabilità.

Per quanto riguarda i soccorsi in ambiente impervio ed ostile, vengono identificate le attività ricreative ad elevato impegno di soccorso che comportano attività complesse finalizzate al recupero dell'infortunato, prima che lo stesso possa essere sottoposto a trattamenti sanitari, per le quali viene stabilita una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente in caso di intervento di soccorso e recupero.

Per quanto riguarda il volo notturno, non essendo tale attività attualmente svolta in Veneto, si ritiene opportuno demandare ad un eventuale successivo provvedimento la definizione delle modalità operative per l'erogazione di tale servizio.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502;

VISTO il DPCM del 29.11.2001;

VISTO il DPR del 27.3.1992, "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";

VISTA la L.R. n. 33 del 30.11.2007;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1490 del 4.5.1999, n. 1527 del 15.6.2001 e n. 4131 del 30/12/2008;

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni e secondo le indicazioni esposte in premessa, le disposizioni relative agli oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni e secondo le indicazioni esposte in premessa, il nuovo tariffario regionale per i servizi di soccorso e trasporto con ambulanza, di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  3. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1. ed il nuovo tariffario di cui al punto 2. decorrono a far data dal 1 settembre 2011;
  4. di stabilire che quanto disposto con il presente provvedimento si intende modificativo di quanto normato, in argomento, con la circolare n. 12 del 4.5.1999 di cui alla DGR 1490 del 4.5.1999, così come modificata dalla DGR 1527 del 15.6.2001;
  5. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.


(seguono allegati)

1411_AllegatoA_234734.pdf
1411_AllegatoB_234734.pdf

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