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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 20 settembre 2011


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1417 del 06 settembre 2011

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133". Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con la disciplina regionale in materia di commercio, con particolare riferimento al procedimento di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione commerciale alle grandi strutture di vendita e parchi commerciali. Legge regionale 13 agosto 2004, n.15, articolo 20, comma 10, lettera a). Deliberazione/Cr n. 70 del 12 luglio 2011.

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione vengono elaborati criteri di indirizzo e coordinamento normativo tra le vigenti norme procedimentali regionali in materia di commercio e le sopravvenute disposizioni statali in materia di sportello unico per le attività produttive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, la cui entrata in vigore è prevista per il 30 settembre 2011.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133" (di seguito definito "decreto") lo Stato, nell'ambito di un più ampio contesto normativo finalizzato ad assicurare una maggiore semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, ha emanato la disciplina dello sportello unico per le attività produttive ( di seguito definito "SUAP"), in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133.

La sopravvenuta normativa statale ha reso necessaria l'adozione di alcuni criteri di indirizzo e coordinamento normativo con le vigenti disposizioni regionali in materia di commercio, con particolare riferimento al procedimento di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione commerciale alle grandi strutture di vendita e ai parchi commerciali.

La Giunta regionale ha quindi provveduto all'approvazione della deliberazione CR n. 70 del 12 luglio 2011, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare sulle proposte di rivisitazione del richiamato procedimento di conferenza di servizi., ai sensi dell'articolo 20, comma 10, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2004, n.15, recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto",

In particolare, nella citata deliberazione giuntale è stato evidenziato quanto segue, in relazione ai citati criteri di indirizzo e coordinamento normativo:

"La disciplina statale in materia di sportello unico ha sostanzialmente provveduto ad articolare il relativo procedimento in due branche:

  1. il procedimento automatizzato, nel quale confluiscono tutti i procedimenti assoggettati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
  2. il procedimento ordinario, nel quale confluiscono tutti i procedimenti soggetti ad autorizzazione amministrativa.

In relazione alle suddette tipologie procedimentali, la normativa statale ha previsto una diversa efficacia delle disposizioni ivi emanate, stabilendo che la disciplina del procedimento automatizzato ha efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 29 marzo 2011, mentre la disciplina relativa al procedimento ordinario ha efficacia a decorrere da un anno dalla predetta pubblicazione, ossia dal 30 settembre 2011.

Il principale aspetto innovativo della sopravvenuta disciplina statale consiste nell'individuazione del SUAP comunale o, in sua assenza, della Camera di Commercio territorialmente competente, quale unico punto di contatto tra le imprese e la pubblica amministrazione per quanto concerne l'esercizio di attività produttive o di prestazione di servizi, ivi comprese, pertanto, le attività commerciali.

Il SUAP assicura quindi una risposta unica e tempestiva in luogo delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; a conferma di ciò, si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto, ai sensi della quale tutte le denunce, domande, atti e documentazione eventualmente presentate ad un'amministrazione diversa dal SUAP comunale, devono essere immediatamente trasmesse al SUAP medesimo da parte dell'amministrazione ricevente, la quale provvede a dare contestuale comunicazione al soggetto richiedente dell'avvenuta trasmissione.

Altro aspetto innovativo è dato dalla gestione telematica del procedimento, compresa la fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione.

Individuato nelle sue linee principali il contesto normativo statale di riferimento, occorre ora evidenziare, che le sopravvenute disposizioni statali sono direttamente applicabili nel territorio regionale, poiché esse risultano ascritte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione e costituiscono, altresì, attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria n. 123 del 12 dicembre 2006 (cd. Direttiva Servizi o Bolkestein).

Pertanto, con il presente provvedimento, allo scopo di assicurare il recepimento nel territorio regionale della disciplina relativa allo sportello unico, si intende elaborare taluni criteri di indirizzo e coordinamento normativo tra la sopravvenuta disciplina statale e la vigente disciplina regionale in materia di commercio, con particolare riferimento al procedimento di autorizzazione per grandi strutture di vendita e parchi commerciali.

La disciplina del richiamato procedimento autorizzatorio è contenuta nella legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, di seguito denominata "legge regionale", con la quale sono state emanate le norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto.

La disciplina prevista dalla legge regionale è stata attuata dalle disposizioni di dettaglio emanate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3756 del 26 novembre 2004, con le quali, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 20, comma 10, lettera a) della legge regionale, si è provveduto, previo parere favorevole formulato dalla competente Commissione consiliare, a disciplinare il procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle predette autorizzazioni relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali.

La citata normativa regionale contempla taluni profili che incidono direttamente sul rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, e che necessitano conseguentemente dell'adeguamento alla sopravvenuta disciplina statale, la quale, giova ribadire, attribuisce allo sportello unico la qualificazione di unico punto di accesso da parte dell'impresa nei confronti della pubblica amministrazione.

Ne discende che dalla data di efficacia delle disposizioni statali relative al procedimento ordinario di cui al Capo IV del decreto, ossia dal 30 settembre 2011, salvo diversi orientamenti formulati dalla competente autorità statale, cessano di trovare applicazione nel territorio regionale le disposizioni contenute nella legge regionale che prevedono l'onere di presentazione, direttamente presso gli uffici regionali, di istanze volte ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione relativa a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, poiché da tale data le istanze dovranno essere presentate esclusivamente al SUAP del Comune competente per territorio o, in caso di mancata istituzione del SUAP, alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Stante l'applicazione della sopravvenuta normativa statale a tutti gli ambiti afferenti all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, si ritiene necessario evidenziare che il criterio testé enunciato interessa tutti i settori relativi al commercio i quali abbiano ad oggetto l'esercizio dell'attività commerciale, secondo la disciplina prevista dalle specifiche normative regionali.

Giova precisare, altresì, che ad un'attenta lettura, la sopravvenuta disciplina statale, nel perseguire la finalità di semplificazione sopra richiamata, incide sul solo profilo gestionale del procedimento, provvedendo all'individuazione del soggetto territorialmente competente alla gestione del procedimento medesimo, mentre nulla innova sotto il profilo della competenza all'adozione del provvedimento finale, il quale rimane pertanto nella potestà dell'Amministrazione espressamente individuata dalle discipline normative di settore.

Ciò premesso si citano, a titolo esemplificativo, le disposizioni regionali che, per le motivazioni testé enunciate, non trovano più applicazione a decorrere dal prossimo 30 settembre 2011:

  • legge regionale: articolo 20, comma 2 ai sensi del quale la conferenza di servizi in materia di commercio non viene indetta nell'ipotesi di mancata presentazione contestuale a Comune, Provincia e Regione della domanda di autorizzazione commerciale relativa alle grandi strutture di vendita e parchi commerciali. 

Con riferimento, altresì, alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 3756 del 2004, attuativa dell'articolo 20 della legge regionale, si citano le seguenti ulteriori disposizioni : 

  • articolo 5, comma 3 il quale impone l'obbligo della presentazione contestuale della domanda di autorizzazione commerciale a comune, provincia e regione il medesimo giorno, a pena di irricevibilità;
  • articolo 5, comma 4, il quale stabilisce le indicazioni logistiche relative alla presentazione della domanda di autorizzazione presso l'amministrazione regionale;
  • articolo 7, comma 1, limitatamente alla prescritta verifica relativa alla contestualità della presentazione della domanda di autorizzazione in capo al responsabile comunale del procedimento;
  • articolo 8, comma 2, il quale prescrive l'obbligo, in capo alla Provincia, di verifica della contestualità della presentazione della domanda di autorizzazione.

Preme, altresì, evidenziare che le sopravvenute disposizioni statali relative alla disciplina del SUAP non incidono sul vigente meccanismo normativo di concorrenzialità previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge regionale, ai sensi del quale sono qualificate "concorrenti" le domande di autorizzazione commerciale relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, presentate nello stesso mese di calendario per la medesima area sovra-comunale e per il medesimo obiettivo di sviluppo della programmazione regionale.

Di conseguenza, le domande di autorizzazione presentate al SUAP a partire dal 30 settembre 2011 saranno ordinariamente qualificate come concorrenti con eventuali altre domande presentate nel medesimo mese di calendario; si precisa altresì che le domande presentate al SUAP in data 30 settembre 2011 concorreranno con quelle presentate al Comune, alla Provincia e alla Regione nel medesimo mese di settembre, in conformità alle disposizioni normative regionali attualmente vigenti.

Sotto altro profilo, preme porre l'attenzione sulla disposizione di cui all'articolo 8 del decreto, in tema di raccordi procedimentali con strumenti urbanistici.

Dalla lettura combinata della citata disposizione con la previsione di cui all'articolo 7 del decreto emerge infatti che il soggetto interessato, contestualmente al procedimento amministrativo avviato ai fini del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, possa richiedere al SUAP l'avvio del procedimento urbanistico finalizzato all'individuazione delle aree interessate dall'insediamento di impianti produttivi, qualora tali aree non risultino contemplate dalle previsioni dello strumento urbanistico.

Tuttavia, il comma 3 del citato articolo 8 esclude espressamente dalla sua applicazione le procedure afferenti alle medie e grandi strutture di vendita, come disciplinate dalle norme regionali di settore.

Ne discende che, alla data di entrata in vigore della sopravvenuta normativa statale, ossia al 30 settembre 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di commercio ai sensi delle quali la conformità urbanistica, costituendo oggetto di specifica dichiarazione in tal senso effettuata dal soggetto richiedente l'autorizzazione commerciale, deve necessariamente sussistere al momento della presentazione della domanda di autorizzazione medesima.

Alla data del 30 settembre 2011 continuano, quindi, a trovare applicazione le seguenti disposizioni regionali:

  • articolo 21, comma 2 della legge regionale, in relazione alla conformità urbanistica afferente alle grandi strutture di vendita e parchi commerciali;
  • punto 2, lettera d) delle norme relative al procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita, contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1046 dell'11 aprile 2006, recante l'intervento sostitutivo regionale in materia di programmazione commerciale delle medie strutture di vendita, emanata ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale.

Al fine, altresì, di assicurare un corretto adeguamento della disciplina regionale alla sopravvenuta disciplina statale in materia di SUAP e nell'ottica di un'azione amministrativa informata a criteri di maggiore efficienza ed efficacia, appare necessaria una parziale rivisitazione della disciplina regionale relativa al procedimento di conferenza di servizi finalizzato al rilascio dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita e parchi commerciali, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla tempistica di trasmissione della documentazione da parte del responsabile del procedimento alle altre amministrazioni coinvolte, provvedendo, con l'occasione, alla soppressione delle parti della vigente disciplina del procedimento che hanno esaurito la propria efficacia.

Risulta quindi necessaria la rivisitazione dell'articolo 7 della deliberazione giuntale n. 3756 del 2004, stabilendo il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, ai fini della trasmissione della domanda medesima e della relativa documentazione alla Provincia e alla Regione da parte del SUAP.

Nell'ottica, altresì, di una maggiore semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione che sottende alla sopravvenuta disciplina statale in materia di SUAP e agli odierni criteri di indirizzo e coordinamento normativo, è necessario procedere con l'adeguamento tecnico della modulistica regionale relativa alle domande di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita, approvata con la citata deliberazione giuntale n. 3756 del 2004, nonché della modulistica regionale relativa ai procedimenti autorizzatori in materia di commercio su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, impianti di distribuzione carburanti e oli minerali, demandando al dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio l'approvazione della nuova modulistica da utilizzarsi negli strumenti informatici predisposti ai fini dell'attuazione della sopravvenuta normativa statale in materia di sportello unico."

La competente Commissione consiliare, con atto n. 135 del 29 luglio 2011, ha formulato parere favorevole alle suddette proposte di modifica del procedimento di conferenza di servizi.

Per quanto attiene, infine, ai procedimenti di concessione per l'installazione di impianti di distribuzione carburanti posti a servizio della viabilità autostradale e di autorizzazione al loro potenziamento mediante l'inserimento di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) o di gas naturale (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2420 del 21 settembre 2001), nonché all'installazione ed esercizio di stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e g.p.l. di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", le relative istanze dovranno essere presentate per mezzo della modulistica approvata dal dirigente regionale della struttura competente in materia di commercio, esclusivamente in modalità telematica al SUAP del Comune competente per territorio ovvero, in caso di mancata istituzione dello stesso, alla Camera di Commercio territorialmente competente secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto.

Il SUAP o la Camera di Commercio territorialmente competente, immediatamente e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento dell'istanza, la trasmettono alla struttura regionale competente in materia di commercio ai fini dell'espletamento dell'istruttoria e della definizione del procedimento.

Il provvedimento adottato sarà quindi trasmesso, a cura della struttura regionale competente, al SUAP o alla Camera di Commercio di riferimento per la successiva comunicazione al soggetto richiedente.

Da ultimo, in considerazione della complessità delle procedure tecniche previste ai fini dell'applicazione della sopravvenuta normativa statale, con particolare riferimento all'utilizzo della modalità telematica nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, si ritiene necessario ed opportuno demandare al dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio l'approvazione degli eventuali criteri di indirizzo operativi che si rendano necessari al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Trattasi, in conclusione, di approvare in via definitiva tanto i criteri di indirizzo e coordinamento normativo sopra indicati, nonché il testo aggiornato della disciplina regionale del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione commerciale relativa a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, di cui all'Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", e in particolare l'articolo 38;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e, in particolare, l'articolo 1, comma 56;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 recante "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione."

VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 recante "Ordinamento e funzioni delle strutture della Regione" e, in particolare, l'articolo 23;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1046 dell'11 aprile 2006 recante ''Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto'' - art. 36. Provvedimento sostitutivo regionale in materia di medie strutture di vendita (lr n. 15/2004)";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3756 del 26 novembre 2004 recante "Disposizioni in materia di conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazioni a grandi strutture di vendita e parchi commerciali. Deliberazione della Giunta regionale n. 129/CR del 15/10/2004 (lr n. 15/2004 art. 20, comma 10)";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2420 del 21 settembre 2001 recante "Criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburanti (lr n. 11/2001 art. 53)."

RICHIAMATA la propria deliberazione/CR n. 70 del 12 luglio 2011;

VISTO il parere della Terza Commissione consiliare n. 135 del 29 luglio 2011;

delibera

  1. di approvare i criteri di indirizzo e coordinamento normativo in premessa indicati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare il testo aggiornato della disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione commerciale relativa a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
  3. di demandare al dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio l'approvazione della modulistica relativa ai procedimenti autorizzatori in materia di commercio, nonché l'approvazione di criteri di indirizzo operativi in attuazione del presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.


(seguono allegati)

1417_AllegatoA_234727.pdf

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