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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 63 del 23 agosto 2011


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1281 del 03 agosto 2011

Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCSS - Istituto Oncologico Veneto IOV. Art. 1 dell'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 2037 del 1/07/2004 sancita ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 288/2003. Deliberazione/CR n. 39 del 17 maggio 2011

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCSS - Istituto Oncologico Veneto IOV (parere favorevole della V Commissione Consiliare acquisito in data 9 giugno 2011)

L'Assessore - Luca Coletto - riferisce quanto segue.

L'Istituto Oncologico Veneto - IOV è stato istituito con legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 recante "Istituzione dell'Istituto Oncologico Veneto".

Lo IOV, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, ha ottenuto il riconoscimento triennale quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - I.R.C.C.S. con Decreto del Ministro della Salute 18 marzo 2005. Tale riconoscimento è stato confermato per altro triennio con decreto ministeriale 11 dicembre 2009.

Con nota prot. n. 0000742/11 del 21 gennaio 2011 il Direttore Generale dello IOV, prof. Pier Carlo Muzzio, ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, oltre che al Ministero della Salute, la propria deliberazione n. 15 del 11/01/2011 di adozione della proposta di "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Oncologico Veneto", Allegato A) del presente provvedimento, così avviando l'iter di approvazione dello stesso.

Giova a tal fine richiamare le norme nazionali e regionali che regolano la materia.

Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3", all'art. 5 dispone che con atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano disciplinate "le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni".

L'Intesa, successivamente sancita Rep. Atti 2037 del 1 luglio 2004, "Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, com-ma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.", all'art. 1 "Regolamenti" dispone quanto segue:

"Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per i quali le regioni non richiedono la trasformazione in fondazioni ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, adeguano la propria organizzazione al principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e la funzione di gestione e di attuazione e stabiliscono le modalità del proprio funzionamento al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca stabiliti nei piani e programmi nazionali e regionali e gli obiettivi di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e dalla programmazione sanitaria regionale, secondo le disposizioni previste nel presente atto di intesa e nei documenti allo stesso allegati. Gli aspetti organizzativi non disciplinati dalle predette fonti e dalla presente intesa saranno disciplinati dalle regioni, sulla base dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente.

...omissis.

Nei trenta giorni successivi all'insediamento, il direttore generale adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, sulla base dello schema-tipo allegato alla presente intesa, acquisito il parere del consiglio di indirizzo e verifica di cui all'art. 2 e lo trasmette per l'approvazione alla regione in cui l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ha la sede prevalente di attività ed al Ministero della salute. Entro quaranta giorni dal ricevimento, il Ministro della salute e la regione possono apportare le modifiche ritenute necessarie ed approvano il regolamento."

L'art. 11 "Regolamento" della legge regionale n. 26/2005, istitutiva dello IOV, richiamandosi alle suddette disposizioni nazionali, stabilisce:

"Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto secondo lo schema-tipo, valido per gli Istituti di ricovero e cura non trasformati, allegato all'atto di intesa stipulato con accordo 1° luglio 2004 recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni", di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, emanato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 luglio 2004, n. 173. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 del citato atto d'intesa, approva il regolamento sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Eventuali modifiche od integrazioni seguono la medesima procedura."

Con deliberazione/CR n. 39 del 17 maggio 2011, dato atto del parere favorevole espresso con nota prot. n. DGRST/2 0001487-P-10/03/2011 dal Ministero della Salute - Dipartimento dell'Innovazione, Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Ufficio II, visto il suddetto art. 11 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 26, si è quindi provveduto a sottoporre il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Oncologico Veneto" al prescritto parere della quinta Commissione consiliare la quale, in data 9 giugno 2011, ha espresso il proprio parere favorevole comunicato alla Giunta Regionale con nota prot. n. 0009286 del 23/06/2011, agli atti.

Tutto ciò premesso, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale n. 26/2005, istitutiva dello IOV si propone quindi di approvare il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Oncologico Veneto", Allegato A) del presente atto, presentato in data 21 gennaio 2011 dal direttore generale dello IOV, redatto secondo lo schema-tipo, allegato all'atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep.Atti 2037 del 1 luglio 2004 recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni", di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'articolo 11, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTO l'Atto di Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti 2037 del 1 luglio 2004;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 marzo 2005;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 11 dicembre 2009;

VISTA la nota prot. n DGRST/2 0001487-P-10/03/2011 del Ministero della Salute;

VISTA la propria deliberazione/Cr n. 39 del 17 maggio 2011;

VISTO il parere favorevole della quinta Commissione consiliare espresso in data 9 giugno 2011.]

delibera

1.       di approvare il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Oncologico Veneto", Allegato A) del presente atto, presentato in data 21 gennaio 2011 dal direttore generale dello IOV, redatto secondo lo schema-tipo, allegato all'atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep.Atti 2037 del 1 luglio 2004 recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni", di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

2.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.       di dare atto che la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto.


(seguono allegati)

1281_AllegatoA_234219.pdf

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