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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 63 del 23 agosto 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1284 del 03 agosto 2011

Criteri, modalità e determinazione delle tariffe delle prestazioni e dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e Centri, ex art. 26 della L. 833/78, accreditati, ed ulteriori disposizioni.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Vengono definite le tariffe e, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2011, il relativo tetto massimo di spesa per l'assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali delle strutture di cui all'art. 26 della L. 833/78.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 253 del 1 febbraio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'organizzazione dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari" si è proceduto al recepimento e all'attualizzazione regionale del provvedimento del 7 maggio 1998 del Ministero della Sanità 'Linee-guida per le attività di riabilitazione'.

Con tale delibera si è, tra l'altro, provveduto a reinquadrare l'attività riabilitativa, già assicurata dagli Istituti e Centri di Riabilitazione, nella fattispecie prevista dal D.P.R. 14.01.1997 come Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

La programmazione della suddetta attività successivamente è stata affrontata con varie deliberazioni della Giunta Regionale; per ultima la DGR n. 1180 del 23 marzo 2010 ha determinato i volumi di attività e i tetti di spesa per l'anno 2010.

I criteri e le modalità di cui sopra avevano validità per l'anno 2010 ma sono tutt'ora vigenti per il regime di proroga previsto dalla DGR n. 1180/2010.

Si propone, ora, di approvare il nuovo modello di determinazione delle tariffe delle prestazioni e dei tetti di spesa degli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78, accreditati.

Pertanto, per quanto attiene alle tariffe delle prestazioni si propone che le stesse vengano aggiornate rispetto a quelle attualmente vigenti, il cui valore economico è rimasto invariato dall'anno 2006, procedendo ad aumento percentuale pari a 4%. Tale aumento percentuale trova la sua giustificazione nell'analisi degli indici inflattivi. Le nuove tariffe, pertanto, vengono riportate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione di cui se ne propone l'approvazione. La validità delle nuove tariffe decorre dalla data del 1 luglio 2011.

L'aggiornamento delle tariffe associate alle prestazioni comporta la cessazione, sempre a far data dal 1 luglio 2011, dell'erogazione degli incrementi finanziari di cui alla deliberazione n. 1180 del 23 marzo 2010.

Per quanto attiene al "budget di struttura" si propone che ciascun importo determinato per l'anno 2010 (ex DGR 1180/2010) venga anch'esso aggiornato procedendo ad un aumento percentuale pari a 4%. Il "budget di struttura" viene riportato nell'allegato B, parte integrante della presente deliberazione di cui se ne propone l'approvazione. La validità di quanto disposto circa il "budget di struttura" decorre dal 1 luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011.

La somma di ciascun "budget di struttura" costituisce il "tetto di sistema totale".

Il "budget di struttura" viene erogato a seguito della presentazione della fattura, nei termini più avanti indicati, anche in forma di acconti mensili, salvo conguaglio.

A conclusione dell'anno 2011, come peraltro già previsto dalla DRG n. 1180/2010 per l'anno 2010, le Aziende Ulss potranno remunerare le eventuali quote erogate in eccesso al "budget di struttura" compensandole con le quote degli erogatori che non hanno utilizzato completamente il "budget di struttura" assegnato, fermo restando il limite massimo costituito dal "tetto di sistema totale". Gli importi economici in eccesso al "tetto di sistema totale" pertanto non saranno liquidati. Il meccanismo di compensazione di cui sopra sarà attuato ed autorizzato dalla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria.

Infine, si conferma quanto già previsto con le deliberazioni n. 4163/2007, n. 4195/2008 e n. 1180/2010 che di seguito si riporta:

  • la semplificazione degli accessi;
  • quanto stabilito dalla DGR n. 2991/98 per quanto attiene alla predisposizione della semplificazione della procedura di pagamento degli Istituti e dei Centri di riabilitazione già introdotta per il comparto "riabilitazione sanitaria extraospedaliera" (cfr. prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/78), fatturazione unica della struttura erogante all'Azienda Ulss di ubicazione, con compensazione intraregionale della mobilità sanitaria;
  • i percorsi di semplificazione già in atto per la prescrizione ed il collaudo di protesi, ortesi e ausili previsti dal D.M. 332/1999;
  • il flusso informativo che costituirà la base di conoscenza per la ridefinizione dell'intervento riabilitativo nell'ambito dello specifico settore in sede di accreditamento, nonché l'utilizzo del tracciato record ai fini contabili;
  • che nella voce "diurnato diagnostico" sono ricompresi gli esami strumentali, le valutazioni diagnostiche complesse e le consulenze multi professionali;
  • che le Aziende Ulss possono definire accordi con gli Istituti ed i Centri in parola al fine della presa in carico di pazienti con gravissime patologie invalidanti. In tali accordi possono venire definite delle tariffe "ad personam" composte dalla quota spettante per l'erogazione della prestazione ospedaliera o della prestazione di assistenza domiciliare, per la quale l'Azienda Ulss fa fronte attraverso le risorse assegnate per l'erogazione dei LEA, e da una quota spettante per la necessaria maggior assistenza, per la quale la medesima azienda fa fronte con le risorse assegnate per l'assistenza sociale;
  • che per garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa, le Aziende Ulss possono ricorrere all'acquisto di pacchetti di attività presso gli Istituti e Centri in parola, secondo quanto previsto dalla DGR n. 600 del 13 marzo 2007. Resta inteso che per tali prestazioni, e per eventuali ulteriori prestazioni già correntemente rese e per le quali i cittadini interessati fossero esenti, si applica la disciplina generale relativa alla compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente;
  • di riconoscere agli Istituti e Centri in parola l'attività di certificazione scolastica ed accompagnamento all'integrazione, rinviando ad un successivo provvedimento l'integrazione e la modifica, in tal senso, di quanto disposto dalla deliberazione n. 1889 del 27 maggio 1997. In ogni caso l'erogazione di tali prestazioni non comporta un aumento né del "budget di struttura" né del "tetto di sistema totale".

Si propone, infine che qualora il provvedimento relativo alla determinazione dei tetti di spesa per l'anno 2012 non venga adottato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2011, si intenda provvisoriamente prorogata la presente delibera, fino all'adozione del nuovo provvedimento. Il "budget di struttura" per ogni mese di "vacatio" sarà pari ad un dodicesimo del budget assegnato nell'anno 2011.

Si propone che quanto previsto dal presente provvedimento si applichi anche alle strutture di cui alla DGR n. 2194 del 3 agosto 2001.

Si dà atto che gli oneri che gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo 101177 ad oggetto "Quota del fabbisogno di parte corrente per l'erogazione dei LEA da parte delle Aziende sanitarie del Veneto (art. 51, L. 23.12.1978, n. 833 - art. 12, comma 5, d. lgs. 30.12.1992, n. 502 - art. 52, L.R. 16.02.2010, n. 11)" del bilancio di previsione annuale che presenta sufficiente disponibilità;

Si dà, altresì, atto gli oneri di cui al punto precedente non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, in quanto trattasi di remunerazione di prestazioni rientranti nei Livelli Uniformi di Assistenza, erogate da soggetti privati autorizzati ed accreditati ai sensi della L.R. 22/2002. Tali prestazioni devono essere garantite in maniera omogenea a tutti i cittadini, secondo le specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le deliberazioni n. 2529 del 4 agosto 2000, n. 1046 del 2 maggio 2001, n. 1691 del 28 giugno 2002, n. 1587 del 30 maggio 2003, n. 2134 del 16 luglio 2004, n. 913 del 18 marzo 2005, n. 2345 del 27 luglio 2006, n. 1191 del 24 aprile 2004, n. 4136 del 28 dicembre 2007, n. 4195 del 30 dicembre 2008 e n. 1180 del 23 marzo 2010;]

delibera

  1. di stabilire, nei confronti degli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78, le tariffe delle prestazioni, di cui all'allegato A della presente deliberazione, con validità dal 1 luglio 2011;
  2. di stabilire, nei confronti degli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78, il "budget di struttura" ed il "tetto di sistema totale" di cui all'allegato B del presente provvedimento, con validità dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011;
  3. di approvare agli allegati A e B, parte integrante della presente deliberazione;
  4. di stabilire che, a conclusione dell'anno 2011, le Aziende Ulss possono remunerare le eventuali quote erogate in eccesso al "budget di struttura" compensandole con le quote degli erogatori che non hanno utilizzato completamente il "budget di struttura" assegnato, fermo restando il limite determinato dal "tetto di sistema totale";
  5. di stabilire che gli importi economici in eccesso al "tetto di sistema totale" non vengono liquidati;
  6. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  7. di dare atto che gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo 101177 ad oggetto "Quota del fabbisogno di parte corrente per l'erogazione dei LEA da parte delle Aziende sanitarie del Veneto (art. 51, L. 23.12.1978, n. 833 - art. 12, comma 5, d. lgs. 30.12.1992, n. 502 - art. 52, L.R. 16.02.2010, n. 11)" del bilancio di previsione annuale che presenta sufficiente disponibilità;
  8. di dare atto che gli oneri di cui al punto 7) non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
  9. di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto.


(seguono allegati)

1284_AllegatoA_234206.pdf
1284_AllegatoB_234206.pdf

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