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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1284 del 03 agosto 2011
Criteri, modalità e determinazione delle tariffe delle prestazioni e dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e Centri, ex art. 26 della L. 833/78, accreditati, ed ulteriori disposizioni.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Vengono definite le tariffe e, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2011, il relativo tetto massimo di spesa per l'assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali delle strutture di cui all'art. 26 della L. 833/78.
L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 253 del 1 febbraio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'organizzazione dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari" si è proceduto al recepimento e all'attualizzazione regionale del provvedimento del 7 maggio 1998 del Ministero della Sanità 'Linee-guida per le attività di riabilitazione'.
Con tale delibera si è, tra l'altro, provveduto a reinquadrare l'attività riabilitativa, già assicurata dagli Istituti e Centri di Riabilitazione, nella fattispecie prevista dal D.P.R. 14.01.1997 come Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
La programmazione della suddetta attività successivamente è stata affrontata con varie deliberazioni della Giunta Regionale; per ultima la DGR n. 1180 del 23 marzo 2010 ha determinato i volumi di attività e i tetti di spesa per l'anno 2010.
I criteri e le modalità di cui sopra avevano validità per l'anno 2010 ma sono tutt'ora vigenti per il regime di proroga previsto dalla DGR n. 1180/2010.
Si propone, ora, di approvare il nuovo modello di determinazione delle tariffe delle prestazioni e dei tetti di spesa degli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78, accreditati.
Pertanto, per quanto attiene alle tariffe delle prestazioni si propone che le stesse vengano aggiornate rispetto a quelle attualmente vigenti, il cui valore economico è rimasto invariato dall'anno 2006, procedendo ad aumento percentuale pari a 4%. Tale aumento percentuale trova la sua giustificazione nell'analisi degli indici inflattivi. Le nuove tariffe, pertanto, vengono riportate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione di cui se ne propone l'approvazione. La validità delle nuove tariffe decorre dalla data del 1 luglio 2011.
L'aggiornamento delle tariffe associate alle prestazioni comporta la cessazione, sempre a far data dal 1 luglio 2011, dell'erogazione degli incrementi finanziari di cui alla deliberazione n. 1180 del 23 marzo 2010.
Per quanto attiene al "budget di struttura" si propone che ciascun importo determinato per l'anno 2010 (ex DGR 1180/2010) venga anch'esso aggiornato procedendo ad un aumento percentuale pari a 4%. Il "budget di struttura" viene riportato nell'allegato B, parte integrante della presente deliberazione di cui se ne propone l'approvazione. La validità di quanto disposto circa il "budget di struttura" decorre dal 1 luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011.
La somma di ciascun "budget di struttura" costituisce il "tetto di sistema totale".
Il "budget di struttura" viene erogato a seguito della presentazione della fattura, nei termini più avanti indicati, anche in forma di acconti mensili, salvo conguaglio.
A conclusione dell'anno 2011, come peraltro già previsto dalla DRG n. 1180/2010 per l'anno 2010, le Aziende Ulss potranno remunerare le eventuali quote erogate in eccesso al "budget di struttura" compensandole con le quote degli erogatori che non hanno utilizzato completamente il "budget di struttura" assegnato, fermo restando il limite massimo costituito dal "tetto di sistema totale". Gli importi economici in eccesso al "tetto di sistema totale" pertanto non saranno liquidati. Il meccanismo di compensazione di cui sopra sarà attuato ed autorizzato dalla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria.
Infine, si conferma quanto già previsto con le deliberazioni n. 4163/2007, n. 4195/2008 e n. 1180/2010 che di seguito si riporta:
Si propone, infine che qualora il provvedimento relativo alla determinazione dei tetti di spesa per l'anno 2012 non venga adottato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2011, si intenda provvisoriamente prorogata la presente delibera, fino all'adozione del nuovo provvedimento. Il "budget di struttura" per ogni mese di "vacatio" sarà pari ad un dodicesimo del budget assegnato nell'anno 2011.
Si propone che quanto previsto dal presente provvedimento si applichi anche alle strutture di cui alla DGR n. 2194 del 3 agosto 2001.
Si dà atto che gli oneri che gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo 101177 ad oggetto "Quota del fabbisogno di parte corrente per l'erogazione dei LEA da parte delle Aziende sanitarie del Veneto (art. 51, L. 23.12.1978, n. 833 - art. 12, comma 5, d. lgs. 30.12.1992, n. 502 - art. 52, L.R. 16.02.2010, n. 11)" del bilancio di previsione annuale che presenta sufficiente disponibilità;
Si dà, altresì, atto gli oneri di cui al punto precedente non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, in quanto trattasi di remunerazione di prestazioni rientranti nei Livelli Uniformi di Assistenza, erogate da soggetti privati autorizzati ed accreditati ai sensi della L.R. 22/2002. Tali prestazioni devono essere garantite in maniera omogenea a tutti i cittadini, secondo le specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTE le deliberazioni n. 2529 del 4 agosto 2000, n. 1046 del 2 maggio 2001, n. 1691 del 28 giugno 2002, n. 1587 del 30 maggio 2003, n. 2134 del 16 luglio 2004, n. 913 del 18 marzo 2005, n. 2345 del 27 luglio 2006, n. 1191 del 24 aprile 2004, n. 4136 del 28 dicembre 2007, n. 4195 del 30 dicembre 2008 e n. 1180 del 23 marzo 2010;]
delibera
(seguono allegati)
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